Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17389 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 17389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11103/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO presso il cui studio (Legalitax Studio Legale e Tributario) in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale a margine del controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7316/04/2017, depositata in data 11.12.2017.
Udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME ne ll’udienza pubblica del 23 gennaio 2024;
Oggetto:
Tributi –
Rimborso IVA – Interessi
– Danno da svalutazione
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Sentito per la ricorrente l’AVV_NOTAIO dello Stato AVV_NOTAIO e per la controricorrente l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro il silenzio rifiuto serbato dall’RAGIONE_SOCIALE in ordine alla richiesta di pagamento degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2, cod. civ., a seguito del tardivo rimborso in misura forfettaria dell’IVA non detratta, relativa al periodo dall’1.01.2003 al 13.08.2006, richiesto ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 258 del 2006, convertito con modificazioni nella l. n. 278 del 2006, emanato a seguito della sentenza della CGUE del 14/09/2006, C-228/05, che aveva dichiarato illegittime le limitazioni alla detrazione dell’IVA assolta per l’acquisto di autovetture e motoveicoli.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio, previa affermazione della propria giurisdizione, accoglieva l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, rilevando, per quanto ancora qui interessa, che l’appellante società aveva ass olto in via presuntiva l’onere probatorio riguardante l’ulteriore danno subito rispetto a quello già coperto dagli interessi, da riconoscere nei limiti della eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali, e che, in mancanza di contestazioni specifiche, doveva ritenersi corretta e accettata da controparte la somma indicata dall’appellante.
L’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La società contribuente resisteva con controricorso, illustrato con memoria.
Il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo, per essere trattato in pubblica udienza, stante la complessità della questione prospettata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, comma 2, e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che la società richiedente avesse assolto l’onere , sulla stessa gravante, di provare il maggior danno da svalutazione monetaria, non potendo essere questo desunto dalla qualità di imprenditore del creditore e dal fenomeno inflattivo come fatto notorio, spettando al predetto l’onere di alle gare e provare che il danno è risultato maggiore rispetto a quello risarcito mediante la corresponsione degli interessi; aggiunge di avere contestato non solo l’asserita spettanza del maggiore danno, ma anche la sua quantificazione.
Il motivo è infondato.
Come è stato recentemente affermato da questa Corte (Cass. n. 18922 del 4/07/2023), l’attrazione alla giurisdizione tributaria della domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria, quale ‘accessorio’ della pretesa principale, trova giustificazione nella necessità di assicurare la concentrazione della tutela giurisdizionale, ma non immuta la natura di obbligazione civilistica della restituzione dell’indebito, sicchè è in relazione alla disciplina ed alla struttura propria di essa che devono essere valutati e considerati i presupposti applicativi per il riconoscimento del diritto al maggior danno da svalutazione monetaria.
Anche alla fattispecie relativa alla domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria per tardivo rimborso di un credito
d’imposta vanno, pertanto, applicati i principi espressi, in materia di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 19499 del 16.07.2008, anche se interpretati in stretta correlazione con quanto statuito sempre dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 16871 del 31.07.2007.
Occorre, dunque, ribadire che non si ravvisano profili di incompatibilità fra le suindicate pronunce, come ha riconosciuto, peraltro, la stessa sentenza n. 19499 del 2008, che ha inteso definire, in termini generali, gli oneri di prova spettanti al creditore nel caso di ritardata restituzione di importi di somme di denaro in suo favore.
I principi espressi da quest’ultima decisione si possono così sintetizzare: a) nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all’art. 1224, comma secondo, cod. civ. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti), è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell’art. 1284, comma 1, cod. civ.; b) è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata; c) il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand’anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell’interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come
parametro l’utilità marginale netta dei propri investimenti; d) in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l’imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell’impresa ed all’entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell’inadempimento, ovvero che l’adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell’impresa.
Con la pronuncia n. 16871 del 2007, invece, ‘si è specificamente presa in considerazione la questione dei limiti entro i quali il contribuente può far valere la domanda di rimborso in materia tributaria ‘ e si è dato atto dell’esistenza di una disciplina speciale in materia di interessi moratori nell’ambito tributario (art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973), sebbene i principi espressi dalla suddetta pronuncia debbano essere adeguati a quanto, successivamente, precisato con la pronuncia n. 19499 del 2008, che ha un contenuto generale, applicabile a tutte le obbligazioni pecuniarie . La particolarità dell’obbligazione tributaria, pertanto, implica che il maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, cod. civ., (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) sia in via generale riconoscibile in via presuntiva, anche per il creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 602/1973 (Cass. n. 18922 del 2023 cit.; Cass. n. 36180 del 28.12.2023).
La CTR si è attenuta ai richiamati principi riconoscendo e quantificando il maggiore danno ex art. 1244, comma 2, cod. civ.,
richiesto dalla società ricorrente, sulla base dei parametri presuntivi indicati nella sentenza n. 19499 del 2008.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.600,00 per compenso professionale ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024