Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8680 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8680 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2025
Oggetto: sospensione termini impugnazione -tempestività
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8694/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (PEC:
) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore;
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 6879/9/2021, depositata il 28 settembre 2021 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunan za camerale del 16 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 6879/9/2021 veniva confermata la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo resa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 4727/4/2019 sul ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso l’avviso di accertamento notificatole dall’Agenzia delle Entrate.
La controversia aveva ad oggetto l’ avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione Ires, Iva e Irap per l’anno di imposta 2015, atto impositivo con il quale era stata disconosciuta la detrazione di costi per acquisti carburante con la conseguente determinazione delle suddette maggiori imposte, oltre interessi e sanzione amministrativa.
Il giudice di prime cure dichiarava inammissibile per tardività il ricorso, condividendo l’eccezione preliminare dell’Agenzia, secondo cui la scadenza del termine per impugnare l’avviso del 7.5.2018, a seguito del fatto che in data 5.5.2018 la società presentava istanza di accertamento con adesione, veniva prorogato di 90 giorni e della sospensione dei termini feriali (1-31 agosto); nondimeno, il termine così differito al 6.9.2018 veniva superato dalla contribuente, la quale notificava tardivamente il ricorso il 7.9.2018. Alle medesime conclusioni giungeva anche il giudice d’appello.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendo due motivi, mentre l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l ‘o messa pronuncia e la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte del giudice d’appello, con riferimento alla questione dell’erroneo computo del periodo di sospensione dei termini processuali per l’impugnazione sollevata con l’atto di appello, in cui la società aveva invocato, oltre alla sospensione del termine di proposizione del ricorso introduttivo di 90 giorni in dipendenza della presentazione in data 5.5.2018 dell’istanza di accertamento con adesione e dell’applicazione della sospensione dei termini feriali per il mese di agosto, anche della ulteriore sospensione di 60 giorni di cui all’art.42, comma 4, d.P.R. N.600/1973.
2. Il motivo è infondato.
In sentenza si legge al proposito: «Appellava la società contribuente che eccepiva che ex d.lgs. 158/2015 il contribuente aveva facoltà di chiedere il computo in diminuzione dai maggiori imponibili delle perdite pregresse non utilizzate fino a concorrenza dell’importo. E dal combinato disposto di questa norma con l’art. 42 del d.P.R. 600/73 riteneva che tale istanza rendesse applicabile la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di gg. 60 che a suo parere andava a sommarsi ai 90 gg. già considerati, il che rendeva legittima e nei termini la impugnativa per cui è causa.».
La questione della prospettata cumulabilità della sospensione di 60 giorni di cui all’art. 42, comma 4, del d.P.R. 600/73 con il differimento del termine per ricorrere per effetto della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione è perciò questione di cui il giudice si è fatto carico e, benché la motivazione non sia esplicita sulle ragioni per le quali non ha ritenuto cumulabili le due sospensioni (in aggiunta con la sospensione dei termini feriali), dal momento che ha esplicitamente ritenuto tardivo il ricorso introduttivo si è pronunciato implicitamente sulla questione preliminare, disattendendo la prospettazione dell’appellante.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. del 19 giugno 1997, n. 218, della legge n. 742 del 7 ottobre 1969, così come modificata dal d.l. n. 132 del 12 settembre 2014, con riferimento al capo della sentenza impugnata che dichiara tardivamente proposto il ricorso introduttivo del giudizio.
4. Il motivo è inammissibile.
Innanzitutto, a differenza di quanto prospetta la ricorrente, non è sicuro il fatto che sia applicabile alla fattispecie l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, a norma del quale, tra agli altri, anche il termine per proporre il ricorso al giudice tributario è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. Ciò in quanto il giudice non prende posizione sulla questione della regolarità dell’istanza avanzata dal contribuente ma ritiene di poter risolvere il problema con la prova logica. Con formula ipotetica dà prima atto della questione a lui posta dalle parti e su cui non prende posizione («anche a voler considerare la regolarità di presentazione della istanza di accertamento con adesione… ») e poi afferma che, purtuttavia, il ricorso è tardivo poiché i termini « …scadevano inesorabilmente il 5.9.2018 a fronte della notificazione del ricorso stesso avvenuta il 7.9.2018». La censura in disamina non è decisiva innanzitutto perché non riproduce la prova della notifica dell’istanza che la società assume presentata a maggio 2018, ma tale fatto non è stato accertato dal giudice.
5. Inoltre, il giudice di appello come già quello di primo grado ha ritenuto fossero computabili solo i 90 giorni di sospensione di cui alla norma da ultimo citata e la sospensione dei termini feriali per il mese di agosto , senza considerare l’ art.25, comma 2, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 -invocato dalla società in appello – che ha previsto: « fatte salve le previsioni di cui all’articolo 9 -bis del presente
decreto, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo».
5.1. La ricorrente invoca tale disposto unitamente a quello dell’ art. 42 del d.P.R. 600/1973, che recita: «Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 40 -bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo d’imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall’eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un’apposita istanza all’ufficio competente all’emissione dell’avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di proposizione del ricorso.
In tale caso il termine per l’impugnazione dell’atto è sospeso per un periodo di sessanta giorni. L’ufficio procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito al contribuente, entro s essanta giorni dalla presentazione dell’istanza ».
5.2. Premesso che è condivisa da questo Collegio l’interpretazione data dalla ricorrente secondo cui tale termine in astratto è cumulabile con quello derivante dalla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione (oltre che della sospensione feriale), in concreto la censura non è decisiva anche per un secondo profilo oltre a quello già sopra evidenziato. Infatti, la ricorrente non dà alcuna prova dell’avvenuta presentazione dell’ « apposita istanza all’ufficio competente all’emissione dell’avviso di accertamento» , richiesta dall’art.42 cit.. Ove mai la ricorrente ritenesse che l’istanza di accertamento con adesione fosse idonea anche agli ulteriori e specifici fini di cui
all’art.42, comma 4, nonostante il comma 3 richieda un’ «apposita istanza», avrebbe comunque dovuto riprodurre in ricorso il suo contenuto, adempimento non compiuto.
6. Al rigetto del ricorso per inammissibilità dei motivi non segue il regolamento delle spese di lite secondo la soccombenza in assenza di costituzione dell’Agenzia .
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.1.2025