Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29684 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29684 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/11/2025
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -detassazione -cumulo conti energia – limiti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5256/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. DI SECONDO GRADO DI TRENTO, n. 47/2020, depositata il 06/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME avvisi di accertamento con i quali, per gli anni 2010 e 2011, rettificava le perdite dichiarate di cui alle dichiarazioni integrative presentate per usufruire dei benefici della c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 6 legge n. 388 del 2000), in relazione ad un investimento ambientale realizzato nel 2010; dei detti benefici non si era avvalsa in precedenza, stante i dubbi interpretativi in ordine alla cumulabilità con i benefici previsti dai c.d. conti energia, poi risolti in senso favorevole dal legislatore con l’art. 19 d.m. 5 luglio 2012 (c.d. quinto conto energia).
L’Ufficio, tra l’altro e per quanto ancora di rilievo, contestava al contribuente di aver portato in diminuzione l’intero importo indicato in perizia, anziché il 20 per cento del costo dell’investimento che costituiva il limite massimo ammissibile.
NOME COGNOME proponeva separati ricorsi che, previa riunione, venivano rigettati dalla Commissione di primo grado con sentenza confermata in appello.
Questi, pertanto, ha proposto ricorso avverso la sentenza di secondo grado nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE, che ha resistito con controricorso, ed ha successivamente depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il contribuente propone due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 3, 11, 12 e 13, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, degli artt. 62 e 64 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e dell’art. 11 d.m. 19 febbraio 2007 e, in relazione all’art. 360, primo comma, n.1 cod. proc. civ. , ed assume il conseguente difetto di giurisdizione del giudice tributario.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE fosse legittimata a verificare il rispetto dei limiti di
cumulabilità della tariffa incentivante con altre agevolazioni -tra le quali, anche la detassazione di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, legge n. 388 del 2000, c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -e che le competesse la rettifica della dichiarazione ove non coerente con i limiti stabiliti dall’art. 9, comma 1, d.m. 19 febbraio 2007. Osserva in proposito che ogni provvedimento amministrativo che abbia ad oggetto la tariffa incentivante può essere legittimamente assunto dal RAGIONE_SOCIALE e che l’RAGIONE_SOCIALE ha competenz a sulla detassazione ambientale ma non sui limiti di cumulo della tariffa incentivante, come confermato dalla stessa con la risoluzione 58/E/2016.
1.2. Con il secondo motivo denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art . 2, comma 152, legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’ art. 26, comma 3, d.lgs 3 marzo 2011, n. 28, all’ art. 9 d.m. 19 febbraio 2007 e all’ art. 19 d.m. 5 luglio 2012.
Censura la sentenza per aver ritenuto che il limite di cumulabilità previsto per la tariffa incentivante fosse da considerare quale variazione in diminuzione e non quale risparmio di imposta.
Il primo motivo è infondato.
2.1. In primo luogo va precisato che, ai sensi dell’art. 374, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., le sezioni semplici della Corte di cassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggetto del ricorso, non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite, quando queste ultime si siano già espresse sulla medesima questione, ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisi principi informatori, suscettibili di rappresentare una guida orientativa per le sezioni semplici (Cass. Sez. U. 19/01/2022, n. 1599).
2.2 . Nella fattispecie in esame oggetto dell’impugnazione sono due avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, previo disconoscimento della
c.d. detassazione di cui alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha rideterminato l’imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito. Di conseguenza , va applicato il consolidato principio per il quale l’attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all’ an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell’esecuzione tributaria (Cass. Sez. U 1/10/2024, n. 26817).
3.3. Del resto, dall’ esposizione del motivo di ricorso, risulta evidente che la ricorrente non dubita propriamente della giurisdizione del giudice tributario a conoscere dell’accertamento, bensì della legittimità di quest’ultimo , laddove l’Ufficio ha recuperato un maggior imponibile riducendo l’importo detassato sul presupposto erroneo che fosse di sua competenza applicare i limiti al cumulo degli incentivi.
Quanto a detto profilo, è già stato affermato che in tema di agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 388 del 2000, in relazione ad investimenti destinati a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali determinati dall’attività svolta dal contribuente, tutta l’attività di controllo circa la ricorrenza dei presupposti dell’agevolazione spetta, in virtù dell’art. 62 d.lgs. n. 300 del 1999, all’RAGIONE_SOCIALE, quale titolare di tutte le funzioni e dei poteri strumentali all’adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributarie verso l’erario, mentre sono attribuiti al RAGIONE_SOCIALE solo compiti di raccolta di dati statistici, attraverso il censimento degli investimenti stessi (cfr. Cass. 19/12/2022, n. 37152, Nello stesso senso anche la recentissima Cass. 27/10/2025, n. 28391).
Il secondo motivo è infondato.
4.1. L ‘articolo 19 d.m. 5 luglio 2012 prevede che sia possibile beneficiare sia dell’agevolazione fiscale di cui alla RAGIONE_SOCIALE, sia RAGIONE_SOCIALE tariffe incentivanti riconosciute dal RAGIONE_SOCIALE alla produzione di
energia elettrica, ma nei limiti del 20 per cento del costo dell’investimento.
Sul punto controverso si è già chiarito che dalla lettera della norma si evince come l’importo dell’investimento ambientale oggetto del beneficio, e rispetto al quale deve essere, con operazione successiva, calcolato il risparmio fiscale, non possa eccedere il 20 per cento dell’investimento complessivo. Nella specie, quindi, deve ritenersi corretto il calcolo eseguito dall’Amministrazione e condivisibile la decisione impugnata nella parte in cui ha riferito il detto limite al costo dell’investimento comples sivo e non al risparmio fiscale. (Cass. 05/03/2025, 8052, Cass. 21/06/2023, n. 17789). Ancora più di recente si è osservato che tale interpretazione è la più coerente con la tutela della concorrenza e del mercato la quale, a propria volta, è pilastro della disciplina unionale (Cass. n. 28391 del 2025. cit).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, oltre quelle prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME