Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24769 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24769 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/09/2025
Oggetto: cornice biennale -diritto alla detrazione -presupposti – esistenza del credito
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3009/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale legale rappresentante p.t.;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 6690/8/2021 depositata il 19/7/2021 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 luglio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 6690/8/2021 veniva rigettato l’appello proposto dall ‘Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n. 6412/3/2015 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso la cartella di pagamento emessa per IVA per l’anno di imposta 2010.
Si legge in sentenza e nel ricorso che la cartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzato del modello unico 2011 per l’anno di imposta 2010. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso in quanto la società non aveva utilizzato il credito IVA dell’anno 2009. Il giudice d’appello confermava tale decisione il quanto il credito, indicato nella dichiarazione 2011 per l’anno 2010 risultava dalla dichiarazione per il 2009 e non era mai stato utilizzato dalla società.
L ‘Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello , affidato a due motivi,
mentre parte contribuente – già contumace in appello – è rimasta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360 , primo comma, n.4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.111 Cost., 36, 1, comma 2, d.lgs. n.546/1992 e 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. nonché
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce, in relazione all’art.360 , primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.30 e 54 bis, d.P.R. n.633/72, nonché dell’art.36 bis d.P.R. n.600/73.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché, sotto i complementari angoli della motivazione apparente e della violazione di legge, censurano la decisione per non aver in alcun modo dato conto del fatto che l’Agenzia appellante aveva impugnato la decisione di primo grado contestando l’esistenza stessa del credito, presupposto per una non stereotipata applicazione delle suddette disposizioni di legge, e sono fondati.
3.1. La giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle SS.UU. n. 17757/2016, è pacifica nell’affermare che
valuterà se è stata fornita o meno nel giudizio la prova dell’esistenza del credito
In accoglimento del ricorso, la sentenza del giudice di seconde cure dev’essere cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché sia valutato se è stata fornita la prova del credito e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025