Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8992 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
Oggetto:
Tributi – Controllo
formale – IVA – Requisiti
sostanziali.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 420/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di Lecce n. 2182/22/16, depositata il 20 settembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2182/22/16 del 20/09/2016 la Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 204/05/13 della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguito CTP), la quale aveva respinto
il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta DATA_NASCITA 8.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento è stata emessa ai sensi dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a seguito di controllo automatizzato.
1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) «la mancata esposizione del credito IVA nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di far valere tale credito purché lo stesso emerga dalle scritture contabili e ciò sulla base di quanto disposto dall’art. 18 della sesta direttiva CEE, la quale, per garantire la neutralità del tributo, stabilisce che il diritto alla detrazione dell’IVA è subordinato soltanto al po ssesso di una fattura compilata secondo le disposizioni ad essa applicabili »; b) l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito AE) non aveva «contestato l’effettività del credito vantato dalla società contribuente, bensì l’omessa dichiarazione IVA per il periodo dal l’1 -1-2008 al 30-4-2008».
Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 19 e 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere la CTR, in presenza di omessa presentazione della dichiarazione annuale, ritenuto la non contestazione del credito IVA da parte dell’Amministrazione finanziaria, senza esaminare la documentazione effettivamente prodotta dalla società contribuente, limitata ai soli registri IVA e non anche alle fatture.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla efficacia probatoria della documentazione fornita dalla società contribuente a sostegno dell’esist enza del credito IVA portato in detrazione.
I due motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragione di connessione e vanno rigettati.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, peraltro richiamata dalla stessa parte ricorrente, « la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili » (Cass. S.U. n. 17757 del 08/09/2016).
2.1.1. Dalla motivazione della sentenza si evince che il contribuente può limitarsi a documentare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto all’eccedenza detraibile di cui all’art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva), anche in assenza dei requisiti formali per il riconoscimento di tale diritto e, quindi, anche in caso di dichiarazione omessa.
2.1.2. La menzionata sentenza compie un parallelo con Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016, che riconosce analogo diritto per le imposte
dirette, affermando che, anche in tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dall’art. 8, comma 6, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco, allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale.
2.1.3. Peraltro, differentemente che nel caso RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, le Sezioni Unite sull’IVA impongono una condizione alla detraibilità giudiziale dell’eccedenza, e cioè che la detrazione venga esercitata entro il termine previsto dall’art. 8, comma 3, de l d.P.R. n. 322 del 1998, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (viene, infatti, richiamato l’art. 19, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, applicabile ratione temporis : in proposito, si riman da all’ampia motivazione di Cass. n. del 20051 dell’11/08/2017; conf. Cass. n. 19938 del 27/07/2018).
2.2. Nel caso di specie, non si pone una questione di decadenza dal diritto alla detrazione, ma la contestazione dell’Amministrazione finanziaria riguarda unicamente la mancata presentazione della dichiarazione IVA; omissione che, in presenza dei requisiti sostanziali per la riconoscibilità del credito, non può impedire la detrazione dell’imposta.
2.3. Circa poi la sussistenza di detti requisiti sostanziali, la CTR ha accertato che il credito IVA non è contestato dall’Amministrazione finanziaria. Trattasi di accertamento in fatto, che non può essere posto in discussione con la proposizione di vizi di violazione di legge, sostanziale o processuale. Né può dirsi, come sembra sostenere AE, che la contestazione di omessa dichiarazione implichi, di per sé, la contestazione sulla esistenza del credito per cui si è proceduto a compensazione.
2.4. Tanto basta per il rigetto di entrambi i motivi di ricorso: il primo perché la valutazione concernente la prova della esistenza del credito IVA e della non contestazione di quest’ultimo da parte dell’Amministrazione finanziaria è rimessa al giudice di merito, il quale non può trarre argomenti in contrario dalla semplice omissione della dichiarazione; il secondo perché la CTR si è pronunciata in ordine alla esistenza del credito IVA, ritenendolo non contestato (e ciò a prescindere dallo specifico esame della documentazione prodotta in giudizio).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
3.1. La mancata costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE implica che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma l’8 novembre 2023 .