Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34636 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34636 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso n. 3207-2019, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO –
Resistente
Avverso la sentenza n. 868/02/2018 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 2.07.2018;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 19 aprile 2023 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza n. 868/02/2018, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, con cui è stato respinto l’appello dell’ufficio avverso la sentenza di
RAGIONE_SOCIALE -Dazi antidumping e sanzioni
primo grado, di annullamento dell’atto di rettifica del dazio e di quello relativo alla irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative, notificati alla società oggi ricorrente ed al rappresentante indiretto RAGIONE_SOCIALE.
Il contenzioso trae origine dalla importazione di una partita di tessuti in fibra di vetro, dichiarata il 2 agosto 2011 da RAGIONE_SOCIALE, tramite il proprio rappresentante indiretto RAGIONE_SOCIALE, di provenienza malese.
A seguito di inda gine eseguita dall’RAGIONE_SOCIALE in Malesia sul tra sbordo nella zona franca di Port Klang di prodotti di origine cinese e successiva esportazione nell’UE , l’ufficio doganale di Genova notific ò alla CAD un processo verbale di revisione di accertamento. Era dunque rettificata l’origine della merce, da ‘Malesia preferenziale’ a ‘Cina’, con applicazione dell’aliquota del 7%. A tale importo era anche sommato il dazio antidumping e l’Iva. A seguito di ulteriori accertamenti era poi notificato l’avviso d’accertamento suppletivo e di rettifica, sull’assunto che tutt e le operazioni dovessero essere assoggettate a dazio antidumping.
Seguiva dunque il contenzioso, introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, che chiedevano, ciascuna, l’annullamento degli atti rettificativi e sanzionatori. Principalmente si lamentava che l’RAGIONE_SOCIALE non avesse tenuto conto che tutte le operazioni esulavano dal presupposto applicativo del dazio antidumping, perché precedenti l’emanazione del Regolamento n. 1135/2011, con il quale l’UE aveva imposto la registrazione RAGIONE_SOCIALE operazioni di importazione di tessuti in fibra di vetro dalla Malesia, ai fini della eventuale successiva applicazione retroattiva del dazio antidumping, poi effettivamente istituito con Regolamento n. 672/2012.
Con riguardo alla RAGIONE_SOCIALE, la Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 500/01/2015, e quella regionale della Liguria, con la sentenza ora al vaglio della Corte, hanno annullato gli atti impositivi. Il giudice d’appello, per quanto qui di interesse, ha ri tenuto che al momento della importazione, il 2 agosto 2011, non era ancora in corso alcun accertamento volto a all’estensione della normativa antidumping nei confronti della Malesia.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha censurato la sentenza con tre motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso.
N ell’adunanza camerale del 19 aprile 2023 la causa è stata trattata.
Considerato che
In considerazione RAGIONE_SOCIALE questioni sottese alla controversia appare opportuno la sua trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2023