Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19943 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19943 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12251/2017 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 3716/35/16 depositata il 25 ottobre 2016
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 24 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
All’esito di attività di verifica fiscale condotta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, la Direzione Provinciale di Agrigento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rettificava in aumento il reddito d’impresa dichiarato dalla predetta società in relazione all’anno d’imposta 2006.
In sèguito, con avviso di accertamento notificato in data 19 gennaio 2012, l’Ufficio recuperava a tassazione ai fini dell’IRPEF il maggior reddito da partecipazione asseritamente conseguito nel medesimo periodo dal socio unico NOME COGNOME, applicando nei suoi confronti la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili non dichiarati da una società di capitali a ristretta base partecipativa.
COGNOME impugnava l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, che rigettava il suo ricorso.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, la quale, con sentenza n. 3716/35/16 del 25 ottobre 2016, respingeva l’appello del contribuente.
A fondamento dell’adottata pronuncia, per quanto in questa sede ancòra interessa, il collegio regionale osservava che: – risultava priva di pregio l’eccezione di decadenza dall’esercizio del potere impositivo sollevata dallo COGNOME, essendo la notificazione dell’avviso di accertamento avvenuta entro il termine di cui all’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, il quale, in virtù della proroga biennale disposta dall’art. 10 della L. n. 289 del 2002, era scaduto il 31 dicembre 2013; – legittimamente l’Ufficio aveva applicato nei confronti del contribuente la presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa; – tale presunzione non era stata superata da un’eventuale prova contraria offerta dalla parte privata.
Avverso tale sentenza lo COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e supportato da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
«In limine litis» , va dichiarato inammissibile il controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, in ragione della sua palese tardività.
1.1 Esso, infatti, è stato notificato il 19 giugno 2019, ben oltre il termine di cui all’art. 370, comma 1, c.p.c., considerato che la notifica del ricorso per cassazione era stata eseguita il 26 aprile 2017.
1.1 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 3, comma 3, della L. n. 212 del 2000 e dell’art. 10, comma 2, della L. n. 289 del 2002.
1.2 Si contesta alla CTR di aver erroneamente affermato la tempestività della notificazione dell’impugnato avviso di accertamento, eseguita oltre la scadenza del termine quadriennale stabilito dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente «ratione temporis» , sull’infondato presupposto che nella fattispecie in esame dovesse ritenersi operante la proroga biennale prevista dall’art. 10 della L. n. 289 del 2002.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 47, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c.. 2.1 Si assume che avrebbe errato il collegio di secondo grado nel ritenere insuperata, nel caso di specie, la presunzione semplice di distribuzione di utili extracontabili ai soci di società di capitali a
ristretta base partecipativa.
Il giudice a quo avrebbe, infatti, omesso di valutare la prova contraria offerta dal contribuente, tralasciando di considerare che e che, , da individuarsi nel predetto COGNOME.
Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe la disamina della seconda censura.
3.1 Come accertato in fatto dalla stessa CTR (pag. 1 della sentenza), l’avviso di accertamento per cui è causa, relativo all’anno d’imposta 2006, fu notificato allo COGNOME il 19 gennaio 2012, e quindi oltre il termine stabilito dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo, applicabile «ratione temporis» , vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla L. n. 208 del 2015, ovvero il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il contribuente aveva presentato la dichiarazione dei redditi poi rettificata dall’Ufficio (2007).
3.2 Per giustificare la soluzione accolta il collegio di secondo grado ha fatto riferimento alla proroga biennale dei termini per l’accertamento prevista dall’art. 10 della L. n. 289 del 2002.
3.3 L’argomento è però erroneo, in quanto la citata norma, come si ricava dal suo inequivoco tenore letterale, era applicabile nei confronti dei soli contribuenti che non si fossero avvalsi RAGIONE_SOCIALE disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della medesima legge, disciplinanti il cd. «condono tombale».
3.3 Di tale condono potevano giovarsi «i soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all’ articolo 5 del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni», per la «definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni» fossero state «presentate entro il 31 ottobre 2002».
3.4 Da quanto precede risulta evidente come lo COGNOME non potesse avvalersi RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute negli artt. 7-9 della menzionata legge con riferimento ai redditi da partecipazione da lui indicati in una dichiarazione presentata nell’anno 2007.
3.5 Doveva, conseguentemente, escludersi l’applicabilità, nel caso di specie, della proroga di cui trattasi, essendo questa prevista nei riguardi dei soli contribuenti che, pur avendone astrattamente diritto, non avessero beneficiato della disciplina condonistica, per una propria libera scelta o per l’impossibilità di accedervi (ad esempio, per aver già ricevuto la notifica di un avviso di accertamento anteriormente all’entrata in vigore della legge: cfr. Cass. n. 34857/2023, Cass. n. 33775/2019, Cass. n. 16228/2018, Cass. n. 17999/2016).
3.6 Alla luce dei suesposti rilievi, la CTR è indubbiamente incorsa nella falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, della L. n. 289 del 2002, avendo sussunto la fattispecie concreta in una norma che non le si addice.
3.7 Nè in questa sede può valutarsi se ricorressero eventualmente, nel caso in esame, le condizioni richieste dall’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione vigente «ratione temporis» , ai fini del raddoppio dei termini per l’accertamento -questione non trattata dalla CTR e sulla quale, per quanto emerge «ex actis» , non risulta essersi concentrato il dibattito processuale-, stante la necessità di indagini di fatto che non possono essere compiute dalla Corte (sull’argomento, in termini generali, cfr. Cass. n. 21404/2021, Cass. n. 24260/2020, Cass. n. 30246/2011, Cass. n. 8820/2007).
In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza.
4.1 Poiché non appaiono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito , ai sensi dell’art. 384, comma
2, seconda parte, c.p.c., con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente e l’annullamento dell’atto impositivo impugnato.
4.2 Invero, posto che la dichiarazione dei redditi oggetto di rettifica era stata presentata dallo COGNOME nell’anno 2007, il termine quadriennale di cui all’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile «ratione temporis» , veniva a scadere il 31 dicembre 2011.
4.3 Sennonchè, la notificazione dell’avviso di accertamento è stata effettuata dall’Ufficio soltanto il 19 gennaio 2012, quando detto termine era ormai decorso.
4.4 Risulta, pertanto, fondata l’eccezione di decadenza dall’esercizio del potere impositivo sollevata dal contribuente fin dal libello introduttivo del giudizio e coltivata in appello mediante la formulazione di uno specifico motivo di gravame.
La cassazione della sentenza impugnata e la decisione della causa nel merito impongono di provvedere al governo RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero processo.
5.1 Avuto riguardo all’esito finale della lite, si ritiene di dover compensare interamente fra le parti le spese dei due gradi di merito, ponendo a carico dell’Amministrazione Finanziaria quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza gravata e, decidendo la causa nel merito, in accoglimento dell’originario ricorso del contribuente, annulla l’avviso di accertamento impugnato; compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi di merito e condanna l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 7.700 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione