Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16717 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16717 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
OGGETTO: appello tributario -termine lungo -cumulo sospensione emergenza COVID e sospensione feriale.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2771/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore generale pro tempore , rappresenta e difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato -ricorrente principale –
CONTRO
LEGA NAVALE ITALIANA – DELEGAZIONE DI COGNOME (95003410784), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall’avv. NOME COGNOME del foro di Roma
-Controricorrente e ricorrente in via incidentale -avverso la sentenza n. 2475/04/2022 della Commissione tributaria regionale della Calabria, pronunciata il 21 luglio 2022 e depositata in data 3.8.2023, non notificata;
udita la relazione svolta all’udienza camerale del 15.4.2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 2475/04/2022, depositata in data 3.8.2023, la C.T.R. della Calabria, riunite le impugnazioni proposte dalle parti avverso due diverse sentenze, dichiarava tardivi sia l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 615/11/2020 della C.T.P. di Cosenza, depositata in data 5.2.2020, sia l’appello della
Lega Navale RAGIONE_SOCIALEDelegazione di Corigliano Calabro avverso la sentenza n. 617/2020, depositata il 5.2.2020.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, basato su un unico motivo, avverso il capo di sentenza che ha ritenuto tardivo il proprio gravame avverso la sentenza n. 615/11/2020 della C.T.P. di Cosenza.
La LEGA NAVALE ITALIANA – DELEGAZIONE DI COGNOME, con tempestivo ricorso incidentale, impugna la medesima sentenza, nella parte in cui è stato parimenti dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza della C.T.P. di Cosenza n. 617/2020, notificato in data 2.11.2020, ritenendolo tardivo, dando atto che il ricorso principale è giuridicamente fondato.
È stata fissata l’udienza camerale del 15.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente in via principale lamenta « violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2020, dell’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 40 del 2020 e dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», assumendo esser errata la declaratoria di tardività del gravame, avendo la C.T.R. erroneamente ritenuto di escludere la cumulabilità della sospensione disposta dalla normativa emergenziale sopra richiamata con la sospensione disposta dall’art. 1 della legge n. 742/1969 ( c.d. sospensione ‘feriale’, dal primo al trentuno agosto 2021). L’appello, notificato in data 6.11.2020, doveva pertanto ritenersi tempestivo.
2.Con l’ unico motivo, anche la ricorrente in via incidentale, deduce « violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2020, dell’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 40 del 2020 e dell’art. 1 della legge n.
742 del 1969, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c .», assumendo esser errata la declaratoria di tardività del proprio gravame, avendo la C.T.R. erroneamente ritenuto di escludere la cumulabilità della sospensione disposta dalla normativa emergenziale sopra richiamata con la sospensione disposta dall’art. 1 della legge n. 742/1969 ( c.d. sospensione ‘feriale’ dal primo al trentuno agosto 2021). L’appello, notificato in data 2.11.2020 doveva pertanto ritenersi tempestivo.
Entrambi i motivi sono fondati.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 6541/2025), a fronte dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione pandemica del Covid 19, il Legislatore è intervenuto con l’articolo 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge n. 27/2020, disponendo una sospensione dei termini processuali per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020; tale termine è stato poi prorogato sino all’11 maggio 2020 dal successivo d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Cura Italia), anch’esso convertito in legge, portando la sospensione ad una durata complessiva di 64 giorni.
3.1 Nel caso di specie, la sentenza appellata dall’Agenzia delle Entrate era stata depositata dalla CTP di Cosenza in data 5.2.2020 ed è pacifico che non sia stata notificata. Conseguentemente, alla sua impugnazione si applica il termine ‘lungo’ semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. (nel testo mod. dalla riforma di cui alla l. n. 69/2009). Tale termine decorreva dalla data di deposito della sentenza di primo grado (5.2.2020), rimanendo poi sospeso per 64 gg., così da ricominciare a decorrere dal 12 maggio 2020 e, quindi, intercettando il periodo feriale, doveva altresì computarsi in aggiunta detto periodo di ulteriori 31 giorni.
3.2. Anche la sentenza appellata dalla RAGIONE_SOCIALE -Delegazione di Corigliano Calabro era stata depositata dalla CTP di Cosenza in data 5.2.2020 ed è pacifico che non sia stata notificata.
Conseguentemente, alla sua impugnazione si applica il termine ‘lungo’ semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. (nel testo mod. dalla riforma di cui alla l. n. 69/2009). Tale termine decorreva dalla data di deposito della sentenza di primo grado (5.2.2020), rimanendo poi sospeso per 64 gg., così da ricominciare a decorrere dal 12 maggio 2020 e, quindi, intercettando il periodo feriale, doveva altresì computarsi in aggiunta detto periodo di ulteriori 31 giorni.
4. La C.T.R., commettendo un grave errore processuale, ha invece affermato la non cumulabilità del periodo di sospensione per l’emergenza Covid con quella feriale, il che evidentemente non può predicarsi, posto che i due periodi non sono neppure in parte sovrapponibili. Ne deriva che, mentre il termine per impugnare sarebbe andato ex lege a scadere il 9.11.2020, la Corte di giustizia di secondo grado ha reputato erroneamente la tardività degli appelli, notificati rispettivamente il 6.11.2020 ed il 2.11.2020 e dunque tempestivamente.
Si deve aggiungere, in diritto, che Cass. n. 30397 del 27/10/2021 e Cass. Sez. 5, sent. n. 2095 del 24/01/2023 hanno affermato, ex multis , che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, la sospensione, prevista dall’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020), per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si cumula alla sospensione ex l. n. 742 del 1969, perché altrimenti, in caso di termine finale ricadente nel periodo di sospensione feriale, sarebbero frustrate le peculiari esigenze di natura sanitaria poste a fondamento della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020, pregiudicando il diritto di difesa delle parti legittimate all’impugnazione. (Nello stesso senso anche Cass. n. 37532 del 2021, non massimata, nella cui motivazione si legge che ‘…nel caso della sospensione dei termini c.d. Covid, questa è cessata precedentemente all’inizio del periodo feriale. Ciò vuol dire,
con riferimento al caso in esame, che il termine lungo di impugnazione era in corso quando è poi sopraggiunto il periodo feriale, beneficiando pertanto dell’ordinaria sospensione dei termini per l’intero periodo’).
Questo Collegio intende dare continuità a tale principio, affermando, conclusivamente, che, ai fini del rispetto del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., al periodo semestrale ivi previsto (nel testo ratione temporis applicabile) devono aggiungersi i 64 giorni di sospensione straordinaria dei termini collegata all’emergenza Covid, dal 9 marzo all’11 maggio 2020, nonché ove il termine così prolungato ricomprenda il periodo di sospensione feriale -l’ulteriore termine di 31 giorni, in quanto sospensione che, né funzionalmente né cronologicamente, risulta sovrapponibile alla prima.
5.La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, affinché, in diversa composizione, attenendosi al principio enunciato, proceda all’esame del merito dei gravami proposti dalle parti che, a causa della erronea pronuncia in rito, non aveva affrontato, nonché alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15.4.2025.