Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28532 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28532 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: LA ROCCA NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 32304/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 625/2020 depositata il 14/10/2020.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella pubblica udienza del 19 aprile 2023, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
A seguito di revisione a posteriori l’RAGIONE_SOCIALE aveva contestato alla RAGIONE_SOCIALE l’importazione dalla Repubblica popolare cinese di transpallet manuali, dichiarati come ‘altri carrelli elevatori’, con conseguente applicazione del la normativa antidumping, mediante avviso di accertamento e atto di irrogazione sanzioni.
Avverso questi atti aveva proposto ricorso la contribuente davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di La Spezia che accoglieva parzialmente la domanda, annullando l’accertamento in relazione ad una RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni doganali (n. NUMERO_DOCUMENTO del 25.2.2014) e dichiarando dovuto il dazio nella misura del 4% con riguardo all’altra dichiarazione (n. 17634 del 9.7.2014).
RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Liguria rigettava, osservando che non potevano trovare applicazione i dazi antidumping previsti dal regolamento CE n. 684/2008 del 17 luglio 2008 e riguardanti le importazioni di transpallet manuali, quelli cioè concepiti soltanto per sollevare un carico e privi di altre funzioni, perché il prodotto oggetto di importazione era munito anche di un dispositivo di pesatura.
Avverso questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro mezzi.
Ha resistito con controricorso la società, che ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112
c.p.c. e omessa pronunzia, in quanto la CTR non si era pronunziata in merito all’applicazione del regolamento UE n. 1346/2016.
1.1. Il motivo è infondato. La CTR ha esplicitamente preso in considerazione quest ‘ultim o regolamento e ne ha escluso l’ applicazione al caso in esame, ritenendo che la fattispecie dovesse essere regolata dal precedente regolamento CE n. 684/2008: « Solo successivamente il 4 novembre 2015 la Commissione aveva ricevuto una domanda con la quale le era stato chiesto di aprire un’inchiesta relativa alla possibile elusione RAGIONE_SOCIALE misure in vigore; in conseguenza di questo riesame il regolamento di esecuzione 134 6/2016 della Commissione, dell’8 agosto 2016, estendeva il dazio alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese. Il regolamento (CE) n. 684/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008, applicabile alla fattispecie, precisava l’ambito d’applicazione RAGIONE_SOCIALE misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese. Mentre i transpallet manuali erano assoggettati alla misura antidumping, i carrelli pesatori ne erano esenti ».
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. in quanto la CTR aveva escluso la violazione della normativa antidumping solo perché il prodotto oggetto di importazione era dotato di un dispositivo (oltretutto rimovibile) di pesatura, accogliendo la prospettazione della contribuente e omettendo qualunque valutazione RAGIONE_SOCIALE opposte ragioni e verifica della sussistenza degli elementi caratterizzanti il transpallet manuale.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. E’ noto che la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi omessa o apparente
quando non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014; Cass. n. 13248 del 2020), il che accade allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017).
2.3. Nel caso in esame, come si desume anche dalla superiore espositiva, la motivazione esiste e, sebbene sinteticamente formulata, raggiunge il minimo costituzionale, consentendo la comprensione del percorso seguito dal giudice d’appello: la CTR ha escluso trattarsi di transpallet manuale in quanto il bene disponeva di un congegno di pesatu ra che consentiva all’attrezzo di svolgere altre funzioni, oltre al sollevamento RAGIONE_SOCIALE merci.
2.4. Quanto all’omessa considerazione RAGIONE_SOCIALE deduzioni dell’RAGIONE_SOCIALE , la questione è priva di pregio, atteso che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni RAGIONE_SOCIALE parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass. n. 29730 del 2020; Cass. n. 22801 del 2009).
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione del regolamento CE n. 684/2008, avendo la CTR erroneamente considerato i transpallet in questione come pesatori, in quanto muniti di un apposito dispositivo rimovibile, mentre i veri e propri transpallet pesatori (esclusi dai dazi antidumping) sono dotati di dispositivo incorporato nel telaio (considerando 16 del citato regolamento); inoltre, aggiunge che vi sono differenze costruttive e tecniche notevoli tra le due tipologie, tanto che i pesatori sono dieci volte più costosi dei transpallet manuali (considerando 15), e proprio a causa RAGIONE_SOCIALE differenze tra le due tipologie i carrelli pesatori non sono stati assimilati ai transpallet manuali (considerando 23).
Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in quanto non era stata data la prova della corrispondenza dei beni importati ai transpallet pesatori anziché ai transpallet manuali, sebbene il loro prezzo (euro 115 -120 al pezzo) fosse più prossimo a quello medio statistico di importazione dei secondi (euro 131) che al prezzo dei primi, anche dieci volte superiore (v. considerando 15 del Reg. n. 684/2008).
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
5.1. Deve premettersi che il regolamento n. 684/2008 costituisce l’esito di una procedura di riesame intermedio parziale avviata dalla Commissione, essendo emerse somiglianze tra i transpallet manuali ( ‘ TARGA_VEICOLO ‘ ), per i quali già esistevano dei dazi antidumping (v. regolamento 1174/2005), e altri tipi di carrelli elevatori, impilatori, elevatori a forbice e carrelli pesatori ( ‘ TARGA_VEICOLO ‘ ) «che potevano rientrare nella definizione del prodotto» soggetto a dazi antidumping (v. considerando 2).
5.2. Ad esito dell’indagine , essendo emerse una serie di significative differenze tra le due tipologie, riguardanti processi produttivi, caratteristiche tecniche e utilizzi finali, si sono tenuti
distinti gli ‘ HSSWT ‘ dal transpallet manuale, soggetto alle misure antidumping, definito, con il regolamento n. 684/2008 che ha sostituito l’art. 1 par. 1 del regolamento n. 1174/2005, come segue: 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, di cui ai codici NC ex 8427 90 00 e ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900010 e 8431200010), originari della Repubblica popolare cinese. Ai fini del presente regolamento, s’intendono per ‘transpallet manuali’, i carrelli a ruote munite di forche mobili destinati alla movimentazione dei pallet, concepiti per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore pedonale che utilizza un attrezzo articolato. I transpallet manuali sono concepiti soltanto per sollevare un carico, azionando l’attrezzo come una pompa, ad un’altezza sufficiente perché possa essere trasportato e non hanno altre funzioni o utilizzi, che permettano ad esempio i) di spostare e sollevare i carichi ad un’altezza superiore per operazioni di magazzinaggio (elevatori), ii) impilare i pallet (carrelli stivatori), iii) sollevare il carico fino all’altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo) o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).».
5.3. Come chiarito anche dalla Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell’Unione europea del 2015, i ‘considerando’ svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell’intervento normat ivo e ne integrano la concisa motivazione, ma non contengono enunciati di carattere normativo (Cass. n. 7280 del 2022); secondo orientamento costante della giurisprudenza unionale, inoltre, il preambolo di un atto dell’Unione non ha alcun valore giuridico vincolante e non può essere invocato né per derogare alle disposizioni stesse dell’atto in questione, né per interpretare queste disposizioni in un senso manifestamente
contrario al loro tenore letterale (v., in tal senso, Corte giust., 25 novembre 2020, C-303/19, RAGIONE_SOCIALE, punto 32; Corte giust., 19 novembre 1998, COGNOME e a., C-162/97, punto 54; Corte giust., 19 dicembre 2019, COGNOME e a./Commissione, punto 76). Il contenuto del precetto, quindi, deve essere ricercato nel dispositivo, dal quale, in questo caso, si ricava con chiarezza che non rientrano tra i prodotti oggetto della misura antidumping, di cui al medesimo regolamento n. 684/2008, i carrelli che comunque presentano un dispositivo di pesatura, a prescindere dal fatto che sia incorporato o rimovibile, non essendo tali attrezzi « concepiti soltanto per sollevare un carico» e potendo essere utilizzati anche per pesare i carichi.
5.4. La conferma di questa interpretazione si rinviene nel successivo regolamento UE n. 1346/2016, emanato proprio per far fronte all’importazione di transpallet manuali con indicatori di peso non integrati nel telaio. Soltanto con questo regolamento -pacificamente non applicabile al caso di specie, essendo successivo alle operazioni oggetto del presente giudizio -si è disposta l’estensione del dazio antidumping allo stesso prodotto , originario della Repubblica popolare cinese, presentato all’importazione con un cosiddetto «sistema di indicazione di peso» consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio.
5.5. Quindi , sulla base della normativa vigente all’epoca RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, quei transpallet, essendo dotati di apposito dispositivo di pesatura, non rientravano tra quelli oggetto dei dazi antidumping. A questa stregua, il terzo motivo è infondato mentre il quarto resta assorbito in quanto pone una questione superflua alla luce del l’interpretazione accolta (Cass. n. 8571 del 2018).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
Così deciso in Roma, il 19/04/2023.