Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24173 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24173 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5744/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall’avv. NOME COGNOME del foro di Avellino
-controricorrente – avverso la sentenza n. 6512/2/2020 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. distaccata di Salerno, depositata in data 22.12.2020, notificata il 4.1.2021;
udita la relazione svolta all’udienza camerale del 17.6.2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania, sez. distaccata di Salerno, ha dichiarato tardivo l’appello avverso la sentenza della C.T.P. di Avellino n. 92/2019, depositata in data 31.1.2019, sulla base di un unico motivo.
OGGETTO: appello
tributario –
termine lungo
– cumulo sospensione
emergenza COVID e
sospensione ex art. 6
comma 11 d.l. 119/2018.
2.La società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione resiste con controricorso.
E’ stata fissata l’udienza camerale del 17.6.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Deve darsi preliminarmente atto della rituale e tempestiva notifica del ricorso per cassazione alla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore, posto che essa è intervenuta entro cinque anni dalla cancellazione della predetta società dal registro delle imprese, con conseguente operatività dell’art. 28, co. 4, del D.Lgs. 175/2014, che dispone che ‘ ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi’, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.
Questa Corte ha infatti avuto modo di precisare che in tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 – disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi – implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell’efficacia e validità degli atti del contenzioso. In merito alla rappresentanza processuale dell’ente societario estinto dopo l’entrata in vigore della norma, deve ritenersi, conformemente all’opinione della prevalente dottrina ed ai primi arresti di questa Corte sul punto
specifico (Cass. 31/05/2022, n. 17492; Cass. 3/06/2021, n. 15320), che la disposizione non si limiti a prevedere una posticipazione degli effetti dell’estinzione al solo fine di consentire e facilitare la notificazione dell’atto impositivo. Il liquidatore deve necessariamente conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale, nella misura in cui questi rispondano ai fini indicati dall’art. 28, comma 4, che, altrimenti opinando, non potrebbe operare. Pertanto, egli deve poter non soltanto ricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, ma anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti, come è confermato dalla circostanza che l’estinzione è posticipata anche ai fini della efficacia e validità degli atti del contenzioso. (cfr. Cass. 36892/2022). Questa stessa Corte (cfr. Cass. 2/04/2015, n. 6743) ha anche avuto modo di precisare, sebbene in una fattispecie alla quale la disposizione non era applicabile, che per «atti di (…) contenzioso» debbono intendersi gli atti del processo, perché, nell’impreciso lessico della legge delega n. 23 del 2014 (alla cui stregua, come è noto, deve procedersi nell’interpretazione dei decreti legislativi di attuazione), si intende per «contenzioso tributario» il «processo tributario» e la «tutela giurisdizionale» (espressioni usate promiscuamente nella rubrica e nel testo dell’art. 10 della legge di delegazione) e che la norma intende limitare (per il periodo da essa previsto) gli effetti dell’estinzione societaria previsti dal codice civile, mantenendo parzialmente per la società una capacità e una soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al «solo» fine di garantire (per il medesimo periodo) l’efficacia dell’attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi.
2. Con l’ unico motivo di ricorso l’ Agenzia delle Entrate lamenta « violazione degli articoli 6 e 11 del D.L. 119/2018 e dell’art. 83 del D.L. 18/2020, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», assumendo esser errata la declaratoria di tardività del proprio
gravame, avendo la C.T.R. erroneamente ritenuto di escludere la cumulabilità della sospensione di nove mesi disposta dall’art.6, comma 11, del D.L. n. 119/2018 con la sospensione disposta dalla normativa emergenziale COVID 19, nonché rilevato erroneamente il passaggio in giudicato della sentenza della C.T.P. impugnata, che il segretario della commissione aveva attestato per errore. L’appello, notificato in data 7 maggio 2020, per come attestato in sentenza, doveva pertanto ritenersi tempestivo.
3.La parte controricorrente oppone che, stante il deposito della sentenza impugnata in data 31.1.2019, il termine ordinario di impugnazione sarebbe scaduto dopo sei mesi e, pertanto, in data 31.7.2019. Il termine sarebbe stato sospeso per nove mesi in ragione dell’art. 6, comma 11, d.l. 23/10/2018, n. 119, con scadenza dunque alla data 2.3.2020, conteggiando anche la sospensione feriale. Il termine non potrebbe considerarsi ulteriormente sospeso in ragione della normativa emergenziale in materia di epidemia da Covid19 e, pertanto, l’appello sarebbe tardivo perché notificato in data 7.5.2020.
4.Il ricorso è fondato.
Premesso che non è in contestazione l’applicabilità della sospensione disposta dall’art. 6, comma 11 del D.l. 119/2018, trattandosi di controversia definibile, questa Corte (cfr. Cass. n. 22502/2024) ha ribadito che in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene e si cumula con quella dei termini processuali per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell’ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest’ultima» (Cass. civ., Sez. V, 09/11/2022, n. 33069).
4.1. Ne consegue, nel caso in esame, che il termine per impugnare, che è stato sospeso per nove mesi e che sarebbe scaduto in data 30.4.2020, ha subito un’ulteriore sospensione, in ragione dell’art. 83 del d.l. 18 17/03/2020, n. 18 e dell’art. 36 d.l. 08/04/2020, n. 23, dal 9 marzo 2020 all’11.5.2020, e non era pertanto scaduto al momento della notifica dell’appello, avvenuta in data 7.5.2020.
La pronuncia impugnata va quindi cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, sez. distaccata di Salerno, affinché, in diversa composizione, attenendosi al principio di diritto sopra affermato, proceda all’esame del merito del gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate che, a causa della erronea pronuncia in rito, non aveva affrontato, nonché alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sez. distaccata di Salerno, in diversa composizione, affinchè proceda ad esaminare il merito del gravame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.6.2025.