Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36022 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36022 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO è elettivamente domiciliata.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo EMAIL
-controricorrente – avverso la sentenza n. 525/3/2015 della Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria , depositata il 15 ottobre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
SanzioniIntermediario-Cumulo giuridico
Rilevato che:
NOME COGNOME, intermediario abilitato alla trasmissione telematica ai sensi dell’art.7 bis del d.lgs. n.241 del 1997, impugnò l’atto di irrogazioni sanzioni emesso dalla Direzione Regionale dell’Umbria con cui gli si contestava la trasmissione tardiva di quarantatre dichiarazioni fiscali relative all’anno 2010 e si irrogavano sanzioni ai sensi dell’art.16 del d.lgs. n.472 del 1997.
L’adita Commissione tributaria di prima istanza respinse il ricorso ma la decisione, appellata dalla parte privata, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale dell’Umbria la quale ha ritenuto di applicare il primo comma dell’art.12 del d.lgs. n. 472 del 1997 con irrogazione della sanzione che avrebbe dovuto infliggersi per la violazione più grave aumentata al doppio.
A vverso la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, su unico motivo, cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., in camera di consiglio.
Considerato che:
1.c on l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce , in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.12 del d.lgs. n. 472 del 1997 nelle quali sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che l’invio tardivo di 43 dichiarazioni in files distinti per l’anno di imposta 2010 nello stesso contesto temporale desse origine a un concorso formale tra violazioni con applicazione del cd. cumulo giuridico.
1.1.La censura è infondata alla luce del costante orientamento di questa Corte in materia. Si è, invero, ripetutamente statuito (Cass. 5/06/2015 n.11741; Cass.9 febbraio 2016 n.2597; Cass. 6 – 5, n. 24649 del 19/10/2017; in termini Cass. n.ri 7661 e 4458 del 2017)
che <>.
2 Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente, soccombente, alle spese nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla refusione in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese che liquida in complessivi euro 2.300,00 oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre