Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28173 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21995/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso
Oggetto: tributi – IVA – rimborso
il suo studio in Roma, INDIRIZZO (RAGIONE_SOCIALE) e con domicilio PEC
-controricorrente –
avverso la sentenza della CGT di secondo grado del Veneto, n. 360/07/23 depositata in data 12 aprile 2023 nella camera
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME di consiglio del l’8 ottobre 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un diniego di rimborso IVA, relativo al periodo di imposta 2016, chiesto a rimborso nel 2017, il quale traeva origine dall’acquisto di un immobile nel 2008, la cui eccedenza veniva riportata via via a nuovo e di cui il credito oggetto del giudizio costituiva importo residuo. L’Ufficio aveva contestato il difetto di inerenza dell’acquisto immobiliare e l’inesistenza del credito chiesto a rimborso.
La CTP di Venezia ha accolto il ricorso.
La CTR del Veneto, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo il credito certo, nonché sussistenti i presupposti per l’inerenza dell’operazione sottostante.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a tre motivi; resiste con controricorso la società contribuente.
E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, ritualmente opposta dalla ricorrente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non può contestare senza alcuna limitazione temporale l’esistenza del credito . Osserva parte ricorrente che , a differenza dell’accertamento di
maggiori debiti, la contestazione del credito o, comunque, dell’eccedenza detraibile, da parte dell’Ufficio non sia assoggettata ad alcun termine di decadenza.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l’operazione sottostante fosse coerente con l’oggetto sociale, sia priva di illustrazione del percorso logico.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’operazione sottostante la creazione del credito IVA, consistente nella compravendita del 2008, avesse correttamente generato una eccedenza di IVA detraibile. Deduce parte ricorrente che l’inerenza di un costo, quale presupposto della detraibilità della relativa IVA, vada intesa come corrispondenza tra acquisti e finalità dell’impres a, corrispondenza il cui onere della prova non sarebbe stato assolto da parte contribuente, stante il mancato esercizio di una attività immobiliare, nonché stante l’oggetto della attività di impresa costituito da fornitura di prestazioni di completamento di edifici in subappalto.
Il Collegio ritiene di confermare la proposta di definizione accelerata in relazione ai tre motivi di ricorso proposti. Quanto al primo motivo, lo stesso si rivela inammissibile, essendo la ratio decidendi della sentenza impugnata incentrata non sulla decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di contestare l’esistenza del credito (come invece aveva fatto il giudice di primo grado), bensì sull’assolvimento dell’onere della prova de l credito IVA e sulla inerenza dell’operazione sottostante all’ attività di impresa (‘ a parere di questo Collegio,
la società RAGIONE_SOCIALE, costituita nel 2008, ha dimostrato di operare nel settore edile e immobiliare, in coerenza con il proprio oggetto sociale, avendo acquistato terreni e fabbricati, con conseguente detrazione dell’ Iva assolta nei confronti del cedente. Quindi, appare incontestabile che, nel rispetto del principio dell’inerenza, la società avrebbe potuto portare in detrazione l’Iva già nel 2008′) . Il punto motivazionale indicato dal ricorrente, lungi dal costituire una autonoma ratio decidendi , costituisce un passaggio argomentativo che non si è tradotto in una statuizione in grado di condizionare la decisione, posto che il giudice di appello ha, comunque, accertato nel merito l’esistenza del credito per rispetto del principio di inerenza cd. qualitativa.
Infondato è il secondo motivo, essendo la sentenza impugnata rispettosa dell’obbligo costituzionale di motivazione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), fondata -come testé osservato -sulla esistenza e sulla inerenza del costo sostenuto dal contribuente rispetto allo svolgimento dell’attività di impresa.
Inammissibile si rileva, infine, il terzo motivo. Il giudice di appello ha, difatti, ritenuto compatibile con l’inerenza qualitativa del costo, rispetto all’esercizio dell’ attività di impresa, valorizzandosi la circostanza che la società opera nel « settore edile e immobiliare », circostanza in relazione alla quale l’acquisto di terreni e fabbricati è stato ritenuto coerente con l’oggetto oggetto sociale. Con il motivo di censura il ricorrente intende -come colto dal controricorrente – rimettere in discussione l’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito, relativo all’attività svolta dalla società contribuente e alla riferibilità dell’acquisto eseguito (operazione sottostante dalla quale è emersa l’eccedenza di imposta) rispetto all’attività di impresa, accertamento incensurabile in sede di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, confermandosi la proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da
dispositivo. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata ed è quantificata equitativamente in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022, cit.), così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’es sa come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 3.000,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 1.500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2024