Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33133 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33133 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15542 -20 24 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata in Genova, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale del primo difensore;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato (pec:
Oggetto:
TRIBUTI –
dazio antidumping
–
ordinanza interlocutoria
ex art. 384, terzo
comma, c.p.c.
EMAIL) presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, è domiciliata;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 850/02/2023 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata il 21/12/2023, non notificata.
Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del giorno 16/09/2025 dal AVV_NOTAIO;
udito il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo in via principale il rinvio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia UE e, in via subordinata, l’ accoglimento del ricorso incidentale limitatamente al quarto motivo, con assorbimento dell’unico motivo del ricorso principale ;
udita, per la ricorrente, l’ AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale; AVV_NOTAIO dello Stato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso udita, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’ principale e l’accoglimento del proprio ricorso incidentale ;
udito nuovamente il AVV_NOTAIO, in sede di riconvocazione, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Rilevato che:
la presente controversia ha ad oggetto gli avvisi di accertamento per dazi, IVA e sanzioni emessi con riferimento all’anno 2016 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, quale importatrice di beni di cui l’amministrazione doganale disconosceva l’origine indiana ed applicando, quindi, il dazio antidumping per i beni di origine cinese, sulla scorta delle risultanze di un’indagine compiuta dall’OLAF da cui emergeva che diversi produttori indiani, tra i quali la RAGIONE_SOCIALE, dai quali la RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato tubi di acciaio inossidabile, avevano esportato verso l’Unione europea tubi dichiarati con voce doganale (VD) 7304 49, ma di origine cinese (VD 7304 1110), soggetti a dazio
antidumping, per non essere stati sottoporli ad alcuna trasformazione o con trasformazione non sufficiente a conferire alla merce l’origine indiana .
con la sentenza impugnata, la CTR della Liguria ha rigettato sia l’appello principale della società importatrice che l’appello incidentale proposto dall’Ufficio confermando gli atti impositivi sostenendo che « L’Ufficio Antifrode, sulla base dei PV e dei documenti richiamati ( verificato come tutte le importazioni dalla Cina della RAGIONE_SOCIALE nel periodo antecedente le forniture oggetto di contestazione fossero relative a tubi classificati alla TARGA_VEICOLO ) ha stabilito alla merce l’origine Cina con applicazione del dazio antidumping pari al 71,9%. Le contestazioni dell’Ufficio non sono state confutate da elementi di prova che dimostrassero la corretta applicazione delle regole d’origine e che si trattava, come sostenuto da RAGIONE_SOCIALE, di fornitura di profilati cavi classificati alla TARGA_VEICOLO. La mancanza di prova dell’elemento soggettivo delle violazioni contestate porta a respingere l’appello incidentale dell’Ufficio in punto di sanzioni irrogate (art 5 comma 1 Dlgs 18/12/97 n. 472)».
la società importatrice ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE delle dogane con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
il AVV_NOTAIO ministero ha depositato conclusioni scritte.
Considerato che:
con riferimento alla fattispecie in esame, di importazione dalla Cina di beni rientranti nella voce doganale 7304 1110, poi esportati in Europa con la voce doganale 7304 41, era stata posta questione pregiudiziale, in causa C-86/24, RAGIONE_SOCIALE , peraltro concernente l’importazione nell’UE di prodotti lavorati in India da NOME , volta a verificare ‘ se la regola primaria per la determinazione dell’origine relativa alla sottovoce 7304 41 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, prevista all’allegato 22 -01 del regolamento delegato 2015/2446, sia valida nella parte in cui esclude che per il
cambiamento dell’origine dei tubi rifiniti a caldo di cui alla sottovoce 7304 11, conformi alla norma ASTM A312, sia sufficiente la loro trasformazione a freddo (riduzione a freddo) ‘ ;
in relazione a tale questione, su cui il Collegio, in udienza, per il tramite della Presidente, aveva espressamente invitato le parti ad interloquire, è intervenuta la recentissima sentenza della CGUE del 2 ottobre 2025, in causa C-86/24, RAGIONE_SOCIALE , che ha dichiarato che « dall’esame della questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità della regola primaria applicabile alle merci di cui alla sottovoce 730441 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, prevista all’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione »;
-sull’incidenza di tale decisione nella fattispecie sottoposta al giudizio di questa Corte occorre instaurare il contraddittorio ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c. assegnando al P.G. e alle parti un termine, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima;
P.Q.M.
La Corte riserva la decisione ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c., assegnando al PG e alle parti termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni sulla questione rilevata d’ufficio in motivazio ne.
Così deciso in Roma in data 16 settembre 2025 e, in riconvocazione, in data 10 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME