Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25158 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 19/09/2024
Oggetto: tributi – sanzioni – consulente infedele – culpa in vigilando
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23627/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE) in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
COGNOME NOME (C.F.), titolare dell’impresa individuale ‘ RAGIONE_SOCIALE‘
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 2391/35/14 depositata in data 23 luglio 2014
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME, titolare di impresa individuale, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2003, con cui -a seguito dell’omessa dichiarazione dei redditi – venivano accertati maggiori ricavi e recuperate IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori. Il contribuente ha dedotto che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi era ascrivibile all’infedele comportamento del proprio consulente.
La CTP di Palermo ha accolto parzialmente il ricorso in punto di sanzioni.
La CTR della Sicilia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo le sanzioni non dovute in quanto le violazioni erano ascrivibili al comportamento del consulente e il contribuente aveva sporto denuncia nei confronti del medesimo.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., denunciando motivazione apparente.
Il motivo è infondato, essendo la sentenza impugnata non al di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), avendo chiaramente individuato la ragione della decisione nella non debenza delle sanzioni per essere le violazioni ascrivibili unicamente al comportamento del consulente infedele, atteso che il contribuente non ha concorso nella condotta e lo ha denunciato penalmente.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nonché dell’art. 1228 cod. civ., deducendo che il contribuente non può andare esente da comportamenti assunti dal proprio consulente ove non abbia vigilato sull’operato del consulente, né essendo la proposizione della denuncia penale idonea a rimuovere la responsabilità del contribuente.
Il secondo motivo è fondato. Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 472/1997 la prova dell’assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza; non può, quindi, ritenersi esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista cui erano affidate le incombenze fiscali (Cass., Sez. V, 15 maggio 2019, n. 12901; Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21061; Cass., Sez. V, 11 dicembre 2013, n. 27712).
Non è, pertanto, esente da responsabilità il contribuente per mancato pagamento delle imposte che consegua alla condotta del professionista infedele, ove il contribuente non fornisca prova dell’attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull’operato del professionista – facendosi, ad esempio, consegnare le ricevute telematiche dell’avvenuta presentazione della dichiarazione – ovvero ove non dia prova del comportamento fraudolento del professionista, come, per esempio, in caso di falsificazione dei modelli F 24 (Cass., Sez. V, 27 giugno 2018, n. 9422; Cass., Sez. V, 11 aprile 2018, n. 8914; Cass., Sez. VI, 9 giugno 2016, n. 11832; Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25580), non essendo sufficiente la mera presentazione di denuncia penale (Cass., Sez. V, 20 luglio 2018, n.
19422; Cass., Sez. V, 17 marzo 2017, n. 6930; Cass., Sez. V, 21 dicembre 2021, n. 40922).
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e – in accoglimento del secondo motivo -va cassata con rinvio per nuovo esame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 3 luglio 2024