Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22469 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 11091/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO .
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese per procura speciale su foglio separato, con poteri disgiunti, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA, n. 4398/2022, depositata in data 12 maggio 2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, di euro 230.717,67, per Irap, Irpef, recupero di credito di imposta, addizionale regionale, ritenute alla fonte, per l’anno d’imposta 2003, per la novità della domanda rispetto al primo grado ai sensi dell’art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992.
I giudici di secondo grado, in particolare, hanno affermato che l’RAGIONE_SOCIALE appellante si era limitata a notificare il gravame alle controparti, nella loro qualità di ex socie della società estinta RAGIONE_SOCIALE senza specificare le ragioni per le quali riteneva che le appellate, nella loro qualità di ex socie, dovessero rispondere della pretesa fiscale di cui alla relativa cartella a loro mai notificata, ovvero che nei loro confronti non era stata mai, per tale credito, neppure effettuata alcuna iscrizione a ruolo; la società estinta era una società a responsabilità limitata, per cui non era predicabile nessuna estensione automatica del rapporto d’imposta, per l’ovvia ragione che la società a responsabilità limitata era dotata non solo di autonomia patrimoniale nei confronti dei soci, ma anche di personalità giuridica autonoma.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME resistono con controricorso e memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La decisione impugnata era errata, in quanto non considerava che, come riferito nell’esposizione in fatto, il gravame erariale era stato proposto e notificato (oltre che alle ex socie della società cancellata, quali successori della stessa) anche nei confronti della società stessa presso il difensore domiciliatario in primo grado, da l momento che quest’ultimo non aveva dichiarato l’avvenuta estinzione della società nel corso del giudizio di primo grado (e il processo quindi non era stato interrotto). Per il fatto stesso che l’appello fosse stato proposto e notificato anche nei confronti della società presso il difensore costituito in primo grado, la Commissione tributaria regionale non avrebbe quindi potuto dichiarare inammissibile il gravame per novità della domanda proposta.
2. Il secondo mezzo deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c od. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata era pure erronea nella parte in cui aveva ritenuto che l’appello erariale non avrebbe potuto essere validamente proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE socie della società cancellata nel corso del giudizio di primo grado in difetto di una autonoma iscrizione a ruolo anche nei loro confronti. Nel caso in esame oggetto del giudizio era una cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 all’esito del controllo automatizzato della dichiarazione della società contribuente per il 2003, con cui si era proceduto al recupero di imposte (e relativi accessori) dichiarate e non versate. Si trattava, dunque, a tutti gli effetti di un atto impositivo e non di mera riscossione (in quanto non preceduta da altro atto impositivo) e la circostanza che i soci non avessero percepito somme in base al bilancio finale di liquidazione non precludeva l’accertamento di un eventuale debito t ributario in capo alla
società, né elideva la legittimazione degli stessi. Nella fattispecie, quindi, legittimamente l’Ufficio aveva notificato il proprio gravame (anche) alle ex socie della società cancellata nel corso del giudizio di primo grado, quali successori ipso iure della società medesima.
2.1 I motivi, che devono essere trattati unitariamente perchè connessi, sono fondati.
2.2 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, dopo la cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, a seguito della riforma del diritto societario, attuata dal decreto legislativo n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, «pendente societate», siano limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione RAGIONE_SOCIALE mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass., Sez. U., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072).
2.3 Dunque, a seguito dell’estinzione della società e della conseguente perdita della capacità processuale, il processo continua nei confronti dei soci, costituendo costoro la giusta parte processuale abilitata, in ragione del fenomeno latamente successorio che si realizza a seguito
della cancellazione, ad assumere la veste di legittimo contraddittore nel successivo svolgimento del rapporto processuale, mentre nessuna persistente legittimazione può ravvisarsi in capo al liquidatore, poiché l’art. 2495, comma secondo, cod. civ. consente ai creditori sociali insoddisfatti di agire nei confronti del liquidatore solo se il mancato pagamento è dipeso da questi, in quanto « il liquidatore di una società estinta per cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese può ben essere destinatario di una autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale, onde è inammissibile l’impugnazione proposta nei confronti del medesimo con riguardo alla sentenza relativa a quel debito, atteso che la posizione del liquidatore non è quella di successore processuale dell’ente estinto » (Cass., 16 maggio 2012, n. 7676).
2.4 Anche di recente, questa Corte, con specifico riferimento alla posizione dei soci, ha precisato che, nel processo tributario, l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 cod. proc. civ. nella legittimazione processuale facente capo all’ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, dovendo invece escludersi la legittimazione ad causam del liquidatore della società il quale può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale (Cass., 30 luglio 2020, n. 16362).
2.5 Ancora questa Corte ha più volte affermato lo stesso principio sia con riferimento alla notifica della cartella di pagamento intestata alla società (Cass., 29 ottobre 2021, n. 30736; Cass., 5 novembre 2020, n. 24793; Cass., 28 dicembre 2017, n. 31037), sia con riferimento all’imputazione ai soci del reddito della società per trasparenza (Cass. , 30 luglio 2020, n. 16365; Cass., 20 settembre 2019, n. 23534), sia, infine, con riferimento specifico all’atto impositivo (Cass. , 28 luglio 2021, n. 30536, Cass., 12 ottobre 2018, n. 25487 e, più specificamente, che, a seguito dell’estinzione della società, l’atto intestato alla società estinta ben può essere notificato ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente, presso l’ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, d.P.R . n. 600 del 1973, per il caso di morte del debitore, ciò in quanto, come già evidenziato, a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci.
2.6 Ancor più di recente, con specifico riferimento al preavviso di iscrizione ipotecaria, che ha la finalità di consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l’adozione a suo carico dell’iscrizione, compulsandone l’adempimento e quindi dirett a unicamente a portare ad esecuzione un titolo già conformato, è stato enunciato il seguente principio di diritto: « anche il preavviso di iscrizione ipotecaria, intestato alla società estinta e notificato all’ex socio, è, come già predicato di avviso e cartella, valido ed efficace » (Cass., 24 giugno 2024, n. 17404).
2.7 Ciò posto, nella specie, come già rilevato, la società RAGIONE_SOCIALE, è stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data in data 20 ottobre 2014, nel corso del giudizio di primo grado (evento che non è stato dichiarato dal difensore nel processo), con conseguente perdita della capacità processuale della società e con il difetto di legittimazione processuale dell’ultimo legale rappresentante pro tempore , sin dalla
data della instaurazione del giudizio di secondo grado, poiché la cartella di pagamento oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado era stata emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 all’esito del controllo automatizzato della dichiarazione della società contribuente per il 2003 e, dunque, era attinente al debito sociale, e non già ad un’autonoma azione risarcitoria, mentre con riferimento alla posizione RAGIONE_SOCIALE ex socie, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, queste potevano ritenersi correttamente subentrate ex art. 110 cod. proc. civ. nella legittimazione processuale facente capo alla società cancellata e, dunque, correttamente evocate in giudizio. Ed invero, a fronte della cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 20 ottobre 2014, la legittimazione processuale è passata alle socie e, a seguito della estinzione della stessa ex art. 2495 cod. civ., la sanatoria processuale non poteva che essere effettuata con l’istanza di prosecuzione del giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALE socie della medesima; in conclusione, una volta estinta la società e venuto meno il potere sostanziale e processuale della stessa, nella persona del legale rappresentante pro tempore , la legittimazione si è trasferita alle socie ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ. sia dal lato passivo, che dal lato attivo.
2.8 E’ utile, poi, precisare che questa Corte, anche di recente, ha precisato che la legittimazione dei soci e la responsabilità dei medesimi coprono ambiti concettuali del tutto differenti che non sono sovrapponibili, poiché il campo della responsabilità che fa capo ai soci a mente dell’art. 2495, comma 2, cod. civ., sebbene postuli la legittimazione dei soci per il meccanismo di tipo successorio che segue all’estinzione della società, è intuitivamente meno esteso di quello in cui si manifesta la legittimazione che compete più generalmente a costoro in vista della loro qualità di successori della società estinta; affermare la legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a
riconoscerne la responsabilità in relazione ai crediti sociali rimasti insoddisfatti (Cass., 6 dicembre 2019, n. 31933 e, più di recente, Cass., 13 ottobre 2020, n. 22014 che ha ribadito che « Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e la sua conseguente estinzione priva la società stessa della capacità di stare in giudizio e comporta la conseguente legittimazione dei soci, quali successori della stessa; legittimazione che ha ambito più esteso di quello afferente alla loro responsabilità, disciplinato dall’art. dell’art. 2495, comma 2, cod. civ., di talché affermare la legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione alle obbligazioni sociali »).
2.9 I giudici di secondo grado erroneamente hanno dichiarato l’inammissibilità del gravame per la violazione dell’art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto « Ogni domanda nuova proposta nel giudizio di appello è improponibile a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, allorquando il contribuente introduce, al fine di ottenere l’eliminazione o la riduzione RAGIONE_SOCIALE conseguenze dell’atto impugnato, una “causa petendi” diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicchè risulti inserito nel processo un nuovo tema d’indagine » (Cass., 4 novembre 2022, n. 32528; Cass., 26 febbraio 2020, n. 5160), mentre nel caso in esame, proprio perché viene in considerazione un fenomeno successorio, i soci subentrano nella medesima posizione della società. Nella sostanza, dunque, in caso di estinzione della società, i soci subentrano nel medesimo debito della società stessa, sia pure con le limitazioni previs te dall’art. 2945, secondo comma, cod . civ., che, lo si ribadisce, conserva intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica.
2.10 La sentenza impugnata è, pure, errata nella parte in cui ha affermato che le ex socie non poteva rispondere della pretesa fiscale di
cui alla relativa cartella di pagamento che a loro non era stata mai notificata e che, per tale credito, neppure era stata effettuata alcuna iscrizione a ruolo. In proposito è sufficiente richiamare il principio statuito da questa Corte secondo cui « In tema di riscossione, l’atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l’emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l’estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, pendente societate, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali » (Cass., 9 gennaio 2024, n. 753).
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 2 luglio 2024.