Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16701 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16701 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18455/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 10536/2018 depositata il 3 dicembre 2018
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Caserta dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale rettificava la dichiarazione dei redditi dalla stessa presentata ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA per
l’anno 2012, recuperando a tassazione interessi attivi per un ammontare complessivo di 354.329 euro asseritamente maturati sul finanziamento di 6.500.000 euro accordato dalla predetta società alla partecipata 2C s.p.a., in esecuzione della delibera assembleare del 9 dicembre 2011, da restituire in 108 rate mensili dell’importo di 76.980,89 euro cadauna.
La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, la quale, in accoglimento del suo ricorso, annullava l’atto impositivo in questione.
La decisione veniva successivamente confermata, con diversa motivazione, dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che con sentenza n. 10536/2018 del 3 dicembre respingeva l’appello erariale.
A fondamento della decisione adottata il collegio di secondo grado osservava che: la contribuente aveva dato prova dell’esistenza di un accordo con la mutuataria 2C s.p.a., documentato dall’allegata lettera raccomandata del 21 febbraio 2012 spedita da quest’ultima a mezzo del servizio postale, in virtù del quale gli interessi sulle rate del finanziamento sarebbero stati corrisposti soltanto a partire dall’anno 2013; -tale circostanza, peraltro, non era stata specificamente contestata dall’Amministrazione Finanziaria.
Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c..
1.1 Si rimprovera alla CTR campana di aver erroneamente ritenuto incontroversa la circostanza allegata dalla RAGIONE_SOCIALE a sostegno delle proprie difese, secondo cui la decorrenza degli interessi dovuti sulle rate del finanziamento da questa concesso alla 2C s.p.a. sarebbe stata posticipata al 2013 in attuazione di un accordo intercorso fra le parti.
1.2 Viene, al riguardo, obiettato che, contrariamente a quanto affermato dai giudici regionali, tale fatto era stato specificamente contestato dall’Ufficio dapprima in fase di verifica fiscale, di poi nell’avviso di accertamento e infine, in corso di causa, sia nell’atto di controdeduzioni depositato nel giudizio di prime cure che nel successivo atto di appello.
1.3 Si lamenta, inoltre, che la Commissione regionale avrebbe male interpretato il principio di non contestazione, il quale .
1.4 Il motivo è infondato.
1.5 L’impugnata sentenza si basa sul rilievo che la «ricorrente aveva provato che vi era un accordo con la RAGIONE_SOCIALE spa riguardo agli interessi, ovvero che la ricorrente avrebbe dovuto emettere 12 fatture mensili per addebito interessi a partire dal 31.1.13 (quindi non nel 2012), pattuizione di cui l’Ufficio non (avev) a tenuto conto e che non (avev) a contestato con l’appello proposto» .
1.6 Come appare evidente dal tenore delle surriportate proposizioni, la CTR campana ha fondato il «decisum» su una valutazione di merito delle risultanze probatorie.
1.7 Essa, infatti, ha ritenuto essere stata fornita dalla RAGIONE_SOCIALE la prova dell’avvenuta stipula di una pattuizione con la 2C s.p.a., intesa a posticipare la decorrenza degli interessi del finanziamento in parola.
1.8 L’asserto secondo cui tale pattuizione non sarebbe stata contestata nell’atto di appello della parte pubblica rappresenta,
nell’àmbito del complessivo contesto motivazionale, soltanto un argomento rafforzativo del convincimento espresso dalla Commissione di secondo grado.
1.9 Oltretutto, la stessa Agenzia delle Entrate riconosce (pag. 12 del ricorso, terzultimo e penultimo periodo del paragrafo 1) di non aver mai posto in discussione , ma di averne contestato .
1.10 Sennonchè, tale questione esula dalla prospettata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., attenendo all’esercizio del prudente apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito.
Con il secondo motivo, introdotto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2702 e 2704 c.c..
2.1 Si imputa alla Commissione regionale di aver invertito l’onere probatorio fra le parti e di non avere operato un prudente apprezzamento delle prove offerte «hinc et inde» , ritenendo che la semplice copia di una missiva di dubbia provenienza e priva di data certa fosse idonea a dimostrare l’avvenuta conclusione del menzionato accordo fra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
2.2 Il motivo è fondato nei termini che seguono.
2.3 Senza affatto invertire l’onere probatorio fra le parti, il collegio di secondo grado ha ritenuto essere stata adeguatamente dimostrata l’esistenza di una pattuizione intercorsa fra la RAGIONE_SOCIALE e la partecipata RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, volta a posticipare al 31 gennaio 2013 la decorrenza degli interessi del finanziamento.
2.4 Il «dictum» impugnato poggia, dunque, come già si è detto, su una libera valutazione delle emergenze probatorie operata dai giudici «a quibus» ; né dalla motivazione della sentenza risulta in alcun modo che essi abbiano inteso attribuire il valore di piena prova ai documenti prodotti dalla contribuente a supporto del
proprio assunto difensivo.
2.5 D’altro canto, non va dimenticato che, per consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, la scelta, fra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale può attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a un’esplicita confutazione degli altri elementi non accolti, quand’anche allegati dalle parti, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati in modo specifico, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n. 27722/2024, Cass. n. 10469/2022, Cass. n. 19298/2020).
2.6 Per le ragioni illustrate, non appare configurabile la denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c..
2.7 Appare, invece, meritevole di accoglimento il profilo di doglianza incentrato sulla dedotta inosservanza dell’art. 2704 c.c.. 2.8 In proposito, va sùbito notato che il tema in discussione, già affrontato dall’Amministrazione Finanziaria nella motivazione dell’avviso di accertamento, era stato dalla stessa specificamente riproposto in corso di causa, sia nelle controdeduzioni depositate in primo grado sia nel successivo atto di appello, come si evince dalla trascrizione fattane nel corpo dell’odierno ricorso per cassazione in ossequio al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c..
2.9 Ciò posto, si rammenta che, in base all’art. 2704, comma 1, c.c., «la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si
verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento».
2.10 Per costante giurisprudenza di questa Corte, il concetto di terzo cui fa riferimento la citata disposizione normativa ricomprende anche l’Amministrazione Finanziaria, quale titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato o suscettibile di pregiudizio per effetto di esso, ad esempio attraverso fittizie retrodatazioni (cfr. Cass. n. 3194/2024, Cass. n. 7621/2017, Cass. n. 3937/2014).
2.11 Orbene, nel caso di specie la CTR ha completamente omesso di affrontare la decisiva questione, rientrante nel «thema decidendum» , se la scrittura privata documentante l’accordo intercorso fra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE per la posticipazione della decorrenza degli interessi del finanziamento fosse munita di data certa, e quindi opponibile all’Agenzia delle Entrate.
2.12 La decisione da essa assunta risulta, pertanto, affetta «in parte qua» dal denunciato «error in iudicando» , ponendosi in contrasto con la norma regolatrice della fattispecie.
Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza, nei limiti precisati, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale, uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi, procederà a un nuovo esame della controversia e al compimento dei necessari accertamenti di merito al fine di stabilire se la scrittura privata di cui si è detto abbia data certa nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.
3.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione