Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5695 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5695 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
Oggetto: credito iva omessa dichiarazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22209/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti d all’AVV_NOTAIO (con indirizzo PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO (con indirizzo PEC: EMAIL);
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore -resistente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 562/01/2022 depositata in data 09/02/2022, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE impugnava la cartella di pagamento notificatale in esito al controllo ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 relativa alla dichiarazione mod. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’Amministrazione Finanziaria recuperava il credito Iva derivante da dichiarazione omessa oltre agli interessi dovuti e irrogava le prescritte sanzioni;
-la CTP rigettava il ricorso; appellava la contribuente;
-con la pronuncia qui gravata la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado in quanto ha riconosciuto illegittima la compensazione del credito iva disconosciuto stante l’omissione dichiarativa che non consentiva la riconciliazione dei due importi;
-ricorre a questa Corte la società RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a un solo motivo di doglianza illustrato da memoria; l’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate ha unicamente depositato atto di costituzione in vista della pubblica udienza;
Considerato che:
-con la sola censura proposta si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 28 e 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto, in sostanza, pregiudicato il diritto della società contribuente a vedersi riconosciuto il credito iva -debitamente risultante dalle scritture contabili e dalla dichiarazione e non contestato nella sua effettività dall’Erario – in forza dell’omessa presentazione della dichiarazione;
-il motivo è fondato;
-questa Corte ha chiarito nella sua massima composizione nomofilattica (la pronuncia è quella resa da Cass. Sezioni Unite, Sentenza n. 17758 del 08/09/2016, seguita da molte altre tra le quali si rimanda a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4392 del 23/02/2018) che in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale
emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili;
-nel presente caso, nell’assenza di ogni contestazione da parte dell’Ufficio in ordine all’effettiva esistenza del credito IVA in parola, e nella collocazione temporale dell’anno in cui esso si è formato (periodi d’imposta 2012 e 2013) all’interno della c.d. ‘cornice biennale’ di cui sopra si è detto (il periodo d’imposta oggetto del controllo è il 2014), va riconosciuto detto credito pena la violazione del principio euro unitario, sovrano, della neutralità dell’Iva;
-sul punto, le medesime Sezioni Unite nella pronuncia sopra citata hanno proprio sottolineato nella enunciazione del principio di diritto, come si osserva correttamente specie in memoria di parte ricorrente, come ‘la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta -risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel
giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta,
assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili’;
-per tali ragioni, quindi, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata è conseguentemente integralmente cassata;
-non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario della società contribuente;
-le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della società contribuente; condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in euro 2.400,00 oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023