Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 543 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 543 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
Oggetto: Tributi, contenzioso tributario, assenza di comunicazione dell’avviso di udienza al curatore fallimentare
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 23383/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio, in Avellino, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Campania -sezione staccata di Salerno n. 1979/05/2016, depositata il 3.03.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso avverso l’ avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA, dovute per l’ anno d’imposta 2007, a seguito di recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili e dell’IVA considerata indebitamente detratta, in relazione a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti;
La Commissione tributaria provinciale di Avellino accoglieva il ricorso;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Campania -sezione staccata di Salerno accoglieva l’appello proposto dal l’RAGIONE_SOCIALE , rilevando che:
-l’Amministrazione finanziaria aveva provato l’in esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni descritte nelle fatture contestate sulla base di una serie di elementi indiziari, in presenza dei quali spettava alla contribuente fornire la prova dell’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni, che nella specie non era stata fornita, non potendo la stessa consistere solo nella esibizione di mezzi di pagamento (bonifici e assegni), che normalmente vengono utilizzati in modo fittizio e che, quindi, costituiscono solo un mero elemento indiziario, da valutare unitamente a tutte le altre risultanze dell’accertamento;
la curatela fallimentare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 43 del d.lgs. n. 546 del 1992, 101 e 164 cod. proc. civ., essendo stata la stessa emessa senza la convocazione del curatore fallimentare;
sostiene, invero, che dopo l’interruzione del giudizio di appello, a seguito dell’intervenuto fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
dichiarato dal suo procuratore all’udienza dell’1.12.2014, e la riassunzione RAGIONE_SOCIALE controversia da parte dell ‘RAGIONE_SOCIALE, medi ante la presentazione dell’istanza di trattazione, l’avviso di trattazione, indirizzato alla società fallita, era stato notificato presso il difensore domiciliatario RAGIONE_SOCIALE società in bonis, anziché al curatore fallimentare che non si è costituito nel giudizio di appello;
– con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, 24 Cost., 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente considerato quali presunzioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa anche elementi dedotti per la prima volta dall’RAGIONE_SOCIALE nell’atto di appello, essendo precluso all’Amministrazione finanziaria integrare o modificare, nel corso del giudizio, i presupposti RAGIONE_SOCIALE pretesa;
-con il terzo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, non avendo la CTR esaminato alcune circostanze, tempestivamente dedotte dalla ricorrente, e segnatamente: le fatture contestate documentavano l’avvenuto noleggio dalla RAGIONE_SOCIALE di attrezzature che non erano nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE contribuente e che servivano per i lavori appaltati; la mancan za di attrezzature si evinceva dal fatto che l’unico ammortamento effettuato riguardava le spese di costituzione dell’azienda; nonostante la mancanza di mezzi propri, nel 2007 la società aveva prodotto un volume d’affari pari ad € 1.888.537,00, perché disponeva di quelli noleggiati; dalla scheda contabile si evinceva che il pagamento di parte del corrispettivo, pari ad € 468.500,00, era stato eseguito con assegni bancari, mentre la restante parte, pari ad € 372.000,00, con bonifici e/o giroconti , mentre sol o una minima parte dell’importo pagato con assegni (€
82.500,00) era stata incassata da tale COGNOME NOME; la produzione del contratto di nolo a freddo con la RAGIONE_SOCIALE e le successive integrazioni; la produzione dei contratti di appalto stipulati con diverse imprese, le dichiarazioni rese da terzi e altra documentazione, attestanti l’effettiva esecuzione dei lavori eseguiti mediante le attrezzature noleggiate;
il primo motivo è fondato;
la dichiarazione di fallimento determina il trasferimento al curatore RAGIONE_SOCIALE legittimazione a far valere rapporti di diritto patrimoniale che facevano capo al debitore (artt. 43 l. fall., 143 d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), essendo il debitore privo, in linea generale, RAGIONE_SOCIALE capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ad eccezione dei casi in cui il debitore dichiarato fallito agisca per la tutela di diritti di natura strettamente personale ex artt. 46 l. fall., 146 d. lgs. n. 14/2019 (Cass., 9.05.2019, n. 12264) e qualora gli organi RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale siano rimasti inerti ( ex plurimis , Cass. 5.12. 2019, n. 31843);
-nella specie risulta che l’avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE nuova udienza, emesso a seguito di presentazione dell’istanza di riassunzione del processo interrotto, era stato notificato alla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, al domicilio eletto dalla predetta contribuente presso il suo procuratore ( l’avviso di trattazione risulta spedito all ‘indirizzo PEC del difensore RAGIONE_SOCIALE società in bonis ) e non (anche) al curatore fallimentare;
-la non integrità del contraddittorio, a causa RAGIONE_SOCIALE mancata convocazione RAGIONE_SOCIALE curatela fallimentare, imponeva alla CTR di provvedere alla rinnovazione del l’avviso di trattazione, atteso che nel processo tributario, la comunicazione RAGIONE_SOCIALE data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche
ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità RAGIONE_SOCIALE decisione comunque pronunciata (Cass. 11.07.2018, n. 18279);
l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri;
il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al primo motivo, assorbiti gli altri, e la sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania, in diversa composizione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania, in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 settembre 2022