Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28616 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28616 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
Oggetto: rimborso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30106/2022 R.G. proposto da
NOME NOME, con l’AVV_NOTAIO e con domicilio eletto presso il domicilio digitale PEC del nominato difensore EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia, Sez. distaccata di Catania, n. 4115/06/2022 pronunciata il 26 aprile 2022 e depositata il 6 maggio 2022, non notificata
Udita la relazione svolta NOME camera di consiglio del 21 settembre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
1. La Sig.a NOME COGNOME, in proprio ed in qualità di coniuge erede del sig. COGNOME, presentava istanza di rimborso per euro 173.196,00, pari al 90% di quanto versato dal di lei marito a titolo di IVA, Irpef e Ilor p er il triennio 1990/1992 ed ai sensi dell’art. 9, co. 17, L n. 289/2002. Formatosi il silenzio-rifiuto, la contribuente adiva il giudice di prossimità allegando la prova dei versamenti effettuali. Si costituiva l’Ufficio, eccependo l’inapplicabilità della disciplina per la parte riferibile al sig. COGNOME NOME, esercente attività di lavoro autonomo. A seguito del decesso anche della sig.a COGNOME si costituiva in giudizio l’odierno contribuente , il quale dimetteva autocertificazione di non aver mai personalmente beneficiato, a qualunque titolo, di contributi pubblici, aiuti di stato e/o altri finanziamenti equipollenti. La CTP rigettava il ricorso sul presupposto della natura dei redditi d’impresa percepiti dal sig. COGNOME NOME e per non aver il contribuente dimostrato che le somme versate rientravano tra quelle rimborsabili.
2. Insorgeva con ricorso in appello il contribuente per la minor somma di euro 151.547,00, cioè al netto di quanto precedentemente richiesto a titolo di IVA. Deduceva in particolare che la decisione della Commissione Europea del 14.8.2015 C(2015) 5549 final non aveva escluso la compatibilità degli aiuti concessi nel quadro RAGIONE_SOCIALE misure oggetto della decisione, avendoli invece dichiarati compatibili gli aiuti purché rispettosi RAGIONE_SOCIALE condizioni previste dal regolamento de minimis applicabile. Costituitosi l’Ufficio, che nulla eccepiva in ordine all’autocertificazione, la CTR rigettava il gravame ritenendo non fornita la
prova del rispetto del limite c.d. de minimis gravante sull’appellante onde ottenere il beneficio in parola, tacciando di insufficienza la ‘autocertificazione’ prodotta, giacché riferita all’odierno ricorrente e non ai suoi danti causa.
Invoca la cassazione della sentenza la parte contribuente che si affida a otto motivi di ricorso e sui quali insiste con memoria depositata telematicamente in vista dell’udienza. Resiste l’RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
CONSIDERATO
In via preliminare va respinta l’eccezione formulata dal ricorrente di inammissibilità del controricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ancorché notificato ad un procuratore e ad un domicilio diversi da quelli indicati nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, ha raggiunto il suo scopo, consentendo lo spiegamento di controdeduzioni. Il controricorso è poi tempestivo non applicandosi il nuovo testo dell’art. 370 c.p.c., per cui la notifica del ricorso è del 5 dicembre 2022, con scadenza del termine per la notifica del controricorso in sabato 14 gennaio 2023, con notifica tempestiva al 16 gennaio 2023 e depositato il 27 gennaio successivo, quindi entro i venti giorni della notifica.
Con il primo motivo la parte ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, L.190/2014 in combinato disposto con l’art.2 della Decisione della Commissione 14.8.2015 C(2015) 5549 final e l’art.9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in relazione all ‘art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. In particolare lamenta l’erroneità della sentenza NOME parte in cui la CTR ha rigettato il ricorso in appello sul presupposto che non fosse stata fornita la prova del rispetto del limite c.d. de minimis, non potendo tale onere essere assolto mediante autocertificazione. Tenuto conto che il sig. COGNOME NOME aveva svolto attività in linea con il regime de minimis e che alcuna attività era invece stata svolta dalla sig.a COGNOME, chiede la cassazione della sentenza NOME parte in cui la CTR ha rigettato il diritto al rimborso.
Il motivo è inammissibile.
Occorre rilevare come il ricorrente non censuri il valore probatorio dell’autocertificazione versata in atti quanto il decisum della Corte territoriale sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali. La censura, nei termini formulati, implica pertanto una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali operate dalla CTR che però non è suscettibile di essere censurata in questa sede, in quanto presuppone un inammissibile riesame del merito di questa Corte, volto ad indagare la documentazione prodotta dal contribuente e il vaglio critico operatone dalla Commissione di secondo grado. La formale denuncia di errori di diritto, in realtà, sollecita una diversa valutazione della vicenda storica sottesa al giudizio ed un difforme apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie vagliate in sede d’appello (Cfr. Cass., V, n. 21338/2023).
Donde la sua inammissibilità.
Per ragioni di ordine logico va anteposta la trattazione del quinto e del settimo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente al secondo stante la loro stretta connessione
4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, 2., del Regolamento (UE) n.1407/2013 de l 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti ‘de minimis’ in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. In particolare , si duole dell’erroneità della sentenza NOME part e in cui affermato l’insufficienza probatoria dell’autocertificazione prodotta, tenuto conto che quest’ultima è richiesta ai fini di mero controllo e non a titolo di prova.
4.2 Con il quinto motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. In sintesi, critica la sentenza NOME parte in cui la CTR ha dichiarato l’inammissibilità, nel processo tributario, dell’utilizzo dell’aut ocertificazione in quanto strumento di prova formato fuori dal processo.
4.3 La settima censura ha invece ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione dell’115 c.p.c. in relazione all’art.1, comma 665, L.190/2014,
all’art.9, comma 17, L.289/2002 e all’a rt. 3, Regolamento n.1407/2013 de minimis in rapporto all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. In sostanza il ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza NOME parte in cui la CTR ha disatteso la valenza probatoria dell’autocertificazione giacché relativa al la sua posizione personale anziché quella dei suoi genitori-danti causa e NOME cui posizione processuale il contribuente era subentrato in qualità di erede. Afferma testualmente che ‘ In primo luogo, che non fossero stati conseguiti dal dott. COGNOME NOME e dalla sig.ra COGNOME NOME aiuti di RAGIONE_SOCIALE era dichiarazione che il dott. COGNOME NOME ha reso in qualità di erede degli stessi, e poteva pianamente attestare in auto-responsabilità, essendo subentrato al padre e alla madre nel loro patrimonio ‘. Soggiunge che, in ogni caso, non rileverebbero ai fini del decidere gli aiuti alla sig.a COGNOME, per non aver costei mai esercitato quest’ultima attività economica, così come quelli eventualmente attribuiti al defunto COGNOME NOME per aver quest’ultimo versato interamente le imposte. Inoltre, costui era deceduto al momento della presentazione dell’istanza, presentata dalla defunta moglie, con conseguente irrilevanza degli eventuali aiuti, giacché insuscettibili di falsare il mercato.
Il settimo motivo è inammissibile sotto plurimi profili, mentre va dichiarata l’infondatezza del secondo e del quinto nei limiti di cui in motivazione.
5.1 La settimana doglianza sconta un primo profilo di inammissibilità per contraddittorietà giacché da un lato il ricorrente, in qualità di erede, ha affermato di aver reso una dichiarazione a termine della quale non aveva mai beneficiato di contributi pubblici e/o aiuti di stato (cfr. ricorso pag. 5 – § 2.3), laddove in sede al ricorso per cassazione sostiene che la stessa dichiarazione atteneva ai redditi conseguiti dai suoi danti causa (cfr. ricorso pag. 19).
5.2 In ogni il motivo è inammissibile perché non coglie la reale ratio decidendi. Invero la CTR ha disatteso la valenza probatoria della dichiarazione resa dal ricorrente perché relativa alla sua posizione personale anziché a quella dei suoi danti causa. Sennonché la parte ricorrente censura la sentenza NOME parte in cui la CTR ha negato valenza probatoria affermando però che la ‘ il
Giudice d’appello ha a ccertato che la Dichiarazione de minimis è resa (e sottoscritta) dal dott. COGNOME NOME NOME sua qualità di erede dei genitori’, così dimostrando di non aver colto il reale decisum della sentenza impugnata.
5.3 Tanto premesso, è ben vero che questa Corte abbia «ritenuto che, una volta accertato che il contribuente svolge un’attività economica professionale, –NOME specie quella di notaio -il giudice del merito dovrà, di conseguenza, verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile. A tal fine, egli dovrà: i) non arrestarsi all’importo del rimborso che si domanda, essendo indispensabile richiedere al contribuente l’ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilità) di non avere usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nell’anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti; tenere presente che la regola de minimís , stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, T.F.U.E., può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di RAGIONE_SOCIALE, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato NOME sua interezza; iii) tenere conto, infine, del fatto che, per il rispetto del principio de minimis , non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante NOME categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. 21/11/2019 n. 30373)» (Cfr. Cass. V, n. 23379/2022).
5.4 Le doglianze del ricorrente, volte a censurare la decisione della CTR la quale, disattendendo i suddetti principi, si sarebbe limitata a dire che le autocertificazioni erano incomplete e non avevano valenza probatoria così obliando la verifica demandata al giudice di merito, non possono trovare accoglimento.
5.5 È infatti orientamento di questa Corte quello per cui il giudice di merito è tenuto a richiedere ‘ al contribuente l’ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilità) di non avere usufruito di altri aiuti ed
agevolazioni nell’anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti’. Sennonché, NOME fattispecie in esame, è pacifico che il ricorrente non abbia agito in proprio ma in qualità di erede dei danti causa. Sono questi ultimi, dunque, i destinatari sostanziali degli accertamenti del giudice e, quindi, anche coloro rispetto ai quali doveva essere resa la relativa dichiarazione. Circostanza, quest’ultima, confermata dal fatto che tali accertamenti debbono riguardare il contribuente esercente attività d’impresa ‘che chiede il rimborso’, previa verifica della sede operativa e degli aiuti ricevuti nell’arco di un triennio ed identificabile, nel caso di specie, nel de cuius COGNOME NOME
I motivi vanno pertanto respinti.
6. Con la terza doglianza il contribuente prospett a la violazione dell’art. 115 c.p.c. per violazione del principio di non contestazione e l’accertamento del positivo superamento del controllo de minimis in rapporto all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. Segnatamente si duole della violazione del principio di non contestazione giacché nulla l’Amministrazione finanziaria aveva contestato in ordine all’autocertificazione prodotta dal sig. COGNOME NOMENOME figlio dei de cuius, e relativa al fatto che costui non avesse ricevuto aiuti di RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.
6.1 In primo luogo il motivo è stato «formulato con metodo espositivo cumulativo, denunziando cioè nel medesimo contesto più vizi di legittimità; di conseguenza non è possibile valutare a quale dei vizi cumulativamente denunziati si riferiscano le censure formulate dal ricorrente, in violazione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è “a critica vincolata” dai motivi di ricorso, che lo delimitano, individuando, con la loro formulazione tecnica, in quale RAGIONE_SOCIALE ipotesi essi rientrino fra quelle tassativamente indicate dalla legge. La giurisprudenza di questa Corte sul punto afferma perciò che “è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna RAGIONE_SOCIALE fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito.” (ex multis Cass n. 11603/2018). Né rientra nei poteri della Corte la possibilità di
interpretare, specificandone a suo giudizio il contenuto, i motivi di ricorso proposti in maniera promiscua dalle parti (cfr. Cass. V, n. 24147/2021)» (cfr. Cass., V, n. 37483/2021).
6.2 In ogni caso esso è inammissibile per difetto di autosufficienza. La censura è invero fondata sulla mancata contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria che non viene però provata dal ricorrente, il quale ha omesso di trascrivere in seno al ricorso le difese dell’Ufficio e da cui possa evincersi la censurata mancata contestazione. E ciò tanto più che il profilo della mancata contestazione non risulta nemmeno dal testo della sentenza impugnata.
Il motivo va dunque dichiarato inammissibile.
6.3 In ogni caso esso è anche infondato giacché «in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio o qualora da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi queste da tenere distinte dall’errore NOME valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità – che attiene, invece, alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto (cfr., ex plurimis, Cass, Sez. III, 26 aprile 2022, n. 12971; Cass., Sez. V, 7 novembre 2022, n. 32656, che richiama Cass., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1163; Cass., Sez. I, 14 febbraio 2020, n. 3796; Cass., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1163; Cass., Sez. I, 25 maggio 2015, n. 10749; Cass. Sez. U. n. 20867/2020; Cass. 24395 del 2020)» (Cfr. Cass., V, n. 25518/2023).
Con la quarta doglianza il contribuente lamenta la violazione dell’art.2220 c.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 Costituzione per violazione divieto di rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale. In sostanza censura la sentenza NOME parte in cui la CTR
avrebbe sancito l’onere (non adempiuto) di fornire la prova del de minimis mediante la produzione di bilanci, scritture contabili, dichiarazione dei redditi e ciò sia perché il de cuius dott. COGNOME NOME svolgeva attività di farmacia in forma individuale, essendo quindi esentato dalla tenuta dei bilanci, sia perché la documentazione richiesta risaliva a più di 10 anni, con conseguente scadenza dell’obbligo di conservazione. E ciò in disparte il fatto che essi erano riferibili ad un soggetto terzo, di cui il ricorrente è solo erede.
8. Anche il quarto motivo è inammissibile. Invero, e con specifico riferimento al motivo svolto per violazione di legge, è stato affermato che «con il mezzo la parte censura la valutazione della prova, cioè il merito, in contrasto con il principio secondo cui il vizio di violazione o falsa applicazione di legge può essere formulato solo assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile, del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbero ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715).» (cfr. Cass., V, n. 36826/2021).
8.1 Nel caso di specie la ricorrente, pur denunciando apparentemente una violazione di legge, chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare a quali documenti possa essere riconosciuto valore probatorio, così mostrando di ambire ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello, non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative.
9. Con la sesta doglianza il contribuente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 3, paragrafo 7, dell’art. 5 ‘Cumulo’ e del Regolamento n.1407/2013 de minimis .
9.1 In particolare si duole del fatto che la CTR, in obiter dictum, abbia affermato che occorre ‘ tenere presente che la regola del de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art.92, n.1, TFUE, può consi derarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato NOME sua interezza ‘. Soggiunge poi che nel caso di specie ‘ non sussiste né è stato mai accertato alcun superamento della soglia rilevante per l’esenzione de minimis’.
Il motivo è infondato e va disatteso.
Il ricorrente riconosce espressamente la natura di obiter dictum della statuizione oggetto di censura, la quale «non ha in alcun modo influenzato il dispositivo della decisione, ma si è risolto in un mero obiter dictum o comunque in un argomento evidenziato ad substantiam, avendo i giudici di merito comunque proceduto all’analisi del compendio probatorio, peraltro ritenuto inciso proprio da quella mancanza, reputata avere portata sostanziale, per poi decidere per il rigetto nel merito della pretesa per infondatezza dei motivi, in ciò consistendo la reale ” ratio decidendi “» (Cfr. Cass., V, n. 9661/2023).
Con l’ultima doglianza il contribuente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 92 c.p.c. e 15, d.lgs.549/1992.
11.1 Segnatamente si duole della natura apparente della motivazione per aver la CTR rigettato il motivo di appello con cui chiedeva la riforma del capo della sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente anche in punto di spese di lite, salvo poi compensare quelle del secondo grado e ciò sebbene ‘NOME fattispecie sussistessero validi motivi per compensare le spese, in ragione RAGIONE_SOCIALE incertezze interpretative caratterizzanti la materia’. Soggiunge altresì che le decisioni unionali applicabili alla fattispecie (decisione della Commissione 14.8.2015 C(2015) 5549 final e la decisione del Tribunale Europeo del 26.1.2018, che ha dichiarato l’incompatibilità con i trattati del rimborso IVA, erano intervenute in pendenza del giudizio di primo grado.
Il motivo, previa sua riqualificazione di nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., è infondato. Ed infatti, dalla lettura degli atti processuali emerge chiaramente (come rilevato dalla stessa sentenza qui impugnata) che la parte non aveva impugnato in appello specificamente il riparto RAGIONE_SOCIALE spese, ma solo la loro quantificazione. Ne consegue che ogni odierna doglianza di violazione di legge sulla regola di riparto -anche in derivazione ai principi euro unitari- non può più essere sollevato avanti questa Corte, né in forma diretta, né sotto la qualificazione della motivazione apparente.
In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’RAGIONE_SOCIALE che liquida in €. cinquemilaseicento/00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21/09/2023.