Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4991 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4991  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2275/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata  e  difesa  dall’RAGIONE_SOCIALE,  con domicilio legale in Roma,  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio COGNOME in Roma, INDIRIZZO.
-resistente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 415/2020, depositata in data 10 giugno 2020.
Udita la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  21  gennaio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
Cart. Pag. IRES 2013
RAGIONE_SOCIALE all’esito dell’attività di liquidazione automatizzata ex art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 della dichiarazione fiscale UNICO SC 2014 – anno d’imposta 2013, rilevava un minor credito IRES per euro 92.492,00 pari al 27,50% di euro 336.335,00, corrispondente all’ammontare RAGIONE_SOCIALE perdite scomputate e derivanti dalla dichiarazione integrativa del 13 dicembre 2013 sull’anno 2008, che erano state utilizzate dalla ricorrente per azzerare il reddito complessivo (di pari importo rispetto all’ammontare RAGIONE_SOCIALE perdite scomputate); conseguentemente, procedeva al recupero dell’imposta IRES dell’anno 2013 di euro 92.492,00, oltre sanzioni ed interessi. La liquidazione aveva prodotto tale esito poiché le perdite del 2008, usate per azzerare il reddito 2008 (e il reddito relativo agli anni di imposta successivi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013), erano state generate a mezzo di dichiarazione integrativa “a favore”, ritenuta dall’Ufficio tardivamente presentata in data 13 dicembre 2013 e, pertanto, ai fini RAGIONE_SOCIALE perdite, da considerare tamquam non esset.
 Avverso  la  cartella  di  pagamento  in  oggetto  la  contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche l’Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.
 La  C.t.p.  di  RAGIONE_SOCIALE,  con  sentenza  n.  20/02/2019,  accoglieva  il ricorso della contribuente.
 Contro  tale  sentenza  proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. del Piemonte; non si costituiva la contribuente.
 Con  sentenza  n.  415/04/2020,  depositata  in  data  10  giugno 2020, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio.
 Avverso  la  sentenza  della  C.t.r.  del  Piemonte,  l’RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  ricorso  per  cassazione  affidato  a  quattro motivi.  La  contribuente  non  ha  resistito  con  controricorso,  ma  ha depositato un atto di costituzione in giudizio.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per omessa pronuncia su motivo d’appello in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mancato di pronunciarsi sulla cumulabilità tra benefici derivanti dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e quelli previsti dalla ‘Tariffa onnicomprensiva’ (‘finanziaria 2008′, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 152, della Legge n. 244/2007, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ammesso la cumulabilità tra benefici derivanti dalla RAGIONE_SOCIALE e quelli previsti dalla Tariffa onnicomprensiva (Legge finanziaria 2008), in realtà espressamente esclusa.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per omessa pronuncia su motivo d’appello in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mancato di pronunciarsi sulla non spettanza dell’agevolazione prevista dalla RAGIONE_SOCIALE derivante dall’attivazione del procedimento per ottenerla in data successiva alla sua abrogazione.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa  applicazione  dell’art.  36 bis d.P.R.  n.  600/1973,  ai  sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha disconosciuto l’utilizzo della procedura di controllo
automatizzato, nonostante la rettifica effettuata non presupponesse valutazioni  che  andavano  al  di  là  della  mera  correzione  di  errori materiali o formali commessi dalla società e che dovevano confluire,  dunque,  in  un  atto  di  accertamento  compiutamente motivato.
 Il  primo  motivo  di  ricorso  proposto  è  fondato;  con  esso,  in particolare, parte ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella  parte  in  cui  non  ha  statuito  sulla  cumulabilità  tra  benefici derivanti  dalla  RAGIONE_SOCIALE  e  quelli  previsti  dalla  Tariffa onnicomprensiva (Legge finanziaria 2008).
2.1. Va intanto premesso che l’agevolazione di cui alla c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito imponibile, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito, degli ‘investimenti ambientali’ definiti sulla scorta della ‘Disciplina comunitaria degli aiuti di RAGIONE_SOCIALE per la tutela dell’RAGIONE_SOCIALE‘ pubblicata nella GUCE C 37 del 3.02.200, par. 37. Essi sono dunque quelli che consentono di prevenire, ridurre o riparare i danni causati all’RAGIONE_SOCIALE dall’attività di impresa (art. 6 della l. 23 dicembre 2000, n. 388), calcolati secondo un approccio incrementale, in base al quale dapprima si calcola il valore medio annuo degli investimenti ambientali compiuti nel biennio precedente e quindi si provvede a dedurre tale valore medio dall’ammontare dell’investimento ambientale realizzato nell’anno. La detassazione ha quindi ad oggetto l’eccedenza del valore dell’investimento nell’anno rispetto a quello degli investimenti compiuti nel biennio precedente.
Nella  successiva  evoluzione,  i  commi  da  13  a  19  dell’art.  6  della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (l. n. 388/2000) -abrogati nella loro originaria portata  a  decorrere  dal  26  giugno  2012  (d.l.  22  giugno  2012,  n. 83, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134) – hanno previsto la detassazione della quota di reddito imponibile destinata agli investimenti ambientali RAGIONE_SOCIALE piccole e medie imprese, da
sterilizzare  con  il  meccanismo  della  variazione  in  diminuzione dell’imponibile, da operare in sede di dichiarazione dei redditi.
In  alternativa,  l’agevolazione  fiscale  poteva  anche  essere  fruita presentando un’istanza di rimborso qualora l’impresa avesse omesso di effettuare la variazione in diminuzione nella dichiarazione di competenza.
Tenendo conto dell’interpretazione contraria al cumulo degli incentivi tariffari previsti per l’energia fotovoltaica con il beneficio fiscale suddetto, fatta propria del RAGIONE_SOCIALE, è intervenuta la disciplina di cui al d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 a chiarire -con una disposizione avente valenza interpretativa, tanto da prevedere un meccanismo di definizione agevolata sopra descritto anche per i casi in cui sia pendente una controversia giudiziaria -il suddetto divieto di cumulo (in senso conforme anche la giustizia amministrativa, Corte conti, Sez. centr. contr., delib. 2 agosto 2021, n. 13/2021/G; Cons. di RAGIONE_SOCIALE, Sez. 2, ord. n. 6861/2022).
In definitiva, per le imprese che hanno realizzato impianti fotovoltaici,  ove  abbiano  usufruito  sia  del  contributo  in  Conto energia concesso dal GSE, sia della detassazione per investimenti ambientali prevista dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e rientrino nel ‘primo’  e  ‘secondo’  Conto  energia,  la  cumulabilità  è  possibile. Negli  altri  casi  (‘terzo’,  ‘quarto’  e  ‘quinto’  Conto  energia)  il cumulo tra le due misure non è possibile.
2.2.  Ora,  a  questa  disciplina  la  C.t.r.  si  è  conformata,  decidendo per il rigetto dell’appello dell’Ufficio e la conferma della sentenza di primo grado, ma non può ricondursi ad essa la soluzione del caso di specie: la questione involge investimenti della società controricorrente confluiti nella costruzione di un parco eolico e non, invece, attinenti gli impianti fotovoltaici, ai quali si riferisce specificamente la disciplina testé richiamata.
In questo senso, risulta ex actis che l’Ufficio aveva eccepito la non cumulabilità dei benefici derivanti dalla RAGIONE_SOCIALE con quelli previsti dalla Tariffa onnicomprensiva (Legge finanziaria 2008), quest’ultima relativa ad energie rinnovabili diverse da quella prodotta da impianti fotovoltaici (com’è quella eolica del caso di specie). Su questa cumulabilità il Giudice di appello non si è espresso, decidendo, per l’appunto, sulla diversa ipotesi di cumulabilità riguardante la RAGIONE_SOCIALE e gli incentivi/agevolazioni previste dalla disciplina del Conto energia; così facendo, la RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE si è pronunciata in ultra petita rispetto a quanto prospettato dall’Ufficio con l’atto di appello ( ex plurimis , Cass. n. 15002/2023).
2.3. Con  precipuo riferimento al diritto ad usufruire, in via cumulativa, dei benefici di cui all’art. 6 legge n. 388 del 2000 (c.d. «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE») e dei c.d. «certificati verdi» di cui all’art. 2, commi da 143 a 154, legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) valgono le considerazioni che seguono.
Con un autorevole arresto (Cass. n. 16351/2023; conf. Cass. N. 21593/2023 ) si è chiarito che l’art. 6 legge n. 388 del 2000 (c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) prevedeva che, a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2001, la quota di reddito RAGIONE_SOCIALE piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorresse a formare il reddito imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi (La disposizione agevolativa è stata abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012, con d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Conseguentemente, è stato possibile beneficiare di tale agevolazione, con riferimento agli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012). La RAGIONE_SOCIALE non recava alcuna specifica disposizione in ordine alla possibilità di cumulare l’agevolazione fiscale con altre misure agevolative, ivi inclusi i certificati verdi. Ne consegue (come chiarito dall’RAGIONE_SOCIALE con
la Risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016) che la riduzione dell’imponibile era astrattamente fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo diversa disposizione di queste ultime.
La legge finanziaria 2008 -istitutiva dei certificati verdi di cui la ricorrente ha pure beneficiato -all’art. 2, comma 152, stabiliva: « La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata». Tale disposizione stabilisce un RAGIONE_SOCIALE divieto di cumulo degli incentivi in parola, tra cui i certificati verdi, con altri incentivi pubblici. La detassazione di cui alla RAGIONE_SOCIALE comportava un vantaggio economico per il contribuente come tale equiparabile ad un contributo pubblico.
La categoria degli incentivi pubblici, secondo l’accezione fatta propria dalla elaborazione in tema di aiuti di RAGIONE_SOCIALE, è una categoria RAGIONE_SOCIALE che, secondo principi di carattere economico piuttosto che giuridico, comprende qualsiasi strumento di agevolazione, sovvenzione, prestito agevolato, contributo, garanzia, riduzione fiscale e incentivo in qualsiasi modo erogato e da qualsiasi soggetto pubblico provenga. Pertanto, il riferimento al conto energia, al conto capitale o al conto interessi vanno valutate alla strega di un elenco esemplificativo e non esaustivo o tassativo RAGIONE_SOCIALE varie forme di incentivo. Resta irrilevante, nella fattispecie in esame, il diverso regime di cumulabilità degli incentivi introdotto dall’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2011, invocato dalla ricorrente.
L’art. 26, comma 1, d.lgs. cit. richiama espressamente gli incentivi di cui al precedente art. 24 il quale, a propria volta, al comma 1, menziona  i  soli  impianti  entrati  in  esercizio  dopo  il  31  dicembre 2012, tra i quali non rientra, pacificamente, l’impianto oggetto del
presente giudizio. L’art. 25 d.lgs. cit. invece, al comma 1, conferma per  gli  impianti  entrati  in  esercizio  in  precedenza  gli  incentivi  già vigenti, se pure con i correttivi di cui ai successivi commi, i quali, tuttavia, non dettano un diverso regime del cumulo.
Pertanto, in tema di agevolazioni tributarie, per gli impianti entrati in  esercizio  entro  il  31  dicembre  2012,  i  benefici  di  cui  all’art.  6, commi  13-19,  legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (c.d.  «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE»)  non  sono  cumulabili  con  i  benefici  di  cui  all’art.  2, commi da 143 a 154, legge 27 dicembre 2007, n. 244 e DM 18 dicembre 2008 (c.d. «certificati verdi»).
2.4.  Deve,  quindi,  riconoscersi  la  non  cumulabilità  della  disciplina prevista  dalla  RAGIONE_SOCIALE  con  quella  stabilita  dalla  Tariffa onnicomprensiva  con  riferimento  all’impianto  eolico  della  società controricorrente, entrato in esercizio il 15 dicembre 2008.
 L’accoglimento  del  primo  motivo  determina  l’assorbimento  dei restanti motivi di ricorso.
In conclusione, va accolto il primo motivo ricorso e, assorbiti gli altri,  la  sentenza  impugnata  va  cassata;  non  essendo  necessari ulteriori  accertamento  di  fatto,  la  causa  può  essere  decisa  nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Sussistono  giusti  motivi  per  compensare  le  spese  dei  gradi  di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza  impugnata  con  conseguente  rigetto  dell’originario ricorso della contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna  il  resistente  a l  pagamento  in  favore  dell’ RAGIONE_SOCIALE  del le  spese  processuali  che  si  liquidano  in  €  5.600,000, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2025.