Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 411 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 411 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21511/2023 R.G. proposto da : NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 1967/2023 depositata il 04/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
La Corte di giustizia di secondo grado del Lazio ha rigettato l’appello del contribuente, con la conferma della decisione di primo grado che aveva dichiarato legittima la pretesa dell’Agenzia relativa alla locazione di un immobile;
ricorre per cassazione il contribuente con un unico articolato motivo di gravame (1- violazione e falsa applicazione degli art. 2699 e 2704, cod. civ., art. 17 e 19, del d.P.R. 131 del 1986 e degli art. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che chiede il rigetto del ricorso;
il Consigliere delegato formulava proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.; il contribuente chiedeva la decisione e depositava anche memoria di discussione con la riaffermazione della fondatezza del ricorso introduttivo.
Ragioni della decisione
Il ricorso è inammissibile in quanto con l’unico motivo di ricorso si richiede alla Corte di legittimità una riconsiderazione degli accertamenti di fatto, non consentita («È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. ( … )», Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 – 01).
I giudici di merito hanno accertato in fatto che non sussiste la prova della riduzione del canone per l’anno 2014, in quanto la scrittura privata non risulta di data certa (per assenza della registrazione, seppure non obbligatoria) e la richiamata sentenza del
Tribunale di Roma (unitamente alla pure richiamata consulenza) non comprova, con certezza, la data della scrittura privata, in quanto la riduzione del canone (per giunta di diversa entità economica) risulta individuata in sentenza nella data di notifica della citazione (23 marzo 2015) non valevole per il 2014. Si tratta di una evidente valutazione delle prove, questione di merito insindacabile in questa sede: « In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento» (Sez. 2 – , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 – 01).
Segue la condanna alle spese che si liquidano come dal dispositivo; considerato che la decisione è stata conforme alla proposta di definizione anticipata, deve applicarsi l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. (vedi Sez. U – , Ordinanza n. 10955 del 23/04/2024, Rv. 670894 -01), come previsto dall’art. 380 -bis , terzo comma, cod. proc. civ.: 1.500,00 euro in relazione al terzo comma dell’art. 96, cod. proc. civ.; 1.000,00 euro in favore della Cassa per le ammende per il quarto comma dell’art. 96 , cod. proc. civ.; somme determinate tenendo conto del valore della controversia e dell’intero comportamento processuale, in considerazione della disciplina normativa e delle decisioni di questa Corte.
Raddoppio del contributo unificato, come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali per il giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna altresì il
ricorrente al pagamento di ulteriori 1.500,00 euro e di ulteriori euro 1.000,00 per la Cassa delle ammende, ex art. 96, 3^ e 4^ co. cpc.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 08/10/2024 .