Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4991 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4991 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2275/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-ricorrente –
Contro
SAN RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO
-resistente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 415/2020, depositata in data 10 giugno 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Cart. Pag. IRES 2013
L’Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Cuneo all’esito dell’attività di liquidazione automatizzata ex art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 della dichiarazione fiscale UNICO SC 2014 – anno d’imposta 2013, rilevava un minor credito IRES per euro 92.492,00 pari al 27,50% di euro 336.335,00, corrispondente all’ammontare delle perdite scomputate e derivanti dalla dichiarazione integrativa del 13 dicembre 2013 sull’anno 2008, che erano state utilizzate dalla ricorrente per azzerare il reddito complessivo (di pari importo rispetto all’ammontare delle perdite scomputate); conseguentemente, procedeva al recupero dell’imposta IRES dell’anno 2013 di euro 92.492,00, oltre sanzioni ed interessi. La liquidazione aveva prodotto tale esito poiché le perdite del 2008, usate per azzerare il reddito 2008 (e il reddito relativo agli anni di imposta successivi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013), erano state generate a mezzo di dichiarazione integrativa “a favore”, ritenuta dall’Ufficio tardivamente presentata in data 13 dicembre 2013 e, pertanto, ai fini delle perdite, da considerare tamquam non esset.
Avverso la cartella di pagamento in oggetto la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Cuneo; si costituiva anche l’Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Cuneo, con sentenza n. 20/02/2019, accoglieva il ricorso della contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Piemonte; non si costituiva la contribuente.
Con sentenza n. 415/04/2020, depositata in data 10 giugno 2020, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Piemonte, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La contribuente non ha resistito con controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione in giudizio.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per omessa pronuncia su motivo d’appello in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mancato di pronunciarsi sulla cumulabilità tra benefici derivanti dalla ‘Tremonti RAGIONE_SOCIALE‘ e quelli previsti dalla ‘Tariffa onnicomprensiva’ (‘finanziaria 2008′, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 152, della Legge n. 244/2007, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ammesso la cumulabilità tra benefici derivanti dalla Tremonti Ambiente e quelli previsti dalla Tariffa onnicomprensiva (Legge finanziaria 2008), in realtà espressamente esclusa.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per omessa pronuncia su motivo d’appello in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mancato di pronunciarsi sulla non spettanza dell’agevolazione prevista dalla RAGIONE_SOCIALE derivante dall’attivazione del procedimento per ottenerla in data successiva alla sua abrogazione.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha disconosciuto l’utilizzo della procedura di controllo
automatizzato, nonostante la rettifica effettuata non presupponesse valutazioni che andavano al di là della mera correzione di errori materiali o formali commessi dalla società e che dovevano confluire, dunque, in un atto di accertamento compiutamente motivato.
Il primo motivo di ricorso proposto è fondato; con esso, in particolare, parte ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui non ha statuito sulla cumulabilità tra benefici derivanti dalla Tremonti Ambiente e quelli previsti dalla Tariffa onnicomprensiva (Legge finanziaria 2008).
2.1. Va intanto premesso che l’agevolazione di cui alla c.d. RAGIONE_SOCIALE consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, degli ‘investimenti ambientali’ definiti sulla scorta della ‘Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente’ pubblicata nella GUCE C 37 del 3.02.200, par. 37. Essi sono dunque quelli che consentono di prevenire, ridurre o riparare i danni causati all’ambiente dall’attività di impresa (art. 6 della l. 23 dicembre 2000, n. 388), calcolati secondo un approccio incrementale, in base al quale dapprima si calcola il valore medio annuo degli investimenti ambientali compiuti nel biennio precedente e quindi si provvede a dedurre tale valore medio dall’ammontare dell’investimento ambientale realizzato nell’anno. La detassazione ha quindi ad oggetto l’eccedenza del valore dell’investimento nell’anno rispetto a quello degli investimenti compiuti nel biennio precedente.
Nella successiva evoluzione, i commi da 13 a 19 dell’art. 6 della Tremonti Ambiente (l. n. 388/2000) -abrogati nella loro originaria portata a decorrere dal 26 giugno 2012 (d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134) – hanno previsto la detassazione della quota di reddito imponibile destinata agli investimenti ambientali delle piccole e medie imprese, da
sterilizzare con il meccanismo della variazione in diminuzione dell’imponibile, da operare in sede di dichiarazione dei redditi.
In alternativa, l’agevolazione fiscale poteva anche essere fruita presentando un’istanza di rimborso qualora l’impresa avesse omesso di effettuare la variazione in diminuzione nella dichiarazione di competenza.
Tenendo conto dell’interpretazione contraria al cumulo degli incentivi tariffari previsti per l’energia fotovoltaica con il beneficio fiscale suddetto, fatta propria del Gestore dei servizi elettrici (GSE), è intervenuta la disciplina di cui al d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 a chiarire -con una disposizione avente valenza interpretativa, tanto da prevedere un meccanismo di definizione agevolata sopra descritto anche per i casi in cui sia pendente una controversia giudiziaria -il suddetto divieto di cumulo (in senso conforme anche la giustizia amministrativa, Corte conti, Sez. centr. contr., delib. 2 agosto 2021, n. 13/2021/G; Cons. di Stato, Sez. 2, ord. n. 6861/2022).
In definitiva, per le imprese che hanno realizzato impianti fotovoltaici, ove abbiano usufruito sia del contributo in Conto energia concesso dal GSE, sia della detassazione per investimenti ambientali prevista dalla Tremonti Ambiente, e rientrino nel ‘primo’ e ‘secondo’ Conto energia, la cumulabilità è possibile. Negli altri casi (‘terzo’, ‘quarto’ e ‘quinto’ Conto energia) il cumulo tra le due misure non è possibile.
2.2. Ora, a questa disciplina la C.t.r. si è conformata, decidendo per il rigetto dell’appello dell’Ufficio e la conferma della sentenza di primo grado, ma non può ricondursi ad essa la soluzione del caso di specie: la questione involge investimenti della società controricorrente confluiti nella costruzione di un parco eolico e non, invece, attinenti gli impianti fotovoltaici, ai quali si riferisce specificamente la disciplina testé richiamata.
In questo senso, risulta ex actis che l’Ufficio aveva eccepito la non cumulabilità dei benefici derivanti dalla Tremonti RAGIONE_SOCIALE con quelli previsti dalla Tariffa onnicomprensiva (Legge finanziaria 2008), quest’ultima relativa ad energie rinnovabili diverse da quella prodotta da impianti fotovoltaici (com’è quella eolica del caso di specie). Su questa cumulabilità il Giudice di appello non si è espresso, decidendo, per l’appunto, sulla diversa ipotesi di cumulabilità riguardante la Tremonti RAGIONE_SOCIALE e gli incentivi/agevolazioni previste dalla disciplina del Conto energia; così facendo, la C.t.r. si è pronunciata in ultra petita rispetto a quanto prospettato dall’Ufficio con l’atto di appello ( ex plurimis , Cass. n. 15002/2023).
2.3. Con precipuo riferimento al diritto ad usufruire, in via cumulativa, dei benefici di cui all’art. 6 legge n. 388 del 2000 (c.d. «Tremonti ambiente») e dei c.d. «certificati verdi» di cui all’art. 2, commi da 143 a 154, legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) valgono le considerazioni che seguono.
Con un autorevole arresto (Cass. n. 16351/2023; conf. Cass. N. 21593/2023 ) si è chiarito che l’art. 6 legge n. 388 del 2000 (c.d. Tremonti ambiente) prevedeva che, a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorresse a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (La disposizione agevolativa è stata abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012, con d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Conseguentemente, è stato possibile beneficiare di tale agevolazione, con riferimento agli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012). La Tremonti ambiente non recava alcuna specifica disposizione in ordine alla possibilità di cumulare l’agevolazione fiscale con altre misure agevolative, ivi inclusi i certificati verdi. Ne consegue (come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con
la Risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016) che la riduzione dell’imponibile era astrattamente fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo diversa disposizione di queste ultime.
La legge finanziaria 2008 -istitutiva dei certificati verdi di cui la ricorrente ha pure beneficiato -all’art. 2, comma 152, stabiliva: « La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata». Tale disposizione stabilisce un generale divieto di cumulo degli incentivi in parola, tra cui i certificati verdi, con altri incentivi pubblici. La detassazione di cui alla Tremonti ambiente comportava un vantaggio economico per il contribuente come tale equiparabile ad un contributo pubblico.
La categoria degli incentivi pubblici, secondo l’accezione fatta propria dalla elaborazione in tema di aiuti di Stato, è una categoria generale che, secondo principi di carattere economico piuttosto che giuridico, comprende qualsiasi strumento di agevolazione, sovvenzione, prestito agevolato, contributo, garanzia, riduzione fiscale e incentivo in qualsiasi modo erogato e da qualsiasi soggetto pubblico provenga. Pertanto, il riferimento al conto energia, al conto capitale o al conto interessi vanno valutate alla strega di un elenco esemplificativo e non esaustivo o tassativo delle varie forme di incentivo. Resta irrilevante, nella fattispecie in esame, il diverso regime di cumulabilità degli incentivi introdotto dall’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2011, invocato dalla ricorrente.
L’art. 26, comma 1, d.lgs. cit. richiama espressamente gli incentivi di cui al precedente art. 24 il quale, a propria volta, al comma 1, menziona i soli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012, tra i quali non rientra, pacificamente, l’impianto oggetto del
presente giudizio. L’art. 25 d.lgs. cit. invece, al comma 1, conferma per gli impianti entrati in esercizio in precedenza gli incentivi già vigenti, se pure con i correttivi di cui ai successivi commi, i quali, tuttavia, non dettano un diverso regime del cumulo.
Pertanto, in tema di agevolazioni tributarie, per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, i benefici di cui all’art. 6, commi 13-19, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. «RAGIONE_SOCIALE») non sono cumulabili con i benefici di cui all’art. 2, commi da 143 a 154, legge 27 dicembre 2007, n. 244 e DM 18 dicembre 2008 (c.d. «certificati verdi»).
2.4. Deve, quindi, riconoscersi la non cumulabilità della disciplina prevista dalla RAGIONE_SOCIALE con quella stabilita dalla Tariffa onnicomprensiva con riferimento all’impianto eolico della società controricorrente, entrato in esercizio il 15 dicembre 2008.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
In conclusione, va accolto il primo motivo ricorso e, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con conseguente rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna il resistente a l pagamento in favore dell’ Agenzia delle Entrate del le spese processuali che si liquidano in € 5.600,000, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2025.