Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30950 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30950 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6852/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE (c.f. 06408720156), rappresentata e difesa e dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2994/2021, depositata il 30/07/2021
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
con la sentenza impugnata la CTR della Lombardia, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso di RAGIONE_SOCIALE. La società aveva acquisito nel 2011 un impianto fotovoltaico per il quale aveva chiesto l’accesso alla tariffa incentivante disciplinata dal d.m. 5 maggio 2011 (IV conto energia). L’investimento rientrava anche nell’ambito dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 6 legge n. 388 del 2000 ( cd ‘Tremonti Ambiente’) commisurata all’acquisizione d’immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre o riparare danni all’ambiente . In un primo tempo, la contribuente aveva ritenuto, a seguito dell’incertezza normativa, di poter cumulare la tariffa incentivante prevista dal conto energia con la detassazione ambientale. In seguito, in data 23/12/2016, aveva ripresentato le dichiarazioni dei redditi integrative (da Unico 2012 a Unico 2016) al fine di recuperare il beneficio fiscale. Per l ‘anno d’imposta 2015 l’Uffic io aveva provveduto a recuperare il credito d’imposta esposto nella dichiarazione 2016, notificando una cartella di pagamento;
la CTR ha ritenuto di non dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 36, comma 4, d.l. n. 124 del 2019 e che l’Ufficio avesse correttamente proceduto alla liquidazione automatizzata della dichiarazione, disconoscendo il credito collegato alla detassazione dei redditi ‘ a cascata ‘ mediante dichiarazioni integrative, a partire dall’anno 2011 ;
contro
la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a quattro motivi mentre l ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso;
dopo che la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., la difesa erariale ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese perché l’RAGIONE_SOCIALE genzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le ha rappresentato di aver provveduto, ‘… per motivazioni connesse ad una definizione ex art. 36 D.L. 124/2019 (pagamento
dell’imposta connessa alla variazione in diminuzione inserita con riferimento al 2011), ad annullare in autotutela l’atto impugnato, provvedendo allo sgravio della partita di ruolo’ ;
considerato che :
1. nel porre fine a un quadro d’incertezze, l’art. 36 d.l. n. 124 del 2019 conv., con mod., dalla legge n. 157 del 2019 ha disposto il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui al III, IV e V Conto energia con la detassazione per investimenti ambientali prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, legge n. 388 del 2000, riconoscendo ai produttori incorsi nel divieto la facoltà di continuare a godere RAGIONE_SOCIALE più vantaggiose tariffe incentivanti . L’art . 36 stabilisce: a) «Il mantenimento del diritto a beneficiare RAGIONE_SOCIALE tariffe incentivanti riconosciute dal RAGIONE_SOCIALE alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente» (comma 2); b) «I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (comma 3); c) nella comunicazione ‘ il contribuente indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero RAGIONE_SOCIALE agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati». Le condizioni per l’estinzione sono costituite dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e il pagamento degli importi dovuti nel termine stabilito dalla legge;
non occorre procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso perché dalla comunicazione 28 ottobre 2025 della difesa erariale
risulta che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia confermato che la procedura di definizione agevolata della RAGIONE_SOCIALE -su cui la parte ricorrente si era soffermata con il primo motivo di ricorso – si è regolarmente conclusa;
le spese dell’intero giudizio vengono compensate. Trova applicazione l’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui nei casi di definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie previste dalla legge le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. Occorre poi considerare che la parte resistente ha tenuto un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 c.p.c. dando atto nel giudizio di legittimità con la comunicazione già richiamata della definizione della procedura e del conseguente annullamento della cartella di pagamento;
4. non ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 23175/2015, Cass. 10140/2020 e Cass. 1420/2022);
P.Q.M.
e compensa le spese di lite.
dichiara l’estinzione del giudizio Così deciso in Roma, il 04/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME