Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1931 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1931 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/01/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5970/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO , con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, domiciliata in Roma INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia tributaria secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Liguria n. 663/2024, depositata il 20 settembre 2024.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo.
Uditi l’ AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO. RAGIONE_SOCIALEo Stato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -La controversia concerne l’importazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di elementi di fissaggio, dichiarati di origine e provenienza Taiwan. In seguito ad indagini RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , la Dogana procedeva alla revisione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni doganali suddette con applicazione del dazio antidumping pari all’85% ed irrogazione di sanzioni. In particolare, in data 21/02/2017, l’Ufficio notificava alla RAGIONE_SOCIALE due verbali di constatazione RAGIONE_SOCIALEa violazione e liquidazione dei maggiori diritti accertati: prot. n. NUMERO_DOCUMENTO del 21/02/2017, relativamente alla dichiarazione doganale IM/4 n. 3776 K del 22/02/2012, e prot. n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO del 21/02/2017, relativamente alla dichiarazione IM/4 n. NUMERO_DOCUMENTO K del 23/04/2014. Con riferimento alla dichiarazione IM/4 n. 3776 K del 22/02/2012, attesa l’imminente scadenza del termine previsto per la revisione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in presenza di fattispecie penalmente rilevante, l’Ufficio notificava, contestualmente al processo verbale , l’avviso di rettifica RAGIONE_SOCIALE‘accertamento prot. n. NUMERO_DOCUMENTO e l’afferente atto sanzionatorio prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, entrambi del 21/02/2017. La società veniva informata sulle ragioni del provvedimento d’urgenza. Per ciò che concerne, invece, la dichiarazione IM/4 n. NUMERO_DOCUMENTO del 23/04/2014, la RAGIONE_SOCIALE
ha presentato in data 14/03/2017, nel rispetto del termine concesso per l’esercizio del diritto d’ascolto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 , comma 7, legge 212/2000, le proprie osservazioni al processo verbale prot. n. 6924/RU, in relazione alla dichiarazione IM/4 n. NUMERO_DOCUMENTO del 23/04/2014. Nelle memorie la società lamentava, in primo luogo, la nullità degli atti impositivi relativi alla IM/4 n. NUMERO_DOCUMENTO del 22/02/2012 per prescrizione dei termini e violazione del diritto alla difesa endoprocedimentale, mentre per tutti gli atti impositivi affermava la nullità per difetto di prova e motivazione, l’inapplicabilità del dazio antidumping per difetto di legge e l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘esimente ex art. 220 par. 2 lett. b) del Codice Doganale Comunitario (CDC) vigente ratione temporis .
In data 27/03/2017, l’Ufficio emetteva l’avviso di rettifica RAGIONE_SOCIALE‘accertamento prot. n. 11993/RU e il contestuale atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione prot. n. 11996/RU relativamente alla dichiarazione IM/4 n. NUMERO_DOCUMENTO del 23/04/2014.
A fronte degli avvisi di rettifica e degli atti sanzionatori, la società proponeva ricorso innanzi al giudice tributario.
L’Ufficio si costitui va in giudizio depositando le proprie controdeduzioni sia l’estinzione parziale del giudizio limitatamente all’avviso di rettifica RAGIONE_SOCIALE‘accertamento prot. n. NUMERO_DOCUMENTO notificato il 21/02/2017 e all’avviso di irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione tributaria ex art. 303, comma 3, lett. e) T.U.L.D., il cui annullamento in autotutela era già stato precedentemente comunicato.
La Commissione tributaria provinciale RAGIONE_SOCIALEa Spezia, con sentenza n. 98/2/2018, accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati.
L’Ufficio proponeva appello.
La Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 810/3/2019, rigettava l’appello.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione e la società resisteva con controricorso e con ricorso incidentale per la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 19854/2023, accoglieva il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, dichiarando inammissibile il motivo di ricorso incidentale, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di giustizia di secondo grado in diversa composizione , rimarcando l’errore « nel valutare la valenza probatoria RAGIONE_SOCIALEa relazione NOME, attribuendole una connotazione meramente descrittiva, essendo tale affermazione, di per sé, priva di significato, riducendosi così la ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione ad una mera asserzione » .
2. -La società ha riassunto la causa.
Resisteva con proprie controdeduzioni l’RAGIONE_SOCIALE .
Con sentenza n. 663/2024, depositata il 20 settembre 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Liguria ha rigettato il ricorso e, per l’effetto, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di La Spezia n. 98-2-2018, ha confermato la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso prot. NUMERO_DOCUMENTO RU del 27/03/2017 e RAGIONE_SOCIALE‘atto di irrogazione sanzioni prot. NUMERO_DOCUMENTO RU del 27/03/2017. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, facendo leva sulla relazione RAGIONE_SOCIALE‘NOME, che aveva incrociato i dati con le banche dati disponibili, ha accertato l’origine cinese RAGIONE_SOCIALEa merce, specificando che « le ditte esportatrici coinvolte nelle operazioni di cui trattasi sono la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE con le quali la società importatrice ha intrattenuto rapporti commerciali, come può essere riscontrato dalle fatture allegate alle dichiarazioni di importazione e prodotte in giudizio per i contenitori i risultati provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese ed in particolare per il container NUMERO_DOCUMENTO, oggetto del presente giudizio, che è stato acquistato
dalla RAGIONE_SOCIALE (dichiarazione di importazione numero NUMERO_DOCUMENTO ) ».
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso. La contribuente ha depositato una memoria illustrativa. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo si deduce l’illegittimità ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione del Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009. La società contribuente lamenta che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe illegittimamente esteso il dazio antidumping previsto dal Regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio del 26 gennaio 2009, riferito esclusivamente alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari RAGIONE_SOCIALEa Repubblica Popolare Cinese, alle importazioni di tali beni dichiarati originari di Taiwan senza che la Commissione europea abbia esteso con Regolamento di esecuzione alle importazioni di tali prodotti spediti e originari di Taiwan. Il potere di estendere autonomamente la portata del dazio antidumping non rientrerebbe tra le competenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ma sarebbe di esclusiva spettanza RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea che deve verificare la sussistenza del dumping ed il pregiudizio per l’industria comunitaria. Inoltre, si lamenta che l’art. 13 del Regolamento (CE) 1225/2009 (regolamento base del dazio antidumping) discip lina l’estensione de l dazio antidumping per elusione (mero trasbordo di merce cinese come da risultanze RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALEe misure unionali istituite che sarebbe possibile solo dopo l’apertura di un’inchiesta e una decisione presa dal Consiglio UE, procedura questa che nel caso in esame non sarebbe avvenuta.
1.1. -Il motivo è infondato.
Il sistema unionale dei dazi antidumping prevede, da un lato, l’adozione di misure antidumping in estensione, rispetto ai paesi che producono prodotti simili a quelli soggetti a dazi antidumping disposti dalla UE e solo in questi casi va applicata una disciplina specifica, adottata con un regolamento comunitario, preceduto dall’apertura di un’istruttoria; dall’altro lato, tuttavia, permane la possibilità, come è avvenuto nella specie, che l’Amministrazione doganale provveda ad accertare, nell’ambito dei controlli comunitari e nazionali disposti, l’eventuale insussistenza del carattere di origine preferenziale dichiarato dall’importatore, al fine di fruire indebitamente del dazio preferenziale correlato al paese di origine dichiarato e di eludere l’applicazione del dazio antidumping che risulta dovuto, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘effettiva origine dei prodotti importati, per come individuata sulla base RAGIONE_SOCIALEe indagini degli organi comunitari ispettivi, come l’RAGIONE_SOCIALE.
Risulta, dunque, irrilevante che non sia stato adottato un regolamento specifico per l’estensione RAGIONE_SOCIALEe misure antidumping alla merce dichiarata di origine taiwanese, ma risultata poi di origine cinese, essendo applicabile direttamente, proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa riscontrata origine cinese RAGIONE_SOCIALEa merce, desumibile dalla attività ispettive compiute a livello comunitario, il Regolamento CE n. 91/2009 ( ratione temporis vigente), in relazione al combinato disposto degli artt. 24 e 25 CDC (Cass. n. 24895/23 in senso analogo riferita a beni di origine indonesiana; in termini, anche Cass. n. 819/2024, in relazione a elementi di fissaggio – viti e bulloni – in ferro e acciaio inossidabili, dichiarate di origine e di provenienza dalla Malesia)
Ciò che conta, per l’applicazione del dazio antidumping, è che i beni provengano dalla Cina, a prescindere dal luogo da cui
transitano. Milita in questa direzione anche la giurisprudenza unionale: si consideri, al riguardo, Corte giust. causa C-412/22, NT, relativa a un caso di trasbordo attraverso la Malaysia di merci provenienti dalla Cina, la quale, con riguardo a importazioni di elementi di fissaggio effettuate e, successivamente, dichiarate in dogana nei mesi di maggio e giugno del 2010, antecedenti, quindi, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/519, del 26 marzo 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari RAGIONE_SOCIALEa Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari RAGIONE_SOCIALEa Malaysia, invocato in ricorso, afferma l’applicabilità del regolamento n. 91/2009, che istituisce i dazi antidumping di cui trattasi (punto 31).
Nel caso di specie, è risultato accertato, tramite l’attività investigativa svolta dal l’RAGIONE_SOCIALE, che la merce avesse origine cinese, dimostrando con l’ausilio RAGIONE_SOCIALEe autorità taiwanesi che una serie di contenitori, con operazioni di mero trasbordo quindi non sufficienti a conferire alle merci l’origine taiwanese come disposto dall’Allegato 22 al Reg. delegato 2446/2015, venivano spediti verso l’Unione europea, dichiarando fraudolentemente un’origine diversa da quella cinese al fine di eludere il dazio antidumping altrimenti gravante su tali merci.
2. -Con il secondo motivo si deduce l’illegittimità ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 119 e 120 CDU e per violazione del Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009. La ricorrente lamenta che la buona fede sarebbe stata provata con la richiesta RAGIONE_SOCIALEa Procura di La Spezia di archiviazione RAGIONE_SOCIALE‘indagine penale che
era stata aperta a carico del rappresentante legale RAGIONE_SOCIALEa società e RAGIONE_SOCIALE‘archiviazione disposta dal GIP. La società ritiene che la normativa sul dazio antidumping, a differenza RAGIONE_SOCIALEa normativa sulla disapplicazione del dazio all’importazione ordinario, non preveda che l’importatore debba provare la sua buona fede e la diligenza ai fini RAGIONE_SOCIALEa disapplicazione per difetto del presupposto di legge. Prosegue la ricorrente specificando che il dazio antidumping può trovare applicazione solo alle condizioni indicate dal Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009.
2.1. -Il motivo è infondato.
Con riferimento al provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p., la sua adozione non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario. A differenza RAGIONE_SOCIALEa sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 654 c.p.p. (Cass. n. 16649/2020; Cass. n. 3423/2001), come correttamente chiarito nella sentenza impugnata.
Il Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri RAGIONE_SOCIALEa Comunità europea prevede che « L’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto RAGIONE_SOCIALEe misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse » (art. 13, par. 1).
Peraltro, il Regolamento (CE) n. 1225/2009 non esclude l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme in materia di dazi doganali poiché il quinto
paragrafo RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 in tema di elusione (« Si intende per elusione una modificazione RAGIONE_SOCIALEa configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto RAGIONE_SOCIALEe misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario conformemente alle disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili ») stabilisce espressamente che «Il presente articolo non osta alla normale applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in vigore in materia di dazi doganali», tra cui le disposizioni riguardanti l’errore RAGIONE_SOCIALEe autorità competenti e il legittimo affidamento del debitore (art. 220 Regolamento (CEE) N. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario, oggi art. 119 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale RAGIONE_SOCIALE‘Unione, rifusione).
Contrariamente a quanto dedotto nel motivo di censura deve pertanto ritenersi che alla disciplina sul dazio antidumping siano applicabili le disposizioni sulla buona fede RAGIONE_SOCIALE‘importatore, così come previste dalle disposizioni doganali generali.
Come chiarito dalla Corte di giustizia, l ‘articolo 220, par . 2, lettera b), del codice doganale comunitario -le cui disposizioni sono state trasposte nell’art. 119 del codice doganale RAGIONE_SOCIALE‘Unione – ha l’obiettivo di tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘insieme degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi doganali (Corte giust. 16 marzo 2017, C -47/16, COGNOME contro RAGIONE_SOCIALE ,
punto 20; 18 ottobre 2007, RAGIONE_SOCIALE , C -173/06, punto 31, e del 10 dicembre 2015, RAGIONE_SOCIALE , C -427/14, punto 43).
In proposito, da una giurisprudenza costante RAGIONE_SOCIALEa Corte di Lussemburgo risulta che un importatore può utilmente invocare il legittimo affidamento in base a detta disposizione, e beneficiare così RAGIONE_SOCIALEa deroga al recupero a posteriori ivi prevista, solo qualora ricorrano tre condizioni cumulative. Occorre, anzitutto, che i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore RAGIONE_SOCIALEe autorità competenti medesime, quindi, che l’errore di cui trattasi sia stato di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia rispettato tutte le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana (Corte giust. 18 ottobre 2007, RAGIONE_SOCIALE , C -173/06, punto 35; 15 dicembre 2011, Afasia Knits Deutschland , C -409/10, punto 47).
Tali condizioni operano sostanzialmente una condivisione del rischio derivante da errori o da irregolarità che viziano una dichiarazione doganale in funzione del comportamento e RAGIONE_SOCIALEa diligenza di ciascuno dei soggetti coinvolti, vale a dire le autorità competenti RAGIONE_SOCIALEo Stato di esportazione e RAGIONE_SOCIALEo Stato di importazione, l’esportatore nonché l’importatore.
Sulle regole di ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova in materia, spetta, in linea di principio, alle autorità doganali RAGIONE_SOCIALEo Stato di importazione che intendano procedere ad un recupero a posteriori di dazi doganali fornire la prova che il rilascio, da parte RAGIONE_SOCIALEe autorità doganali RAGIONE_SOCIALEo Stato di esportazione, di un certificato di origine inesatto è imputabile all’inesatta presentazione dei fatti da parte RAGIONE_SOCIALE‘esportatore. Tuttavia, qualora, in particolare, a seguito di una negligenza imputabile soltanto all ‘esportatore, le autorità doganali RAGIONE_SOCIALEo Stato di importazione si trovino nell’impossibilità di fornire
detta prova, spetta, se del caso, all’importatore dimostrare che tale certificato è stato redatto sulla base di un’esatta presentazione dei fatti da parte RAGIONE_SOCIALE‘esportatore (Corte giust. 9 marzo 2006, RAGIONE_SOCIALE, C -293/04, punti 39 e 46; 8 novembre 2012, RAGIONE_SOCIALE , C -438/11, punto 41).
A tal fine, una relazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sempreché contenga elementi pertinenti e non una descrizione generale RAGIONE_SOCIALEa situazione in questione, può essere presa in considerazione per stabilire se sono soddisfatte le condizioni alle quali un importatore possa invocare il legittimo affidamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 220, par . 2, lettera b), del codice doganale (Corte giust. 16 marzo 2017, C -47/16, COGNOME ie ņē mumu COGNOME contro RAGIONE_SOCIALE , punto 49 ss.).
Nel caso di specie, la pronuncia impugnata ha chiaramente motivato sulle ragioni che l’hanno portata ad escludere la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa buona fede in capo alla società importatrice, la quale si è limitata ad affermare, in modo del tutto generico, di aver fatto legittimo affidamento sull’esistenza di certificati di origine , escludendo che fosse ravvisabile alcuna ipotesi di ‘forza maggiore’ che abbia indotto l’importatore ad effettuare l’operazione di in argomento.
Nell’ambito del presente motivo di censura, parte ricorrente si è limitata ad escludere – erroneamente – che nella fattispecie la normativa sul dazio antidumping escluda un onere di prova RAGIONE_SOCIALEa buona fede, ritenendo comunque questa provata sulla base RAGIONE_SOCIALEa richiesta da parte RAGIONE_SOCIALEa Procura RAGIONE_SOCIALEa Spezia RAGIONE_SOCIALE‘archiviazion e RAGIONE_SOCIALE‘indagine penale, fatto di per s é non decisivo come già evidenziato.
Riguardo alle indagini compiute dall’RAGIONE_SOCIALE, in conformità alla giurisprudenza richiamata RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, nella motivazione
è stato dato rilievo al contenuto RAGIONE_SOCIALEe indagini svolte su impulso degli organi investigativi di Taiwan (‘ l’RAGIONE_SOCIALE, incrociando i dati con le banche dati disponibili, riscontrava incrociando i dati con le banche dati disponibili, riscontrava l’aggiramento dei dazi sulle dichiarazioni di origine relative ai container esaminati e comunicava i risultati alle diverse RAGIONE_SOCIALE comunitarie interessate, informandole sull’identità RAGIONE_SOCIALEe ditte esportatrici e sui numeri di matricola dei container utilizzati ‘) , che evidenziavano anomalie nelle esportazioni di beni soggetti a dazio antidumping, finendo così per escludere un valore meramente descrittivo del documento.
3. -Con il terzo motivo si deduce l’illegittimità ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione del Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 settembre 2013, del Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, degli artt. 2700 e 2697 c. c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 c.p.c . Parte ricorrente evidenzia che la nota RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rispetto alla comunicazione interlocutoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE 11/2025 OF 2015/0202 Evasione dei dazi antidumping sulle importazioni di fasteners (elementi di fissaggio) in acciaio cinesi provenienti da Taiwan’ violerebbe la normativa che regola l’attività di indagine RAGIONE_SOCIALE e il Regolamento (CE) n. 1225/2009 del 30/11/2009. In particolare, si evidenzia che dai documenti ai quali si riferisce il giudice di secondo grado in riassunzione non risulta alcuna indicazione che i beni acquistati dalla ricorrente fossero dalla Cina. Proprio per questo motivo la Procura RAGIONE_SOCIALEa Spezia e il GIP hanno dichiarato che non ri sulta provata l’origine cinese dei beni acquistati dalla ricorrente. Ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto allegare anche la documentazione (fattura del produttore cinese, bolle tta d’importazione dalla Cina in Taiwan da parte del
fornitore taiwanese) che dimostra che i beni importati dalla ricorrente del Taiwan, precedentemente erano stati importati dalla Cina in Taiwan. Non sarebbe dunque sufficiente il semplice riferimento a quanto l’RAGIONE_SOCIALE (la quale non è stata presente al presunto ma non provato atto RAGIONE_SOCIALE‘importazione dalla Cina in Taiwan dei beni importati dalla ricorrente) riferisce -peraltro senza alcun riferimento ai beni importati dalla ricorrente dal Taiwan -nella sua comunicazione interlocutoria essere stato accertato dal l’autorità doganale taiwanese. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2700 c.c. la comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE antifrode riferita alla comunicazione interlocutoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, comunicazione interlocutoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non prodotta in giudizio e la comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE fanno piena prova, fino a querela di falso, solo RAGIONE_SOCIALEa provenienza del documento dal rispettivo pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEe parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza. Della presunta (ma non provata) origine cinese dei beni importati dalla ricorrente, l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe fornito la prova nonostante che su di essa gravasse l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova ex art. 2697 c.c.
3.1. -Il motivo è infondato.
L’obbligo di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo deve ritenersi assolto anche attraverso la motivazione “per relationem” alle risultanze RAGIONE_SOCIALE‘indagine condotta dall’RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 4639/2020; Cass. n. 8399/2013; Cass. n. 2749/2009).
Più recentemente si è affermato che l’avviso di accertamento in materia doganale che si fondi su verbali ispettivi RAGIONE_SOCIALE, i quali, pur avendo carattere riservato» (art. 8 Regolamento CE n. 1073 del 1999), «ma possono essere utilizzati dall’Amministrazione nei procedimenti giudiziari per inosservanza RAGIONE_SOCIALEa regolamentazione doganale, è legittimamente motivato ove risponda alle prescrizioni
RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 5-bis, del d.lgs. n. 374 del 1990, ossia riporti nei tratti essenziali, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto di difesa, il contenuto di quegli atti presupposti richiamati “per relationem”, anche se non allegati, non rientrando la produzione del rapporto finale RAGIONE_SOCIALE tra i requisiti di validità RAGIONE_SOCIALEa motivazione. Tale principio vale a maggior ragione per i documenti, cui faccia rinvio il rapporto RAGIONE_SOCIALE allegato all’avviso di accertamento» (Cass. n. 23686/2022; Cass. n. 10118/2017).
Si è quindi precisato che «la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, distinto da quello RAGIONE_SOCIALE‘effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria, l’indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali RAGIONE_SOCIALE‘istruzione probatoria operanti nell’eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa» (Cass. n. 4639/2020; Cass. n. 8399/2013).
Pertanto, l’avviso di accertamento può essere validamente motivato con richiamo alle risultanze investigative compiute dall’RAGIONE_SOCIALE, come è accaduto nel caso di specie .
Peraltro, la mancata allegazione agli atti impugnati del rapporto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nella sua integralità non è di per sé causa di illegittimità.
Invero, l’avviso di accertamento che si fondi su verbali ispettivi RAGIONE_SOCIALE – i quali hanno carattere riservato (art. 8 Regolamento CE n. 1073 del 1999), ma possono essere utilizzati dall’Amministrazione nei procedimenti giudiziari per inosservanza RAGIONE_SOCIALEa regolamentazione doganale -è legittimamente motivato ove, rispondendo alle prescrizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 5 bis, d.lgs. n. 374 del 1990, riporti nei tratti essenziali, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto di difesa, il contenuto degli atti presupposti richiamati per relationem ancorché non allegati (Cass. n. 23985 del 2008), dovendosi ritenere la produzione del rapporto finale RAGIONE_SOCIALE non inclusa tra i requisiti di
validità RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo (Cass. n. 10118 del 2017).
E proprio dal principio giurisprudenziale appena menzionato discende che il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti richiamati nell’avviso per integrare la motivazione, ma non anche gli eventuali altri atti il cui contenuto sia (quantomeno nella parte rilevante) già riportato nell’avviso o che siano in esso meramente menzionati, ove la motivazione sia già sufficiente (e la loro menzione abbia, pertanto, mero valore “narrativo”): ne deriva che, in caso di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso sotto tale profilo, non basta per il contribuente dimostrare l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui quello impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’avviso impugnato, sia necessaria ad integrarne la motivazione (Cass. n. 26683 del 2009).
Prova che, nella specie, non è stata fornita.
Con riferimento al contenuto del rapporto, vi è da rilevare che in tema di dazi, le informative interlocutorie trasmesse dall’RAGIONE_SOCIALE all’Autorità doganale, ex artt. 11 e 12 del reg. n. 883 del 2013, sono pienamente utilizzabili quali fonti di prova al pari RAGIONE_SOCIALEa relazione finale in quanto, costituendone i presupposti, hanno anch’esse natura ispettiva e sono soggette al medesimo regime accertativo; ne consegue che su di esse ben possono basarsi gli atti impositivi, per la cui emissione non è necessario attendere la relazione conclusiva (Cass. n. 28359/2019).
Nel caso di specie, la motivazione riporta una compiuta descrizione RAGIONE_SOCIALE‘attività di indagine e un esauriente apprezzamento dei fatti. Sì è infatti accertato, con valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che l’indagine RAGIONE_SOCIALE, avvenuta in collaborazione con le autorità taiwanesi, ha riguardato l’attività
fraudolenta posta in essere da operatori economici locali, dalle cui risultanze è emerso che alcuni contenitori, in arrivo dalla Cina e meramente trasbordati a Taiwan, sono stati riesportati verso la UE con falsa dichiarazione attestante l’origine al fine di eludere le misure antidumping; tra tali contenitori risultano anche quelli oggetto di importazione da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, da qui l’attività di recupero RAGIONE_SOCIALEe risorse proprie posta in essere dall’Ufficio a seguito RAGIONE_SOCIALEa trasmissione RAGIONE_SOCIALEe informazioni da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE agli Stati membri.
Invero, parte ricorrente , nell’insistere che l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe fornito la prova, mira, in realtà, a contestare l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe prove svolto dal giudice di merito, censura non consentita in sede di legittimità. In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024).
Quanto alle osservazioni concernenti il diniego di accesso e la pretesa violazione dei propri diritti da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE la censura è parimenti priva di fondamento.
Come chiarito da questa S.C. (Cass. n. 28359/19), l’art. 9, par. 4, Reg. n. 883/2013, invero, impone che «una volta terminata l’indagine e prima che siano redatte conclusioni che facciano riferimento nominativamente a una persona interessata, a tale persona è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni sui fatti che la riguardano».
L’art. 12 (rubricato «Scambio di informazioni tra l’Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri») fornisce peraltro una disciplina più articolata.
La norma dispone: «1. Fatti salvi gli articoli 10 e 11 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso di indagini esterne in tempo utile per consentire loro di adottare le misure adeguate conformemente al loro diritto nazionale. 2. Fatti salvi gli articoli 10 e 11, il direttore generale trasmette alle autorità giudiziarie RAGIONE_SOCIALEo Stato membro interessato le informazioni raccolte dall’Ufficio nel corso di indagini interne su fatti che rientrano nell’ambito di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale. Conformemente all’articolo 4 e fatto salvo l’articolo 10, il direttore generale trasmette inoltre all’istituzione, organo o organismo interessati le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, comprese l’identità RAGIONE_SOCIALEa persona interessata, una sintesi dei fatti accertati, la loro qualificazione giuridica preliminare e la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘incidenza sugli interessi finanziari RAGIONE_SOCIALE‘Unione. Si applica l’articolo 9, paragrafo 4. 3. Le autorità competenti RAGIONE_SOCIALEo Stato membro interessato, fatto salvo il loro diritto nazionale, informano l’Ufficio in tempo utile, di propria iniziativa o su richiesta RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, RAGIONE_SOCIALEe misure adottate sulla base RAGIONE_SOCIALEe informazioni loro trasmesse ai sensi del presente articolo. 4. L’Ufficio può fornire elementi di prova nei procedimenti giudiziari dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, conformemente al diritto nazionale e allo statuto.»
Come emerge chiaramente dal su riportato dettato normativo, in caso di trasmissione di informazioni nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini, l’art. 12 distingue tra le indagini interne e quelle esterne, imponendo solo per le prime (par. 2, che richiama esplicitamente, al secondo capoverso, l’art. 9, par. 4) il rispetto RAGIONE_SOCIALEa procedura di contraddittorio anticipato, mentre per le seconde la norma si limita a prescrivere «fatti salvi gli articoli 10 e 11 del presente regolamento
e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso di indagini esterne in tempo utile per consentire loro di adottare le misure adeguate conformemente al loro diritto nazionale».
Il richiamo agli artt. 10 («Riservatezza e tutela dei dati») e 11 («Relazione sulle indagini e provvedimenti conseguenti alle indagini»), inoltre, non può avere il significato di estendere, di per sé, l’applicazione anche del citato art. 9, par. 4: l’identica locuzione con riguardo agli artt. 10 e 11 è infatti contenuta nel par. 2 (sulle indagini esterne), che, invece, richiama espressamente anche la suddetta ulteriore previsione. L’art. 10, anzi, ribadisce la riservatezza dei dati acquisiti dall’RAGIONE_SOCIALE, che, con riguardo alle indagini esterne, sono «protette dalle disposizioni pertinenti».
In conclusione, pertanto, la tutela è, dunque, massima per l’atto di chiusura RAGIONE_SOCIALEe indagini che, ove nelle conclusioni si faccia riferimento nominativo a una persona interessata, deve essere preceduto da un contraddittorio endoprocedimentale. Analoga tutela è assicurata per le informazioni trasmesse nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini interne sempreché, anche in questo caso, vi sia riferimento nominativo ad una persona interessata.
Per le indagini esterne, invece, nulla di tutto ciò viene stabilito poiché la norma, oltre a richiamare gli obblighi di riservatezza, si limita a prescrivere che la trasmissione RAGIONE_SOCIALEe informazioni mira a consentire, «in tempo utile», l’adozione RAGIONE_SOCIALEe «misure adeguate al diritto nazionale».
Nel caso in esame si è di fronte a indagini esterne condotte dall’ RAGIONE_SOCIALE, su impulso degli organi investigativi di Taiwan, riguardo l’attività posta in essere da operatori economici locali con particolare riferimento a beni in arrivo dalla Cina, riesportati verso l’UE con
dichiarazione attestante l’origine taiwanese al fine di eludere le misure antidumping. L’attività di recupero è stata successivamente posta in essere dall’autorità doganale italiana a seguito RAGIONE_SOCIALEa trasmissione RAGIONE_SOCIALEe informazioni da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE agli Stati membri, rientrando tra i beni in contestazione anche quelli oggetto di importazione da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
4. -Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore del l’RAGIONE_SOCIALE in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Tributaria, il 16 settembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME