Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28396 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28396 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 8761-2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Resistente
Avverso la sentenza n. 2113/07/2020 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 30.09.2020;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 15 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO, sentito il P.G., nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’estinzione del giudizio;
sentiti i difensori RAGIONE_SOCIALE parti,
Dogane -Dazi antidumping e sanzioni -estinzione ex art. 390 cpc
RILEVATO CHE
Il contenzioso trae origine dalla contestazione operata dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE della non corretta dichiarazione della merce importata dalla Repubblica Popolare Cinese con le bollette del 26.11.2007, del l’ 11.12.2007, del 22.01.2008, del 13.2.2008, del 06.03.2008, del 03.04.2008, del 17.05.2008, del 30.6.2008 e del 03.07.2008. Nella specie si trattava di parti di biciclette, per le quali la contribuente, contrariamente a quanto preteso dall’ufficio , riteneva che per fruire dell’esenzione dal dazio antidumping non fosse necessaria l’autorizzazione alla destinazione particolare. Conseguentemente, con avviso di rettifica l’amministrazione finanziaria procedette al recupero del cd. dazio esteso, nonché, con successivo atto di contestazione, all ‘ irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Le impugnazioni proposte dalla contribuente avverso gli avvisi furono rigettate dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 60/05/2009. La Commissione tributaria regionale della Lombardia respinse l’appello con sentenza n. 66/26/2011 .
La società instò nelle sue ragioni dinanzi alla Corte di cassazione, che con sentenza dell’11 settembre 2018, n. 29523, accolse il quarto motivo dei cinque formulati, disponendo il rinvio del giudizio al giudice d’appello in diversa composizione. In particolare, il giudice di legittimità chiarì che anche nel caso di specie fosse necessaria la presupposta autorizzazione; escluse inoltre che la concreta fattispecie potesse fruire della cd. autorizzazione semplificata, ai sensi dell’art. 292, commi 3 e 4, del Regolamento n. 2454/93/CE, atteso che la varietà di adempimenti richiesti dalla specifica disciplina non risultava eseguita, e tra essa in primo luogo ‘la richiesta dell’importatore, nella specie evidentemente e logicamente assente, avendo la contribuente ritenuto, nella situazione in questione, di non dover chiedere alcuna autorizzazione ‘ (così a pag. 9 della pronuncia della Corte di cassazione); accolse invece il quarto motivo, per motivazione insufficiente quando non apparente, in ordine alla applicabilità dell’esimente di cui all’art. 220, II parte, lett. b, Regolamento n. 2913/92.
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME COGNOME commissione tributaria regionale della Lombardia, in sede di rinvio, ha rigettato la domanda, affermando che l’esimente prevista dal citato art. 220 afferisce ai soli dazi dovuti per merci con origini preferenziali, tra cui
non potevano essere ricompresi i dazi antidumping. A tal fine, ha aggiunto, al momento dell’importazione di parti di biciclette la società non era in possesso di ‘alcuna valida autorizzazione doganale per la destinazione particolare’, così come accertato nella stessa sentenza n. 29532/2018 della Corte di legittimità. Pertanto, i dazi antidumping erano dovuti. Ha infine rilevato che la contribuente non aveva operato secondo i canoni della diligenza professionale per tutta la durata RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali, verificando la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per il trattamento preferenziale, con ‘esigibile’ dovere di controllo sull’esattezza RAGIONE_SOCIALE informazioni rese dall’esportatore.
Per la cassazione della sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In prossimità della pubblica udienza la società, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. All’esito della pubblica udienza, celebrata il 15 maggio 2024, dopo la discussione il P.G. e le parti hanno concluso e la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice del rinvio avrebbe omesso di effettuare un nuovo riesame del motivo di impugnazione, così come disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 29532/2018, in ordine alla applicabilità dell’art. 220 CDC;
con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 220, II parte, lett . B), Reg. CE n. 2913/92 (CDC), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Erroneamente la Commissione regionale avrebbe ritenuto che i dazi antidumping non fossero ricompresi fra quelli per i quali risultavano applicabili le esimenti di cui all’art. 220 cit.;
con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 132 cod. proc. civ e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice del rinvio avrebbe erroneamente escluso il requisito della buona fede di cui all’art. 220, II comma, lett. b), CDC, con una motivazione perplessa e incomprensibile, per l’effetto radicalmente nulla.
Preliminarmente deve tuttavia evidenziarsi che la ricorrente ha dichiarato formalmente di rinunciare al ricorso, procedendo anche alla comunicazione della rinuncia alla controparte erariale.
Nell’udienza tenutasi le parti hanno aderito alla rinuncia, così che , ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., non si rende neppure necessaria la pronuncia sulla condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024