Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32596 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32596 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5955/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
CONTRO
DE
BENEDICTIS
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA n. 2413/2022 depositata il 13/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere COGNOME
Fatti di causa
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli accertava che il Sig. COGNOME svolgeva l’attività di raccolta scommesse per conto del bookmaker straniero RAGIONE_SOCIALE, privo di concessione
governativa dal 04.05.2010. Pertanto, con nota prot. n. 11572/RU del 28.02.2013, inviava al Sig. COGNOME invito e questionario, a trasmettere o ad esibire la documentazione utile per la determinazione analitica dell’imposta dovuta per l’attività di raccolta delle scommesse per conto della società anzidetta. Con nota prot. n. 56812 del 24.09.2015, l’Ufficio notificava al Sig. COGNOME processo verbale di constatazione, relativo all’imposta unica sulle scommesse dovuta per gli anni d’imposta dal 2010 al 2012. L’Ufficio emetteva in seguito due avvisi di accertamento, notificati anche alla società RAGIONE_SOCIALE in qualità di obbligata in solido, in funzione del recupero degli importi fiscali dovuti. Il Sig. COGNOME impugnava entrambi gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, la quale, previa riunione, rigettava i ricorsi. Con la sentenza n. 2413/2022, depositata il 13.09.2022 la Commissione Tributaria Regionale per la Puglia ha accolto parzialmente l’appello del contribuente, limitatamente all’annualità 2011. Il ricorso dell’Agenzia è affidato ad un solo motivo.
Ragioni della decisione
Con il motivo unico di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 10, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, dell’art. 2704 c.c. e dell’art. 2734, 2735 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR accolto la domanda di parziale annullamento dell’impugnato avviso di accertamento n. M03110002435U, in riferimento all’anno 2011, in ragione di un contratto con il bookmaker privo di data certa e di dichiarazioni del Sig. COGNOME NOME a sé favorevoli e sfavorevoli all’Ufficio, nonché di documentazione contabile non utile a determinare il volume di gioco.
Il motivo è fondato.
Come evidenziato da questa Corte ancor di recente ‘ L’assenza, nella previsione dell’art. 2704, comma 1, c.c., di un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l’anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata ‘ (Cass. n. 20813 del 2021). Questa Corte ha, d’altronde, soggiunto che ‘ in tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall’art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell’opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento ‘ (Cass. n. 21446 del 2023). Tuttavia, il giudice regionale non si è peritato né di enucleare, né di soffermarsi, sul fatto che avrebbe, nella specie, conferito certezza alla data di un’operazione negoziale che non lambiva immediatamente la sfera giuridica dell’Agenzia, rispetto alla quale essa si palesava alla stregua di res inter alios acta. La CTR, infatti, pur muovendo dall’inidoneità del contratto fra il contribuente e il bookmaker privo di concessione ad assurgere ad atto provvisto di data certa, finisce per valorizzare la data che definisce di ‘ presumibile’ avvenuta ‘ sottoscrizione del contratto ‘, attribuendo valenza di dichiarazione confessoria a dichiarazioni del contribuente a sé favorevoli e sfavorevoli alla controparte erariale. Testualmente afferma la CTR ‘ in conformità alla granitica e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte nonché dell’art. 2734 c.c. ritiene di attribuire alle dichiarazioni del contribuente piena efficacia probatoria ai fatti e accadimenti ivi dichiarati, e che per loro natura non attengono opinioni o giudizi di diritto ‘. In realtà, la valorizzazione di dichiarazioni che finiscono per premiare il contribuente nel rapporto col fisco in relazione all’annualità 2011,
capovolgono il senso e la portata dell’istituto della confessione; quest’ultima postula come coessenziale che il fatto contestato sul quale il confitente si esprime nuoccia ad un suo interesse giuridico vantato nei confronti della controparte processuale, giovando per ciò stesso a quest’ultima. Il principio, nel caso di specie, è stato invertito inconferentemente.
Il ricorso va in definitiva accolto e la sentenza va cassata e rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, perché, in diversa composizione, proceda ad un nuovo esame e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia perché in diversa composizione provveda anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 08/10/2024.