Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14405 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16366/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
NOME, NOME COGNOME, in INDIRIZZO, rappresentati e difesi dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con studio in INDIRIZZO, che li rappresenta e difende, elettivamente domiciliati in Roma presso la cancelleria della Suprema Corte di cassazione
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Puglia n. 1492/2017 depositata il 21/04/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
Con gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, rispettivamente notificati a NOME COGNOME in data 15.12.2014 ed a NOME COGNOME in data 18.12.2014, l’RAGIONE_SOCIALE ha accertato, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973, un reddito sintetico di Euro 111.563 nei confronti del primo e di Euro 108.338 nei confronti del secondo, per l’anno di imposta 2009, con conseguente rideterminazione RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte dovute, oltre a sanzioni ed interessi. Gli avvisi si sono fondati, essenzialmente, sull’acquisto da parte dei predetti, dal loro padre COGNOME NOME, di un complesso immobiliare per il prezzo complessivo di Euro 800.000.
I sigg.ri NOME e NOME COGNOME hanno presentato distinti ricorsi avanti alla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE, rubricati al n. 1037/2015 e n. 1038/2017, successivamente riuniti, con i quali hanno contestato la fondatezza degli avvisi di accertamento e prodotto documentazione con la quale, in tesi, sarebbe dimostrata una adeguata disponibilità finanziaria, dovendosi in particolare considerare che gli stessi non avevano effettivamente versato al padre l’importo di Euro 220.000 ciascuno, in quanto portato in compensazione con crediti di pari importo vantati nei confronti del loro genitore, giusta scrittura privata in data 14 luglio 2009.
L’amministrazione finanziaria ha contestato l’opponibilità di detta scrittura privata in quanto priva di data certa ed ha, pertanto, richiesto il rigetto degli avversi ricorsi.
Con sentenza n. 653/2016 la C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE ha accolto i ricorsi dei sigg.ri NOME e compensato le spese di lite.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha, quindi, proposto appello avverso la detta sentenza, ma il gravame è stato respinto con la decisione della C.T.R. della Puglia n. 1492/2017, depositata il 21.04.2017 e notificata il successivo 3 maggio 2017, con la quale i giudici hanno ritenuto che l’atto di compensazione della somma di Euro 220.000 (per ciascuno dei due contribuenti) fosse composto di n. 3 pagine formanti un foglio unico, come dimostrato dalla esibizione dell’originale del documento in udienza; conseguentemente la scrittura privata, recante timbro postale di annullo, è stata ritenuta dotata di data certa ed opponibile all’RAGIONE_SOCIALE, e tale da superare le presunzioni contrarie dedotte in giudizio dall’amministrazione finanziaria.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, notificato in data 31/07/2017 ed iscritto al numero di R.G. 16366/2017.
Resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della C.T.R. della Puglia n. 1492/2017, dep. il 21.04.2017, si fonda su due motivi:
con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza in relazione agli artt. 112 e 360, n. 4, c.p.c. in quanto la decisione non avrebbe preso in esame il rilievo dell’RAGIONE_SOCIALE secondo cui il documento esibito dalla parte doveva ritenersi privo di valenza probatoria circa la data su di esso impressa, per essere formato da
due fogli separati dattiloscritti per complessive tre pagine; la decisione, pertanto, non darebbe contezza RAGIONE_SOCIALE ragioni che hanno spinto la RAGIONE_SOCIALE a rigettare l’appello dell’ufficio pubblico;
II) con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2704 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., in quanto la decisione d’appello avrebbe fatto malgoverno dei principi di diritto enunciati dalla RAGIONE_SOCIALE.C. a proposito della prova della data certa di una scrittura privata non registrata, in quanto il timbro postale ’15 luglio 2009′ impresso in autopresentazione dall’ufficio postale di Corato, sulla prima pagina della più volte menzionata scrittura privata recante data 14.07.2009, non sarebbe idoneo ad attribuire data certa al documento, in quanto lo stesso non costituisce un corpus unico.
Occorre premettere che in atti non si rinviene la copia autentica della sentenza impugnata corredata di notifica, ma unicamente quella contenente la data di deposito e l’autentica in calce. Nondimeno il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE risulta notificato il 20 giugno 2017 (data di consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario che, per il noto principio di scissione degli effetti del procedimento notificatorio, esaurisce per il notificante l’onere su di lui incombente ed esigibile). Tale data si colloca entro il termine c.d. ‘breve’ dal deposito della decisione (21 aprile 2017), ciò che rende il ricorso comunque procedibile (vds. Cass. S.U., 6 luglio 2022, n. 21349 e, in precedenza, anche Cass. sez. 6, n. 15832 del 07/06/2021).
Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso risulta infondato, posto che la decisione di merito impugnata non contiene alcuna omissione di pronuncia sui motivi di impugnazione ma, in modo sintetico ma sufficientemente chiaro e lineare, espone il proprio iter argomentativo in modo da far percepire chiaramente lo sviluppo logico giuridico RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che hanno fondato il rigetto del gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE. La CTR ha infatti accertato che l’atto di compensazione fatto valere dei NOME per giustificare la compatibilità economica dell’acquisto
immobiliare con i propri redditi dichiarati ‘è composto di n. 3 pagine poste su un foglio unico come provato dal contribuente in udienza mediante l’esibizione dell’originale’. Da qui l’ulteriore conseguenza che il timbro postale è idoneo a conferire data certa ex art. 2704 c.c. all’intero documento e non solo al contenuto della prima facciata, ed è quindi nella sua interezza opponibile all’amministrazione finanziaria ed idoneo a superare dal punto di vista probatorio l’accertamento sintetico induttivo da questa effettuato ed oggetto di impugnazione. La decisione prende quindi in esame, esplicitamente, le doglianze proposte dall’appellante.
Per mera completezza si ricorda che ‘La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza RAGIONE_SOCIALE conclusioni RAGIONE_SOCIALE parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l’omissione abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, nel senso di averne comportato o un’omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni RAGIONE_SOCIALE parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime’ (Cass. sez. 2, n. 10853 del 05/05/2010). E’ ben vero, quindi, che la sentenza della CTR non riporta in corpo separato le conclusioni RAGIONE_SOCIALE parti, ma la sua lettura integrale consente di rilevare con esattezza le conclusioni avanzate e la loro trattazione da parte del collegio giudicante, che non è quindi incorso in alcuna omissione di pronuncia.
4. Il secondo motivo di ricorso appare invece inammissibile. Lo stesso, infatti, sotto il grimaldello dell’invocato art. 360 n. 3 c.p.c., mira in realtà ad ottenere un diverso giudizio fattuale da questa Corte. Il che è evidentemente precluso in sede di legittimità.
Sia la Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE che quella di secondo grado, hanno infatti concordemente accertato che – come sopra richiamato -la scrittura privata di cui si è detto costituisce un
corpus unicum. Il che smentisce l’assunto, non altrimenti dimostrato, con cui la ricorrente mira a far statuire che detto documento si compone di tre facciate ma su due fogli separati. Ma certamente tale valutazione fattuale non può, come anticipato, essere in questa sede rimessa in discussione al fine di ottenere un nuovo accertamento di merito da cui far ulteriormente conseguire, anche qui in modo inammissibile, una diversa valutazione probatoria dei documenti di causa.
Sotto altro concorrente profilo va ricordato che la ricostruzione probatoria, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può essere contestata avanti al giudice di legittimità, poiché, come noto, l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116 c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., sul punto, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016). Tale indicazione ha, peraltro, trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente
male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. E inoltre che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere respinto con aggravio di spese, liquidate come in dispositivo.
Poiché risulta soccombente la parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese processuali, che liquida in euro 5.600,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre esborsi per Euro 200 ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile della Corte, il 08.05.2024.
Il Presidente NOME COGNOME