Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14733 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14733 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23649 -2023 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 475/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO del l’ABRUZZO , depositata il 28.6.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del l’Abruzzo aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 182/2022 emessa dalla Commissione tributaria provinciale d e L’Aquila , in rigetto del ricorso proposto avverso intimazione di pagamento per mancato pagamento di tasse automobilistiche.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 8 della L. n. 890/1982 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente ritenuto valida la notifica dell’intimazione di pagamento effettuata tramite raccomandata «Modello 23L» per atti giudiziari, senza considerare la necessità della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
1.2. In particolare, il ricorrente lamenta che nel caso in esame la concessionaria abbia proceduto alla notifica c.d. «diretta» degli atti al contribuente, di cui all’art. 14 L. n. 890/1982 mediante invio di «raccomandata “per atti giudiziari ‘» secondo le modalità che necessariamente differirebbero da quelle previste per il servizio postale ordinario.
1.3. La censura va disattesa.
1.4. I Giudici d’appello hanno respinto le doglianze del contribuente affermando quanto segue:«… il predetto atto presupposto risulta validamente notificato presso la residenza anagrafica del contribuente in data 03(13).07.19 (e ciò a seguito di mancata sua consegna per assenza del destinatario, avviso di deposito e deposito presso l’ufficio postale di distribuzione), in conformità di quanto disposto dal regolamento del Servizio postale ordinario, atteso che nel caso di specie l’ufficio si è servito, per la notifica di esso atto, della notifica c.d. diretta, e non di quella per il tramite dell’ufficiale giudiziario. .. ».
1.5. Ogni contestazione sulla modalità con cui è stata eseguita la notifica dell’avviso di accertamento (vale a dire se tramite l’intermediazione di altro soggetto o se mediante spedizione diretta del plico da parte della concessionaria) è, dunque, questione di merito che ha costituto oggetto di verifica dai Giudici d’appello, come dianzi riportato , trattandosi , in particolare, dell’accertamento di una circostanza di fatto (notifica diretta e non per il tramite dell’ufficiale giudiziario) posta come presupposto al principio di diritto poi applicato, che tale verifica implicava e, come tale, in tale sede, non sindacabile, nel suo apprezzamento di merito, sotto il canone censorio prescelto (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).
1.6. Ciò posto, il ricorrente lamenta, come si è detto, l’omessa notificazione della raccomandata informativa.
1.7. In diritto, occorre quindi ribadire che q ualora la notifica dell’atto fiscale sia eseguita, come nel caso in esame, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, per cui non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono tale formalità, giustificandosi tale forma «semplificata» di notificazione, come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’Agenzia volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria
dello Stato (così, tra le tante, anche da ultimo, Cass. 11 aprile 2024, n. 9866, che richiama Cass. 12 novembre 2018, n. 28872 e Cass. 10 aprile 2019, n. 10037; nello stesso senso, tra le tante, Cass. 29 novembre 2023, n. 33236; Cass. 4 ottobre 2023, n. 27983; Cass. 22 settembre 2023, n. 27101; Cass. 10 agosto 2023, n. 24492; Cass. 4 aprile 2018, n. 8293 ed anche Cass. 18 gennaio 2024, n. 1896, che richiama Cass. 3 aprile 2019, n. 9240 e Cass., 19 gennaio 2023, n. 1686 e tante altre in dette pronunce citate).
1.8. L a doglianza, dunque, si rivela inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis c.p.c.
2.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell ‘ art. 5 DL n. 953 /1982 e lamenta che, essendo invalida l a notifica dell’intimazione di pagamento , la prescrizione triennale per la riscossione della tassa automobilistica non sarebbe stata interrotta.
2.2. Il rigetto del primo motivo circa la pretesa invalidità dell’atto impugnato determina il rigetto anche del secondo motivo.
3.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell ‘ art. 112 c.p.c. avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata riguardante l’applicazione dell’art. 752 c.c., che prevede che gli eredi siano tenuti al pagamento dei debiti ereditari in proporzione alla quota ereditata.
3.2. Il motivo è fondato , avendo i Giudici d’appello respinto l’appello del contribuente anche con riferimento alla suddetta questione ritenendo erroneamente trattarsi di questione assorbita dal rigetto degli altri motivi di gravame, dianzi illustrati.
3.3. Occorre dunque evidenziare che, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, deve esser applicata la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli artt. 752 e 1295 c.c. (cfr. Cass. nn. 18451/2016, 22426/2014, 780/2011), e con riferimento alla concreta fattispecie pervenuta all’esame -relativa al pagamento di tasse automobilistiche -, non essendo applicabile la regola speciale della
solidarietà dei coeredi di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65 (come erroneamente affermato dai giudici di prime cure), soltanto predisposta per i debiti contratti dal de cuius relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi, non essendo altresì applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 36, soltanto predisposta per il pagamento dell’imposta di successione, e non essendo infine applicabile la speciale regola della solidarietà di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, che riguarda le parti tenute al pagamento dell’imposta di registro, deve pertanto ritenersi applicabile l’ordinaria regola della ripartizione pro quota dei debiti ereditari, senza che ciò trovi ostacolo, come contestato dalla controricorrente, nell’accertata regolare notifica degli atti presupposti all’intimazione di pagamento.
L’impugnata sentenza deve esser quindi cassata, a seguito dell’accoglimento del terzo motivo.
Peraltro, non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la controversia deve esser decisa nel merito e dunque statuendo la riduzione del debito di cui all’intimazione di pagamento in ragione della quota ereditaria spettante alla contribuente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo il merito, riduce il debito del contribuente di cui all ‘intimazione di pagamento impugnata in ragione della quota ereditaria spettante; condanna la controricorrente al pagamento delle spese in favore del ricorrente che liquida e distrae in favore del suo difensore antistatario in Euro 3.082,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da