Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7350 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7350 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4505/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), costituitosi in persona del curatore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALECODICE_FISCALECODICE_FISCALE ammesso al patrocinio a spese dello S tato ai sensi dell’art. 144 d.P.R. 115/2002;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587);
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale d ell’Emilia Romagna n. 923/2021 depositata il 07/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (costituita dalla RAGIONE_SOCIALE cooperativa RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione della metropolitana di Torino) impugnava la cartella di pagamento n. 09520160008304246000, emessa ai sensi degli artt. 36 bis d.P.R. 600/1973 e 54 bis 633/1972 in relazione ad IVA ed IRES per l’anno 2014. Gli importi richiesti a titolo di IVA i soli che formavano oggetto di contestazione da parte della curatela -erano stati ritenuti dovuti a seguito di controlli automatizzati, non essendo stata presentata la dichiarazione annuale relativa all’anno 2013 e non potendo quindi riconoscersi il credito IVA maturato negli anni precedenti.
La CTP rigettava il ricorso, osservando che il credito non spettava in quanto derivante da operazioni passive alle quali era stata illegittimamente applicata l’aliquota ordinaria in luogo di quella del 10%, nonché a causa dell’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno 2013 che non consentiva di riportare un credito per il 2014.
Proponeva appello la curatela, evidenziando che sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento del credito IVA e che era stato violato il principio del ne bis in idem , giacché anche per gli anni 2012 e 2013 erano stati emessi avvisi di accertamento con cui si contestava l’applicazione dell’IVA ordinaria su operazioni passive sulle quali doveva invece applicarsi, secondo l’Amministrazione, l’aliquota del 10%; deduceva altresì che il credito era esistente e chiedeva eventualmente di sospendere il
processo fino alla definizione di quello relativo ai predetti avvisi di accertamento.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva e dichiarava di aver provveduto allo sgravio di una parte RAGIONE_SOCIALE somme richieste a titolo di IVA; chiedeva per il resto il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 923/2021, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione alle somme oggetto di sgravio (€ 229.392,00 per IVA, € 68.817,60 per sanzioni ed € 11.715,59 per interessi) e rigettava il ricorso in relazione alle ulteriori somme ancora dovute (€ 111.482,95). Osservava che il ricorrente si era limitato a dedurre l’esistenza del credito in forza RAGIONE_SOCIALE risultanze della propria contabilità, affermazione giudicata ‘apodittica’ in assenza di ulteriori prove ed in considerazione del valore riportato nella dichiarazione relativa al 2014 che differiva da quello risultante dalle scritture contabili. Escludeva che fosse ravvisabile il vizio di ultrapetizione da parte della CTP -pur conoscendo quest’ultima il contenuto della sentenza n. 160/2018 con la quale erano stati rigettati i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2012 e 2013 – giacché era comunque la contribuente che doveva dimostrare l’esistenza del proprio credito. Escludeva, infine, l’esistenza di vizi di natura formale per violazione degli artt. 6 l. 212/2000 e 2 d.m. 37/1997.
Avverso tale sentenza, la curatela ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Non ha resistito invece l’RAGIONE_SOCIALE che è rimasta intimata.
La curatela ha depositato altresì memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Va esaminato per primo il quarto motivo di ricorso che, se fondato, potrebbe determinare l’annullamento in toto dell’atto e quindi della pretesa. La ricorrente denuncia, infatti, il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 6 l. 212/2000 e 2 d.m. 37/1997.
La curatela si duole del fatto che la CTR non avrebbe tenuto in debito conto le violazioni dell’art. 6 commi 2°, 4° e ultimo l. 212/2000, nonché dell’art. 2 d.m. 37/1997, giacché avrebbe richiesto documentazione già in suo possesso senza poi tenerne conto e senza invitare la contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti.
1.2 Il motivo appare inammissibile per difetto di specificità.
Va innanzi tutto evidenziato che, in violazione del principio di specificità del ricorso, non vengono indicati i documenti già in possesso dell’Amministrazione che sarebbero stati nuovamente richiesti. Inoltre, la CTR ha ritenuto del tutto generiche le lamentate violazioni dell’art. 6 l. 212/2000 ed ha escluso l’esistenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 2 d.m. 37/1997, evidenziando che comunque successivamente era stata ridotta la pretesa.
A fronte di tale statuizione la curatela ripropone nuovamente le medesime doglianze, senza però indicare l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice d’appello.
È evidente però che, così formulato, il motivo si esaurisce nella richiesta di una nuova valutazione nel merito della questione che è preclusa nel giudizio di legittimità.
Per mero scrupolo si osserva, comunque, che la cartella è stata preceduta da avviso bonario e che la stessa ricorrente ha riconosciuto che, a seguito di tale avviso, ha potuto presentare istanza di autotutela unitamente alla documentazione a sostegno della stessa, sicché non sono ravvisabili violazioni di carattere formale, riconducibili all’art. 6 l. 212/2000.
2.1 Occorre poi prendere in considerazione, secondo un criterio di priorità logica, il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta il vizio di cui all’art.
360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 67 d.P.R. 600/1973. Ad avviso della curatela risulterebbe violato il principio di divieto di doppia imposizione, in quanto il disconoscimento del credito di imposta di € 48.667 sarebbe avvenuto sia con la cartella oggetto del presente giudizio che con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO oggetto di altro giudizio.
Il motivo è palesemente infondato.
2.2 Il divieto di doppia imposizione sarebbe violato ove si applicasse due volte la medesima imposta in relazione allo stesso presupposto (così, ex multis , Cass. n. 13345/2025; Cass. n. 19931/2020). Nel caso di specie, invece, l’avviso di accertamento riguarda l’IVA relativa all’anno 2013, mentre la cartella riguarda l’IVA relativa all’anno 2014. È ovvio che, per il meccanismo che regola l’IVA, l’accertamento dell’esistenza o meno di un credito in relazione ad una annualità di imposta può ripercuotersi anche sulle annualità successive; tuttavia, è evidente che non si tratta di una doppia imposizione nel senso sopra indicato.
3.1 Con il primo motivo di ricorso la curatela denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c. in quanto la CTR avrebbe escluso il credito di imposta per l’anno 2013 , erroneamente ritenendo che la stessa avesse fondato la propria pretesa esclusivamente sulle scritture contabili, senza prendere in considerazione il deposito RAGIONE_SOCIALE fatture relative all’anno 2013 indicate come allegato 15 al ricorso di primo grado – dalle quali risultava il credito d’imposta.
3.2 Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.
Va osservato che «l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le
parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (così Cass. Sez. U. 8053/2014).
Costituisce un ‘fatto’, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 17761/2016; Cass. n. 29883/2017; Cass. n. 21152/2014; Cass. Sez. U. n. 5745/2015; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. n. 14802/2017; Cass. n. 21152/2014; Cass. n. 9637/2021; Cass. n. 2268/2022), gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. n. 21439/2015).
Orbene, per quanto la produzione di documenti possa considerarsi un fatto, il ricorrente non ha chiarito la sua decisività ai fini della decisione, né ha indicato con quali modalità e quando lo stesso sia stato oggetto di discussione tra le parti. Anzi, tale ultimo elemento sembra da escludere alla luce dalla motivazione sul punto contenuta nella sentenza impugnata: «era dunque onere del ricorrente dimostrare l’esistenza di un credito iva.
Tale dimostrazione non è stata offerta, limitandosi il RAGIONE_SOCIALE ad affermare che esso risultava dalla contabilità: affermazione apodittica» .
3.3 Deve quindi ritenersi che quello prospettato non integri il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., bensì quello di cui all’art. 395 n. 4) c.p.c. che avrebbe potuto, al più dar luogo ad istanza di revocazione qualora fosse stato dimostrato il rapporto di causalità necessaria con la decisione (Cass. n. 8051/2020; Cass. Sez. U. n. 1666/09; Cass. n. 20917/07).
Questa Corte ha infatti osservato che ‘l’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti (nella specie fatture per costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza, non prodotti in giudizio secondo la C.T.R.), non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione’ (Cass. n. 1562/2021; nello stesso senso Cass. n. 19174/2016).
3.4 Sotto altro profilo va osservato che neppure appare certo che la CTR abbia trascurato le fatture, dal momento che l’espressione utilizzata (‘contabilità’) è assai generica e dunque potrebbe comprendere tali documenti.
4.1 Con il secondo motivo di ricorso la curatela ha dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 54 bis d.P.R. 633/1972 «in quanto la C.T.R. ha erroneamente applicato le suddette norme concludendo che il giudice di prime cure potesse sindacare l’esistenza del credito IVA cartolare in assenza della dichiarazione fiscale dell’annualità precedente e che la sentenza di primo grado non fosse affetta dal vizio di ultrapetizione anche se ivi era
richiamato, a fondamento della decisione, il contenuto di altro procedimento tributario».
In pratica ha lamentato che la CTR aveva ritenuto che potessero compiersi valutazioni anche di carattere giuridico in ordine alla determinazione dell’aliquota applicabile alle operazioni passive, mentre la valutazione, trattandosi di un controllo ai sensi dell’art. 54 bis d.P.R. 633/1972, andava fatta esclusivamente in base alle risultanza contabili. Pertanto, ad avviso della ricorrente, doveva riconoscersi il vizio di ultrapetizione da parte della CTP -erroneamente escluso dalla CTR -che aveva ritenuto corretta la pretesa dell’Amministrazione in considerazione degli accertamenti compiuti nel diverso procedimento riguardante l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, fondato, peraltro, sulla questione relativa all’entità dell’aliquota IVA applicabile alle operazioni passive.
4.2 Il motivo è infondato.
Il ricorrente, pur citando la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, perviene a conclusioni non condivisibili in ordine ai principi che se ne traggono. Ed infatti è stato affermato che ‘la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili’ (Cass. Sez. U. n. 17757/2016).
Al contribuente che abbia omesso la presentazione della dichiarazione IVA annuale è quindi consentita la dimostrazione nel processo tributario della sussistenza dei requisiti per beneficiare della detrazione.
È evidente, però, che una volta riconosciuta al contribuente che è incorso nella violazione formale la possibilità di dimostrare il proprio diritto alla detrazione sul piano sostanziale nel processo tributario, tale accertamento dovrà necessariamente riguardare ogni aspetto e dunque anche l’aliquota applicabile alle operazioni passive, onde consentire la determinazione del dovuto.
Ove si ritenesse diversamente, come fa la ricorrente, si perverrebbe all’assurda conclusione che nel giudizio potrebbe prendersi in considerazione solo il dato formale risultante dalla contabilità della parte -che ha comunque omesso la dichiarazione -e che solo successivamente potrebbe accertarsi l’imposta effettivamente dovuta sulla base di un nuovo atto che tenga conto degli elementi di carattere giuridico e sostanziale.
Tale considerazione è sufficiente per escludere il vizio di ultrapetizione ravvisabile, ad avviso della ricorrente, nel fatto che sarebbero stati presi in considerazione dalla CTP gli esiti del processo riguardante l’avviso di accertamento relativo all’anno 2013.
Infatti , come evidenziato nella sentenza d’appello, le risultanze della pronuncia sull’avviso di accertamento erano del tutto irrilevanti, in quanto la curatela, su cui gravava il relativo onere, non aveva dimostrato il credito IVA (cfr. sentenza impugnata pag. 6: «E’ poi vero che la Commissione provinciale, pronunciando contestualmente la sentenza n. 160.01.18 (con cui, giudicando degli anni di imposta 2012 e 2013, confermava la legittimità degli avvisi di accertamento emessi per tali annualità, con i quali era stata, fra l’altro, riconosciuta l’illegittimità della detrazione dell’iva ordinaria RAGIONE_SOCIALE fatture dei fornitori, che avrebbero invece dovuto applicare l’iva agevolata ai sensi del n. 127 septies della tabella A, parte III del d.p.r. n. 63311972), conosceva le ragioni per cui il
credito iva, nella misura vantata dal ricorrente, era inesistente, ciò tuttavia non significa che la pronuncia sia viziata da ultrapetizione. Era pur sempre la ricorrente a dovere provare, per ottenere l’annullamento della cartella, l’esistenza di un credito IVA che non aveva dichiarato nel 2013, e correttamente il primo giudice non ha ritenuto che fosse sufficiente la mera allegazione dell’esistenza del credito» ).
5.1 Con il quinto motivo di ricorso si denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. «per omessa pronuncia su parte della domanda ed omessa valutazione dei documenti allegati dalla ricorrente» .
La curatela lamenta che la CTR non si sarebbe pronunciata in ordine al motivo di appello, proposto in via subordinata, di rideterminazione della pretesa vantata dall’Amministrazione a seguito dello sgravio in misura inferiore agli € 80.058 richiesti. Infatti, aveva osservato che, pur tenendo conto del contenuto dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2013, l’IVA dovuta a seguito dello sgravio era pari ad € 48.667,00 oltre sanzioni ed interessi, sicché non si giustificava la differenza tra tale importo e quello ancora richiesto di € 80.058.
5.2 Il motivo è fondato, sebbene il vizio lamentato avrebbe dovuto essere ricondotto all’ipotesi del n. 4) del comma 1° dell’art. 360 c.p.c. (ma ciò non determina l’inammissibilità dello stesso essendo possibile per la Corte riqualificare il motivo di ricorso sotto una diversa ipotesi; cfr. Cass. Sez. U. n. 17931/2013; Cass. n. 4036/2014; Cass. n. 25557/2017; Cass. n. 759/2025). Né rileva il fatto che manca l’indicazione dell’art. 112 c.p.c. quale norma violata, essendo chiaro il contenuto della doglianza (cfr. Cass. n. 4233/2012; Cass. n. 25044/2013; Cass. n. 21819/2017).
Orbene, questa Corte ha affermato che «l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal
ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c. – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello » (Cass. 29952/2022; nello stesso senso, cfr. Cass. 1755/2006; Cass. 21444/2024).
Nel caso di specie non vi è dubbio che era stato formulato uno specifico motivo di appello sul punto; il ricorrente ha peraltro indicato le pagine (13-15) del ricorso in appello in cui lo stesso era stato articolato, nonché era stata quelle del ricorso originario in cui la questione del quantum trattata (pag. 4), sebbene ancora non risultasse intervenuto lo sgravio.
Ciò nonostante, la sentenza della CTR non contiene alcuna considerazione su tale questione.
Deve escludersi, peraltro, che, nel caso di specie, possa ritenersi che sia intervenuta una statuizione implicita, giacché tale ipotesi sussiste «quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza» (Cass. 25710/2024; nello stesso senso, cfr. Cass. 12131/2023).
La doglianza era stata invece formulata per il caso in cui venissero rigettati tutti gli altri motivi di appello, sicché la questione andava comunque affrontata.
Né potrebbe sostenersi, come fa la controricorrente, che la giustificazione sarebbe ravvisabile nell’osservazione, contenuta in sentenza, in ordine all’incoerenza tra l’indicazione del credito IVA contenuta nella dichiarazione relativa al 2014 e quella risultante dalle scritture contabili; si tratta infatti di una argomentazione che la CTR utilizza (a pag. 7 della sentenza) in ordine alla questione della mancanza di prova del credito IVA della curatela. Il motivo di appello in questione riguarda, invece, la determinazione dell’IVA dovuta a seguito dello sgravio in ordine alla quale, nella sentenza di secondo grado, nulla viene rilevato.
Il motivo va dunque accolto.
6.1 Con il sesto motivo di ricorso la curatela ha dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per omessa applicazione dell’art. 39 d.lgs. 546/1992. Ha lamentato, sostanzialmente, che il presente processo avrebbe dovuto essere sospeso «quantomeno per questioni di opportunità» in attesa della definizione di quello relativo all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO riguardante l’anno di imposta precedente -in considerazione del rapporto di pregiudizialità-dipendenza -ovvero riunito a quest’ultimo.
6.2 Il motivo è inammissibile.
Questa Corte a Sezioni Unite ha infatti affermato che «In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito
istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c.» (Cass. sez. U. n. 21763/2021).
Quando si versi in ipotesi -come quella verificatasi nel caso di specie – di sospensione facoltativa può essere impugnato il solo provvedimento di sospensione con regolamento di competenza con il quale può essere sindacata esclusivamente l’esistenza dei presupposti giuridici in forza dei quali il giudice si è avvalso del proprio potere discrezionale di sospensione e di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass. n. 2429/2025; Cass. n. 16051/2022; Cass. n. 14146/2020); a tal fine è opportuno ricordare che l’esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l’autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l’indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta e analitica indicazione RAGIONE_SOCIALE concrete ragioni della probabile fondatezza dell’impugnazione proposta nel processo pregiudicante (Cass. n. 16051/2022).
Non si ritiene invece impugnabile né col regolamento ex art. 42 c.p.c., né con il ricorso per cassazione il diniego della sospensione in considerazione del suo carattere latamente facoltativo e l’applicabilità, in caso di contraddittorietà di giudicati, dell’art. 336, cpv. c.p.c. (cfr. Cass. 12258/2025, in motivazione).
Tali principi operano anche nel processo tributario «coincidendo l’ambito di applicazione di cui all’art. 39, comma 1 -bis, d.lgs. n. 546/1992, con quello
di cui all’art. 295, cod. proc. civ., nonché alla luce del generale rinvio di cui all’art. 1, d.lgs. n. 546/1992» (Cass. n. 7952/2024).
Nel caso di specie, durante il processo d’appello era già intervenuta la sentenza di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento, sicché la CTR ha ritenuto di fare affidamento su tale pronuncia e di non sospendere il processo; tale decisione, per quanto fin qui esposto, non può essere sindacata.
In definitiva va accolto il quinto motivo di ricorso, mentre vanno dichiarati inammissibili il primo, il quarto ed il sesto e rigettati il secondo ed il terzo; la sentenza impugnata va quindi cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna in diversa composizione perché decida nel merito e provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo, il quarto ed il sesto e rigetta il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025.
La Presidente
NOME COGNOME