Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21758 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 21758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
Oggetto:
Tributi – Dazi
antidumping – Regime di custodia
temporanea – Diniego di rimborso
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6411/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, presso il cui studio in PadovaINDIRIZZO INDIRIZZO, e al domicilio digitale PEC:EMAIL), è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1071/01/2022, depositata il 16.09.2022.
Udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’udienza pubblica del 15.05.2024;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale, ribadendo le conclusioni rese per iscritto, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Sentiti , per la ricorrente, l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e, per l’RAGIONE_SOCIALE , l’AVV_NOTAIO dello Stato NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE presentava istanza di rimborso del dazio antidumping, pagato dalla contribuente su alcune importazioni di piatti di acciaio inossidabile laminato a freddo, originari alcuni della Repubblica popolare cinese e altri del Taiwan, ritenendolo non dovuto, in quanto, alla data di entrata in vigore del dazio antidumping provvisorio (istituito con Regolamento UE n. 2015/501 del 24 marzo 2015, poi divenuto definitivo con il Regolamento UE n. 2015/1429 del 26 agosto 2018), le merci si trovavano già sul territorio unionale, in temporanea custodia in attesa di sdoganamento.
Con provvedimento n. prot. 25881/RU del 18.07.2018, l’RAGIONE_SOCIALE rigettava la suddetta istanza, rilevando che il dazio antidumping si applicava a tutte le importazioni effettuate dal 26 marzo 2015 (data di entrata in vigore del dazio antidumping provvisorio), a nulla rilevando che a tale data le merci fossero viaggianti o in transito, ovvero già introdotte nel territorio dell’UE .
La RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso alla CTP di Venezia, che lo accoglieva ritenendo che, al momento dell’istituzione del dazio, fosse già sorta l’obbligazione doganale, perché le merci avevano già attraversato la linea doganale e si trovavano nel deposito temporaneo di Venezia sotto custodia doganale, per cui erano già di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, essendo già state pagate le relative fatture.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR del Veneto accoglieva l’appello proposto dalla ADM, osservando che:
era pacifico tra le parti che alla data del 26 marzo 2015 le merci si trovavano in regime di ‘custodia temporanea’;
-l’art. 5 ‘Definizioni ‘ del CDU afferma che «Ai fini del codice, si intende per: 17) “custodia temporanea”: situazione in cui si trovano le merci non unionali custodite temporaneamente sotto vigilanza doganale nel periodo intercorrente tra la loro presentazione in dogana e il loro vincolo a un regime doganale o la loro riesportazione »;
-anche sulla base dell’art. 144 del CDU si evinceva che detta merce non potesse essere considerata già sdoganata, in quanto l’introduzione in custodia temporanea nei recinti doganali non determina alcuna obbligazione doganale, in attesa di ulteriore esito, essendo prevista solo una dichiarazione sommaria ai soli fini dell’identific azione, in attesa di un’assegnazione definitiva: importazione, temporanea importazione, perfezionamento attivo, introduzione in deposito doganale, transito, rispedizione all’este ro;
gli importatori e, quindi, anche la RAGIONE_SOCIALE erano a conoscenza della probabile introduzione di dazi antidumping già dal 26 giugno 2014 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea dell’avviso di apertura del procedimento), per cui la società non poteva non sapere che, avvalendosi del deposito temporaneo, le merci avrebbero potuto essere assoggettate ai maggiori dazi;
-poichè dette merci non potevano essere considerate già sdoganate, la pretesa del dazio antidumping era legittima, dovendo essere rigettata la richiesta di rimborso.
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidato a cinque motivi, illustrati con memoria.
L ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/501 della Commissione del 24 marzo 2015 e Considerando 8.4 (184), 1, 2, 6, 34, 36 del TULD, Regolamento (CE) n. 450/2008 (CDC), Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), Considerando (9) del CDC e Considerando n. 53 CDU, 1, 3, 4 punti 3 e 13, 44, 56 -65, 91, 134 del CDC, 1, 4, 5 punti 3 e 18, 77, 89 -100, 134, 151 del CDU, CDC TITOLO IV ‘ Merci introdotte nel territorio doganale della comunità ‘ , TITOLO V norme generali in materia di posizione doganale, vincolo RAGIONE_SOCIALE merci ad un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione RAGIONE_SOCIALE merci, TITOLO VI immissione in libera pratica TITOLO VII regimi speciali, tra cui la CT (art. 151 sopra citato), TITOLO VIII partenza RAGIONE_SOCIALE merci dal territorio doganale della comunità; CDU – TITOLO IV formalità doganali e TITOLO V norme generali in materia di posizione doganale, vincolo RAGIONE_SOCIALE merci a un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione RAGIONE_SOCIALE merci, TITOLO VI immissione in libera pratica, TITOLO VII regimi speciali, TITOLO VIII uscita della merci dal territorio doganale dell’ Unione, per non avere la CTR rilevato che il dazio antidumping non andava applicato alla merce della ricorrente, in quanto, alla data della sua istituzione (26 marzo 2015), detta merce non poteva essere considerata in transito, essendo già arrivata via mare e introdotta fisicamente nel territorio della UE nelle date del 6, 17 e 20 marzo 2015, posta in custodia temporanea sotto la vigilanza doganale, con apposizione di garanzia per il pagamento dei dazi, in attesa dello sdoganamento definitivo, dovendosi considerare, quindi, che a tale data era già sorta l’obbligazione doganale , a seguito del passaggio della linea di confine doganale, ed erano già state espletate le formalità doganali.
Con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 111 Cost., 112 cod. proc. civ., 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/501 della Commissione del 24 marzo 2015, 1 e Considerando 8.4 (184) del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione del 26 agosto 2015, 1, 2, 6, 34 e 36 del TULD, Regolamento (CE) n. 450/2008 (CDC) e Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), Considerando n. 9 del CDC e Considerando n. 53 CDU, 1, 3, 4 punto 3, 4 punto 13, 44, 56 -65, 91, 151 del CDC, 1, 4, 5 punto 3, 5 punto 18, 77, 89 -100, 134 del CDU, CDC TITOLO IV Merci introdotte nel territorio doganale della comunità, TITOLO V norme generali in materia di posizione doganale, vincolo RAGIONE_SOCIALE merci ad un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione RAGIONE_SOCIALE merci, TITOLO VI immissione in libera pratica, TITOLO VII regimi speciali, tra cui la CT (art. 151 sopra citato), TITOLO VIII partenza RAGIONE_SOCIALE merci dal territorio doganale della comunità, CDU TITOLO IV formalità doganali, TITOLO V norme generali in materia di posizione doganale, vincolo RAGIONE_SOCIALE merci a un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione RAGIONE_SOCIALE merci, TITOLO VI immissione in libera pratica + TITOLO VII regimi speciali, TITOLO VIII uscita della merci dal territorio doganale dell’unione , per non avere la CTR considerato la normativa europea istitutiva dei dazi e RAGIONE_SOCIALE altre norme dalle quali era possibile desumere la natura complessa e articolata dell’obbligazione doganale connessa all’importazione e per non avere spiegato le ragioni della irrilevanza di tale normativa nel caso in esame.
Il secondo motivo, che per priorità logica va esaminato per primo, è infondato.
3.1 Come è stato più volte affermato da questa Corte, ‘la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non
renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ‘ (Cass., Sez. U. 3.11.2016, n. 22232).
3.2 La motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto ha esposto, con argomentazione comprensibile e priva di contraddizioni, le ragioni della propria decisione, indicando gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto infondata la richiesta di rimborso, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053).
Il primo motivo è pure infondato.
4.1 Poiché è pacifico che le merci oggetto del presente contenzioso si trovavano, alla data del 26 marzo 2015 (entrata in vigore del Regolamento UE n. 2015/501 del 24 marzo 2015, istitutivo del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan), in un magazzino in regime di custodia temporanea, occorre esaminare il quadro normativo di riferimento.
4.2 Per quanto riguarda la determinazione del momento impositivo, occorre rilevare che i dazi doganali sono dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale (art. 20, par. 1, CDC e art. 56, par. 1, CDU).
4.3 Al fine di stabilire quando sorge l’obbligazione doganale, occorre fare riferimento a quanto previsto attualmente dall’art. 77 del CDU, secondo il quale:
‘ 1. Un’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito al vincolo di merci non unionali soggette a dazi all’importazione a uno dei regimi doganali seguenti:
immissione in libera pratica, compreso il regime dell’uso finale;
ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione.
L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana… .’
Allo stesso modo, l’art. 201 del l’abrogato CDC stabiliva che:
‘ 1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito: 1) all’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione….
L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana.’
4.4 Secondo la normativa doganale comunitaria, quindi, l’obbligazione doganale all’importazione sorge con l’immissione in libera pratica della merce nel territorio doganale dell’Unione europea, non essendo sufficiente il mero attraversamento della linea di confine (sufficiente solo se la merce viene sottratta al controllo doganale o comunque introdotta irregolarmente), in quanto occorre anche una manifestazione di volontà, espressa mediante la dichiarazione doganale nella quale viene indicata la destinazione doganale che si intende attribuire alla merce.
4.5 Con specifico riferimento alla disciplina della custodia temporanea RAGIONE_SOCIALE merci, l’art. 96 del TULD prevede che:
‘ I magazzini o recinti per la temporanea custodia RAGIONE_SOCIALE merci sono situati nell’ambito degli spazi doganali o in altri luoghi soggetti a vigilanza finanziaria. Essi sono tenuti direttamente dalla dogana ovvero sono gestiti in propri locali od aree da enti ed imprese autorizzati a norma del successivo articolo.
L’introduzione RAGIONE_SOCIALE merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia si effettua a richiesta ed a cura del proprietario o del vettore, sulla base RAGIONE_SOCIALE indicazioni risultanti dalla dichiarazione sommaria o dal processo verbale di constatazione di cui all’art. 94: tuttavia, quando per qualsiasi motivo non vi provveda il proprietario o il vettore, l’introduzione si effettua ad iniziativa della dogana ed a spese del proprietario. È in facoltà della dogana di eseguire, ogni qual volta abbia dubbi sulla esattezza RAGIONE_SOCIALE indicazioni predette, la visita interna dei colli in presenza del detentore o del proprietario ovvero, in mancanza, di due testimoni estranei all’amministrazione finanziaria; in tali casi deve essere redatto un verbale di constatazione che, sottoscritto da tutti gli intervenuti, viene allegato alla dichiarazione sommaria.
Il movimento RAGIONE_SOCIALE merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia è tenuto in evidenza dalla dogana per mezzo di registri di carico e scarico sui quali sono allibrati le dichiarazioni sommarie o in mancanza, i processi verbali di constatazione.
Le spese di custodia, anche quando l’introduzione sia stata effettuata ad iniziativa della dogana, sono a carico del proprietario o del vettore. La dogana non risponde RAGIONE_SOCIALE avarie e dei deperimenti naturali RAGIONE_SOCIALE merci in temporanea custodia, né dei danni e RAGIONE_SOCIALE perdite derivanti da cause ad essa non imputabili, ancorché si tratti di merci introdotte nei depositi o recinti tenuti dalla dogana medesima.
Durante la giacenza RAGIONE_SOCIALE merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia sono vietate manipolazioni di qualsiasi specie, salvo quelle necessarie per la conservazione RAGIONE_SOCIALE merci stesse nello stato in cui sono arrivate.
Particolari procedure, anche in deroga a quelle previste nel presente testo unico, possono essere disposte dai capi RAGIONE_SOCIALE circoscrizioni doganali in materia di temporanea custodia nelle stazioni
ferroviarie, marittime ed aeroportuali dei bagagli dei viaggiatori provenienti dall’estero .’
L’art. 98 del TULD stabilisce che:
‘ Nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti dagli enti ed imprese autorizzati la dogana procede, ogni sei mesi, a verifiche ordinarie, salva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento verifiche straordinarie. Le spese per le verifiche sono a carico del gestore.
Il capo del compartimento doganale può, quando ricorrano giustificati motivi, stabilire che le verifiche ordinarie di cui al precedente comma siano in determinati magazzini o recinti di temporanea custodia eseguite, anziché ogni sei mesi, ad intervalli di tempo maggiori ovvero sulla sola base RAGIONE_SOCIALE scritture e RAGIONE_SOCIALE contabilità tenute dai rispettivi gestori.
Qualora rispetto alle merci introdotte nei magazzini o recinti predetti vengano riscontrate mancanze o deficienze, il gestore è tenuto a corrispondere i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione sommaria ovvero desunti da altri accertamenti e nella misura più elevata che si è resa applicabile dalla data di introduzione a quella dell’accertamento della mancanza o deficienza. Qualora vengano riscontrate eccedenze o comunque venga accertata la presenza di merci in contrasto con le risultanze dei registri di cui al terzo comma dell’art. 96 il gestore è tenuto a prendere in carico le merci irregolarmente presenti nel magazzino o recinto.
In caso di sostituzione di merce, si applicano le disposizioni del comma precedente, sia per quanto concerne la corresponsione dei diritti relativi alla merce sostituita, da considerare come merce mancante sia per quanto concerne l’assunzione in carico della merce in luogo di essa rinvenuta .’
4.6 L’art. 5 del CDU definisce la ‘custodia temporanea’ al punto 17) come «”custodia temporanea”: situazione in cui si trovano le merci non unionali custodite temporaneamente sotto vigilanza doganale nel periodo intercorrente tra la loro presentazione in dogana e il loro vincolo a un regime doganale o la loro riesportazione; ».
4.7 L’art. 144 del CDU prevede, poi, che ‘ Le merci non unionali sono in custodia temporanea dal momento in cui sono presentate in dogana ‘ , la cui durata non può superare i 90 giorni (art. 149 del CDU).
4.8 Anche l ‘art. 50 del CDC (‘Merci in custodia temporanea’) stabiliva che ‘In attesa di ricevere una destinazione doganale, le merci presentate in dogana acquisiscono la posizione non appena avvenuta la presentazione, di merci in custodia temporanea. Queste merci sono denominate in seguito ‘merci in custodia temporanea ‘.
4.9 Alla luce della indicata disciplina normativa risulta evidente, quindi, che l’obbligazione doganale non sorge nel periodo in cui la merce è detenuta in regime di custodia temporanea, fino a quando non è presentata e accettata in dogana la relativa dichiarazione doganale dalla quale si evincerà la destinazione doganale di detta merce (importazione, temporanea importazione, perfezionamento attivo, introduzione in deposito doganale, transito, rispedizione all’estero).
4.10 Nella specie, l’obbligazione è sorta solo con l’accettazione della dichiarazione doganale da parte dell’autorità doganale (che conferisce al documento valore di bolletta doganale) e, quindi, in data successiva all’entrata in vigore del Regolamento istitutivo del dazio antidumping provvisorio, atteso che le bollette doganali, come risulta dal controricorso, sono state emesse, rispettivamente, in data 3, 13 e 20 aprile 2015.
4.11 Sebbene le merci acquistate dalla RAGIONE_SOCIALE fossero giunte nel territorio unionale in data antecedente all’istituzione del dazio antidumping, il Regolamento che lo aveva istituito, in forma
provvisoria, era entrato in vigore nel periodo in cui dette merci si trovavano ancora in custodia temporanea, non sdoganate.
4.12 L’assoggettamento al dazio poteva essere, a quel punto, anche evitato, laddove la ricorrente avesse proceduto alla riesportazione della merce, come consente lo stesso art. 149 cit., mentre la sua destinazione all’immissione in libera pratica , indicata solo con la successiva presentazione e conseguente accettazione della dichiarazione doganale, aveva reso applicabile la misura protettiva appena istituita.
4.13 La ricorrente ha formulato , in via subordinata, un’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine all’interpretazione dei Regolamenti istitutivi dei dazi n. 2015/501 della Commissione del 24 marzo 2015 e n. 2015/1429 della commissione del 26 agosto 2015.
4.14 La richiesta è inammissibile, stante la sua genericità, non avendo la ricorrente indicando sotto quale profilo dovrebbe essere formulato il rinvio pregiudiziale, e comunque infondata, per mancanza dei presupposti, posto che non sussiste alcun dubbio interpretativo in ordine alle norme che regolano il regime di custodia temporanea RAGIONE_SOCIALE merci presentate in dogana e quelle che stabiliscono il momento in cui sorge l’obbligazione doganale .
Con il terzo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, 111 Cost., 112 cod. proc. civ. e D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR condannato la contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, sebbene l’ADM non lo avesse chiesto nel proprio atto di appello, e per aver statuito in tal senso, senza tenere conto della normativa applicabile e senza motivare la decisione; lamenta, in via subordinata, che non si è tenuto conto della limitata attività svolta dalla
contro
parte e della circostanza che la stessa si era difesa a mezzo dei propri funzionari.
Con il quarto motivo, denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 36 e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, 111 Cost., 112 cod. proc. civ. e D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la stessa censura mossa con il terzo motivo.
Con il quinto motivo, deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio , in relazione all’art. art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la stessa censura mossa con il terzo motivo.
I predetti motivi, che per connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati con riferimento alla asserita illegittimità della condanna al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di appello, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto della mancata proposizione, da parte di quest’ultima della relativa domanda .
8.1 Sul punto v a senz’altro confermato il principio , più volte affermato da questa Corte, secondo il quale deve escludersi la necessità di un’espressa richiesta di condanna della controparte al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di lite, rappresentando tale condanna la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (Cass. n. 30729 del 19/10/2022; n. 16386 del 21/06/2018; n. 3093 del 11/05/1981).
8.2 Per il resto i predetti motivi sono inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, non avendo la ricorrente riportato nel testo del ricorso la parte rilevante degli atti processuali sulla base dei quali lamenta l’eccessiva entità RAGIONE_SOCIALE spese liquidate.
8.3 Occorre evidenziare, poi, che la normativa tributaria si fonda su una diversa e più specifica disciplina, in quanto l’art. 15 d.lgs. 546/92, ha, sempre, normativamente previsto la ripetibilità RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nell’ipotesi in cui l’attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell’amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, sicchè il contribuente può essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore dell’Amministrazione finanziaria, anche se essa si è costituita con un funzionario delegato, senza il ministero del difensore (Cass. n. 4473 del 2021).
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2024