Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29064 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso n. 6653-2023, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 763/02/2022 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 26.09.2022;
udita la relazione della causa svolta nell’ udienza pubblica del 15 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO, sentito il AVV_NOTAIO Generale, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
sentite le parti presenti,
Dogane
–
Dazi antidumping
e sanzioni –
Indagini RAGIONE_SOCIALE
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza e dal ricorso si evince che l ‘RAGIONE_SOCIALE, a seguito di una indagine avviata dall’Olaf nel 201 0 (Informativa comunitaria INF AM 18/2010) e conclusasi nel 2013, con successivo Regolamento di esecuzione UE n. 311/2013, con il quale è stato esteso il dazio antidumping sul silicio di origine cinese alle importazioni di silicio spedito da Taiwan, procedette nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 374/1990, alla revisione dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di importazioni del silicio, applicando i dazi antidumping del 19%, già previsti sulle importazioni dalla Repubblica Popolare Cinese.
Avverso gli avvisi di rettifica e di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni la società instaurò più controversie dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, che con altrettante sentenze rigettò le ragioni della contribuente. La Commissione tributaria regionale della Liguria, riunite le impugnazioni promosse dalla società, con sentenza n. 1426/2017 accolse gli appelli. La pronunzia fu a sua volta impugnata dall’ufficio dinanzi a questa Corte, che con sentenza del 27 febbraio 2020, n. 5341, accolse il ricorso erariale riconoscendo la nullità della sentenza per apparente motivazione.
La Commissione regionale ligure, quale giudice del rinvio, all’esito del riesame dell’appello proposto d alla società (il CAD RAGIONE_SOCIALE non ha inteso riassumere il giudizio, restando intimato), con sentenza n. 763/02/2022 ne ha rigettato le ragioni, confermando le pronunce reiettive dei ricorsi introduttivi dichiarate dal giudice di primo grado.
La Commissione tributaria regionale della Liguria, dopo aver ricostruito la lunga vicenda processuale, ha rilevato che: a) l’accertamento in rettifica era fondato sulla verifica eseguita dagli organi esecutivi dell’RAGIONE_SOCIALE ; b) da tale verifica era emerso che la RAGIONE_SOCIALE, presso la quale risultava acquistato il silicio, non aveva strutture industriali idonee a processi di trasformazione e purificazione del silicio cinese, per essere un magazzino privo di laboratorio e non una fabbrica; c) le indagini RAGIONE_SOCIALE costituiscono un valido presupposto degli avvisi di accertamento doganali; d) la valenza istruttoria di tali indagini legittimava pertanto gli uffici doganali di Genova alla revisione dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni d’importazione della appellante società. Le considerazioni svolte in motivazione erano da ritenersi assorbenti di ogni altra questione o eccezione sollevata dalla contribuente.
Per la cassazione della sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
All’esito dell’udienza pubblica del 15 maggio 2024, dopo la discussione e la formulazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni formulate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, del 1992, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice regionale avrebbe deciso solo con riferimento ad una RAGIONE_SOCIALE ragioni d’appello della contribuente, omettendo la pronuncia sulle restanti, come quella relativa alla mancata applicazione del regolamento n. 1225/2009 CE, in materia di estensione a paesi terzi di dazi antidumping; alla mancata a pplicazione dell’art. 220 del Reg. CE 2913/1992 (CDC) e sull’errata applicazione dell’art. 303 TULD.
Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 24 del Codice doganale, dell’art. 13 del Reg. CE n. 1225/2009, dell’art. 9 del Reg. UE n. 1073 del 1999, sostituito dal Reg. UE n. 883 del 2013, del Reg. UE n. 467/2010, dell’art. 220 C od. doganale (Reg. UE n. 952/2013), in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. La CTR erroneamente non avrebbe riconosciuto le prove prodotte dalla ricorrente.
I due motivi, pur articolando critiche nei confronti della decisione impugnata con ricorso ai diversi parametri del vizio di omessa pronuncia (1° motivo) e dei vizi per violazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto e per omesso esame di fatti decisivi per la decisione (2° motivo), possono essere trattati unitariamente, perché entrambi indirizzati a denunciare carenze della sentenza rispetto alle difese articolate dalla ricorrente. Essi sono infondati.
In particolare, con il primo motivo si sostiene che il giudice del rinvio avrebbe statuito, rigettando l’appello, in riferimento agli esiti RAGIONE_SOCIALE indagini Olaf e della Relazione Finale, da cui era poi scaturito il Regolamento di esecuzione UE n. 311/2013, che aveva esteso il dazio antidumping sul silicio di origine cinese alle importazioni di silicio spedito da Taiwan. Aveva tuttavia omesso di decidere sulle altre questioni che sorreggevano l’appello, quali la
mancata applicazione del regolamento n. 1225/2009 CE, in materia di estensione a paesi terzi di dazi antidumping , l’omessa considerazione dell’esimente di cui all’art. 220 del Reg. CE 2913/1992 (CDC) e la corretta applicazione dell’art. 303 TULD . Con il secondo motivo ha lamentato sostanzialmente il mancato governo RAGIONE_SOCIALE regole di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove.
Si tratta di difese che, pur a fronte RAGIONE_SOCIALE numerose pagine dedicate alla loro illustrazione, non trovano fondamento e non possono essere condivise. La sentenza del giudice del rinvio, dopo essersi soffermata sullo sviluppo processuale della controversia ed aver esaustivamente riportato gli esiti RAGIONE_SOCIALE indagini investigative effettuate dall’RAGIONE_SOCIALE a Taiwan (sulla cui rilevanza probatoria, oltre alle affermazioni della sentenza rescindente della Corte di cassazione, in materia antidumping cfr. Cass., 13 febbraio 2020, n. 3607), evidenziando anche che la società (RAGIONE_SOCIALE, secondo i certificati di origine), dalla quale risultava acquistato il silicio, non poteva aver provveduto ad una significativa manipolazione del minerale, mediante la rimozione RAGIONE_SOCIALE impurità, per essere un semplice magazzino e non una fabbrica di trasformazione, ha ritenuto di respingere tout court l’appello, con ogni questione, ragione ed eccezioni dedotte.
Appare evidente ed incontrovertibile che un simile accertamento esclude ogni ragione difensiva della contribuente, comprese quelle ragioni ancorate alla presunta cattiva lettura e applicazione RAGIONE_SOCIALE norme invocate, e, ancor più, qualunque critica proposta sull’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE esimenti o dei principi applicabili in tema di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Quanto al governo RAGIONE_SOCIALE regole di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, è appena il caso di affermare che con tale censura la difesa della società di fatto pretende una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE prove, inammissibile in sede di legittimità perché attività riservata ai gradi di merito. Né nel caso specifico le argomentazioni utilizzate dal giudice del rinvio sono viziate da errori materiali o incongruenze logico-giuridiche.
Il ricorso va dunque rigettato, e all’esito del giudizio segue la condanna della società alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
NUMERO_DOCUMENTO Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali sostenute dalla controricorrente, che si liquidano nella misura di
€ 10.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024