Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13766 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13766 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29452/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA VALLE D’AOSTA n. 25/01/22 depositata il 28/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 25/01/22 del 28/06/2022, la Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta (di seguito CTR), rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) e l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sentenza n. 37/01/21 della Commissione
tributaria provinciale di Aosta (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente, limitatamente alle sanzioni, il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di pagamento delle accise sul gas naturale e di un atto di irrogazione sanzioni.
1.1. La CTR, per quanto ancora interessa, respingeva l’appello proposto da ADM, evidenziando che, nel caso di tardivo versamento dell’imposta , trovava applicazione l’art. 3 , comma 4, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise -TUA) e non anche l’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dato che la prima disposizione conteneva già la sanzione per il ritardato pagamento delle accise.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE non resisteva in giudizio, restando, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso ADM denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o errata applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 3 TUA, per avere la CTR erroneamente ritenuto che, in caso di omesso o ritardato versamento di accise l’indennità di mora di cui all’articolo 3 del TUA, avente natura risarcitoria, non sia cumulabile con la sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, avente natura afflittiva.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di accise, « nel caso di ritardato pagamento è dovuto tanto il pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, quanto dell’indennità di mora e degli interessi per il ritardato pagamento, di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, atteso che tale
ultima somma, avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile con la citata sanzione tributaria generale » (Cass. n. 19338 del 16/06/2022; conf. Cass. n. 2651 del 27/01/2023; Cass. n. 37937 del 28/12/2022; Cass. n. 33096 del 09/11/2022; Cass. n. 19340 del 16/06/2022; Cass. n. 19339 del 16/06/2022; Cass. n. 16165 del 03/08/2016; Cass. n. 8553 del 14/04/2011).
1.3. La superiore pronuncia è giunta all’esito di una complessa ed approfondita disamina dei due orientamenti giurisprudenziali che si sono contesi il campo, ed ha ribadito la bontà dell’impostazione tradizionale, messa solo di recente in dubbio da alcuni arresti di segno opposto (Cass. n. 22676 del 20/07/2022; Cass. n. 30034 del 21/11/2018).
1.4. Nel caso di specie, la CTR ha errato a non considerare l’ammissibilità del cumulo tra le due disposizioni, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in parte qua .
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, va decisa nel merito , con il rigetto dell’originario ricorso di RAGIONE_SOCIALE
2.1. L’esistenza di due distinti orientamenti giurisprudenziali in materia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite, ivi comprese quelle relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della parte intimata; dichiara compensate tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle relative ai gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 03/12/2024.