Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27450 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27450 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22738/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PERUGIA n. 286/2019 depositata il 18/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rientra nella categoria della piccolamedia impresa e investiva nell’acquisizione di due impianti fotovoltaici negli anni 2011 e 2012, per i quali lucrava la tariffa incentivante di cui al d.m. MISE 5 luglio 2011 (IV conto energia).
Ritenendo superata l’incertezza normativa sulla cumulabilità della tariffa incentivante con la detassazione di cui all’art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000 (cd Tremonti Ambiente), giusto il d.m. MISE 5 luglio 2012, la contribuente società si è munita di perizia per determinare la componente ambientale del proprio investimento di cui ottenere la detassazione, procedendo a riliquidazione dal modello unico 2011 e così di seguito, fino all’ultima dichiarazione emendabile.
All’avviso bonario dell’Ufficio su controllo automatizzato, che rilevava l’irregolarità di questa procedura, seguiva tentativo di accordo, che esitava poi in diniego, da cui sortiva cartella opposta in sede giurisdizionale.
Il collegio di prossimità non apprezzava le ragioni della contribuente, né miglior sorte sortiva l’appello, donde ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a quattro motivi di ricorso, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE, con patrocinio dell’Av vocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso.
Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti quattro motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, in combinato disposto con l’art. 2, secondo comma, d.lgs. n. 462/1997, art. 7 l. n. 212/2000 e art. 41 d.P.R. n. 600/1973.
Nella sostanza si lamenta che, a fronte di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, l’Ufficio avrebbe dovuto limitarsi a rilevare la correttezza a meno dell’operato del contribuente nel calcolo dell’imposta, mentre il rilievo di ulteriori ragioni diverse dal calcolo avrebbero dovuto condurre all’emissione di motivato avviso di accertamento, per consentire il dispiegamento di difese che, invece, sono state compresse indebitamente.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 1 disp. prel. al codice civile in relazione all’art. 9 d.m. MISE 19 febbraio 2007 e art. 19 d.m. MISE 5 luglio 2012, in combinato disposto con l’art. 2, comma 152, l. n. 244/2007 e con l’art. 26, terzo comma, d.lgs. n. 28/2011.
Nello specifico si contesta l’esegesi della sentenza impugnata, ove giunge ad escludere la cumulabilità di detassazione ambientale e tariffa incentivante per il III, IV e V conto energia.
1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.m. 6 agosto 2010 ed art. 5 d.m. 5 maggio 2011.
Nel concreto si eccepisce che il collegio di secondo grado non abbia ritenuto cumulabili di due predetti benefici, quello della detassazione di investimenti ambientali e quello della tariffa incentivante.
1.4. Con il quarto ed ultimo motivo si prospetta cesura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 1 disp. prel. al codice civile in relazione all’art. 9 d.m. MISE 19 febbraio 2007 e art. 19 d.m. MISE 5 luglio 2012, in combinato disposto con l’art. 2, comma 152, l. n. 244/2007 e con l’art. 26, terzo comma, d.lgs. n. 28/2011.
In altri termini, si critica non sia stato rilevato che l’impianto di Spello sia entrato in funzione il 18 agosto 2011, quindi prima del 31
dicembre 2011, donde dovevano essere cumulabili gli incentivi in controversia, secondo la disciplina in allora vigente.
Preliminarmente occorre rilevare che parte ricorrente ha depositato istanza di rinuncia, allegando di aver rinunciato al cumulo dei benefici di legge e di non aver ulteriore interesse alla coltivazione del ricorso.
Pertanto il ricorso dev’essere dichiarato estinto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 08/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME