Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 488 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 488 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8411/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell ‘ Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 2745/03/14 depositata il 25 settembre 2014
Udita la relazione svolta nell ‘ adunanza camerale del 14 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2745/03/14 depositata il 25 settembre 2014 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l ‘ appello proposto dall ‘ Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado assunta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, con la quale, per quanto in questa sede ancora interessa, erano
state dichiarate non dovute dal contribuente NOME COGNOME titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, le sanzioni irrogategli dall ‘ Ufficio per l ‘ omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d ‘ imposta 2004-2007.
Rilevava il giudice regionale che correttamente dalla C.T.P. era stata ritenuta applicabile in favore del COGNOME la causa di non punibilità prevista dall ‘ art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 472 del 1997, avendo egli dato prova di aver sporto denuncia all ‘ autorità giudiziaria nei confronti del professionista incaricato di curare gli adempimenti fiscali.
Contro tale sentenza l ‘ Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Il COGNOME è rimasto intimato, pur avendo ricevuto regolare notificazione del ricorso, eseguita a mezzo del servizio postale (con ritiro del piego avvenuto in data 26 marzo 2015 presso l ‘ ufficio di distribuzione di Misilmeri , come risulta attestato dalla sottoscrizione e dai timbri presenti nell ‘appos ito spazio dell ‘ allegato avviso di ricevimento).
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l ‘ unico motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 6, comma 3, D. Lgs. n. 472 del 1997, dell ‘ art. 1, comma 3, L. n. 423 del 1995, nonché dell ‘ art. 2729 c.c..
Si deduce, al riguardo: – che avrebbe errato la C.T.R. nell ‘ escludere la responsabilità del contribuente in relazione alla contestata violazione tributaria, sebbene egli non avesse dato dimostrazione dell ‘ attività di controllo e di vigilanza posta in essere allo scopo di verificare l ‘ effettiva esecuzione delle incombenze affidate al professionista incaricato della presentazione delle dichiarazioni dei redditi; – che, ai fini dell ‘ assolvimento di tale prova, non poteva
ritenersi sufficiente la produzione in giudizio della denuncia sporta nei confronti del suddetto professionista; – che l ‘ art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 472 del 1997 non ha comportato l ‘ abrogazione della L. n. 423 del 1995, in base alla quale la riscossione delle sanzioni pecuniarie previste in caso di omesso versamento delle imposte può al più essere sospesa nei confronti del contribuente, qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, del soggetto cui era stato conferito mandato professionale per l ‘ adempimento fiscale.
Il ricorso è fondato.
In dichiarata condivisione del ragionamento decisorio svolto dal primo giudice, la C.T.R. ha ritenuto configurabile nel caso di specie la causa di non punibilità prevista dall ‘ art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 472 del 1997, avendo il Di Girolamo «sporto denuncia innanzi all ‘ Autorità giudiziaria a carico del consulente cui aveva affidato la gestione amministrativa e contabile della sua azienda» .
Sennonchè, per costante giurisprudenza di questa Corte, l ‘anzidetta causa di non punibilità è applicabile a condizione che il contribuente, oltre ad aver adempiuto l ‘ obbligo di denuncia all ‘ autorità giudiziaria, non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell ‘ art. 5, comma 1, dello stesso decreto, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando .
Ne consegue che l ‘ operatività dell ‘e simente deve essere esclusa laddove, pur essendo stato denunciato all ‘ autorità giudiziaria il fatto imputabile al terzo, il contribuente non dia anche prova di aver assolto, a monte, l ‘ obbligo di vigilanza sul puntuale e corretto adempimento del mandato da parte dell ‘ intermediario (cfr. Cass. n. 35612/2022, Cass. Sez. Un. n. 28640/2021, Cass. n. 5661/2020, Cass. n. 581/2019, Cass. n. 19422/2018, Cass. n. 12473/2010).
Alla stregua della surriferita regula iuris , alla quale va data continuità, si appalesa erronea la soluzione interpretativa offerta dalla C.T.R., tesa ad escludere qualsiasi rilevanza alla culpa in
vigilando del contribuente, sull ‘ assunto che tale profilo soggettivo esulerebbe «dal quadro normativo proprio in materia di sanzioni» .
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo , la prova dell ‘ assenza di colpa, secondo le regole generali dell ‘ illecito amministrativo, grava sul contribuente, il quale può andare esente da responsabilità soltanto ove alleghi e dimostri di aver compiuto atti diretti a controllare la corretta esecuzione dell ‘incarico affidato , prova nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista medesimo, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento mediante la falsificazione di modelli F24 o l ‘ impiego di altri artifici di difficile riconoscibilità da parte del mandante (cfr. Cass. n. 581/2019, Cass. n. 19422/2018, Cass. n. 12473/2010).
Va, pertanto, disposta, ai sensi dell ‘ art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione dell ‘ impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi al principio di diritto sopra espresso.
Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell ‘ art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l ‘ impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione