Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26869 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 26869  Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2025
Oggetto: Tributi
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 7593 del ruolo generale dell’anno 20 17, proposto
Da
NOME  COGNOME, rappresentato  e  difeso  dall’AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME  di Condojanni e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME di Condojanni, giusta procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata  e  difesa  dall’RAGIONE_SOCIALE,  presso  cui  è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 549/27/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, depositata in data 10/02/2016, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
L’Agen te della riscossione notificava, in data 27 aprile 2006, nei confronti di NOME COGNOME, quale titolare di omonima ditta individuale, una cartella, ai sensi degli artt. 36bis del DPR n. 600/73 e 54bis del DPR n. 633/72, con la quale era stata iscritta a ruolo la somma di euro 23.664,56 a titolo di Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2001 (M.U. 2002), stante la ritenuta indebita compensazione di un credito Iva e Irap, derivante dal 2000, annualità in relazione alla quale era stata, ad avviso dell’Amministrazione, omessa la relativa dichiarazione.
In punto di fatto dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa risulta che: 1)avverso la suddetta cartella, NOME COGNOME aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina eccependo la decadenza dei termini di notifica, la carenza di motivazione, l’omessa comunicazione dell’esito della liquidazione nonché dell’avviso bonario , l’illegittimità del controllo automatizzato ai fini del disconoscimento dei crediti, essendo necessario un controllo sostanziale con esito accert ativo e, nel merito, l’infondatezza della pretesa in quanto il credito- mai contestato -era stato esposto nella dichiarazione dei redditi per l’anno 200 0 (che non poteva considerarsi omessa essendo stata , nonostante l’occorso errore informatico, trasmessa
dall’intermediario e ricevuta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ) e riportato regolarmente in compensazione in quella per l’anno 2001 ; 2) con sentenza n. 420/01/2007, la CTP lo aveva accolto ritenendo l’avvenuta esposizione nella dichiarazione per il 2000 -che risultava essere stata presentata -del credito, mai contestato, portato in compensazione nella dichiarazione successiva; l’illegittimità della procedura automatizzata, essendo necessario un controllo sostanziale, con emissione di avviso di accertamento nonché la tardività della notifica della cartella, essendo scaduto il relativo termine , considerando l’avvenuta presentazione della dichiarazione, alla data del 31.12.2005; 3) avverso la sentenza di prime cure, l’Ufficio aveva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Palermo, deducendo la legittimità della procedura automatizzata non avendo il contribuente prodotto prova documentale idonea a dimostrare la regolarità della trasmissione e ricezione telematica della dichiarazione relativa al 2000 nonché la tempestività della notifica della cartella medesima; 4) aveva controdedotto il contribuente chiedendo la conferma della decisione di primo grado; 5) con sentenza n. 549/27/2016, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, accoglieva l’appello dell’Ufficio confermando la legittimità del la cartella.
3. In punto di diritto, la CTR ha affermato che: 1) il contribuente non aveva prodotto prova documentale idonea a comprovare la regolarità della trasmissione e della ricezione in via telematica della dichiarazione relativa al 2000; 2) era legittima la procedura automatizzata di verifica da parte dell’Ufficio dei dati indicati nella dichiarazione per il 2001 (MU 2002) con quelli in proprio possesso; 3) la comunicazione, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, era stata eseguita (non essendo il termine obbligatorio) ed era comunque obbligatoria solo nell’ipotesi di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; 4) era tempestiva la notifica, in data 27.4.2006, della cartella di pagamento, essendo avvenuta entro il quarto anno a quello di presentazione della dichiarazione (2002) ai sensi dell’art. 1, comma 5 -bis, della legge n. 156/2005.
4.Avverso la suddetta sentenza, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE  resiste  con  controricorso illustrato  da  successiva memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.8 del DPR n. 322/1998, 19 del DPR n. 633/1972, 10 della legge n. 212/2000 nonché degli artt. 17 della Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), 178, 179 Direttiva 2006/112, in materia di Iva, per avere la CTR, nel ritenere legittima la cartella impugnata, negato al contribuente l’esercizio del diritto di detrazione dell’eccedenza Iva in contrasto con il principio di diritto affermato da Cass., a sezioni unite, n. 17756 ( recte n. 17757) del 2016, non potendo essere tale diritto pregiudicato dall’omissione della dichiarazione in caso di rispetto di tutti i requisiti sostanziali dell’operazione sottostante. In particolare, nella specie, come dedotto nel ricorso introduttivo e confermato nella sentenza della CTP, nonché ribadito nelle controdeduzioni in appello, il credito relativo all’anno 2000, portato in compensazione nella dichiarazione per il 2001 non risultava contestato (derivando tale eccedenza dall’acquisto dell’automezzo con cui lo stesso svolgeva l’attività di autotrasportatore); peraltro, lo stesso risultava essere stato detratto nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui era sorto.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio quale era l’avvenuta ricezione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della dichiarazione dei redditi per l’anno 2000. In particolare: 1) il ricorrente aveva eccepito nei gradi di merito l’avvenuto invio, anche se con modalità non corrette, della dichiarazione dei redditi per il 2000 da parte dell’intermediario e la ricezione della stessa da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; 2) la dichiarazione Iva 2000
risultava tra i documenti ricevuti dall’RAGIONE_SOCIALE presso l’anagrafe tributaria dell’Amministrazione ; 3) in allegato alle controdeduzioni in appello il contribuente aveva depositato la sentenza della CTP di Palermo n. 419/3/2005 (di annullamento della sanzione irrogata in capo al l’intermediario per l’erroneo invio), passata in giudicato in cui erano stati accertati incidentalmente l’avvenuta trasmissione e ricezione della dichiarazione relativa all’anno 2000; 4) presso l’anagrafe tributaria telematica del contribuente risultava presentata la dichiarazione Iva per l’anno 2000. Pertanto, il fatto controverso e decisivo dell’avvenuta ricezione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE della dichiarazione dei redditi per il 2000 costituiva una circostanza decisiva in grado, qualora valutata, di sovvertire l’esito del giudizio.
3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis del DPR n. 600/73, 54bis del DPR n. 633/72 e 6, comma 5, della legge n. 212/2000 per avere la CTR ritenuto legittima la procedura automatizzata sebbene il disconoscimento dell’eccedenza d’imposta non potesse avvenire mediante liquidazione automatica essendo necessaria la notifica di un apposito motivato avviso di accertamento (è richiamata Cass. n. 5318 del 2012); la procedura automatizzata poteva essere adottata soltanto nell’ipotesi di controllo cartolare della dichiarazione, non già per risolvere questioni giuridiche o esaminare atti diversi dalla dichiarazione; in particolare, anche la sentenza prodotta in giudizio della CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina (n. 936/02/2016 riguardante altro cliente dell’intermediario al quale era stato ugualmente contestato l’omesso invio della dichiarazione) passata in giudicato, aveva rilevato la non utilizzabilità della procedura automatizzata per contestare al contribuente la detrazione di un’eccedenza Iva maturata in annualità per la quale non era stata presentata la dichiarazione annuale in quanto fattispecie non concretante un errore materiale.
4.Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36ter del DPR n. 600/73 e 54bis del DPR n. 633/72e 6, comma 5, della legge n. 212/2000 nonché 2, comma 2, del
d.lgs. n. 462/1997 per avere la CTR ritenuto legittima la cartella in questione ancorché fosse mancato l’invio della comunicazione di irregolarità di cui agli artt. 36bis cit. e 54bis cit. e/o del c.d. avviso bonario di cui all’art. 6, comma 5, RAGIONE_SOCIALE Statuto, pur sussistendo rilevanti incertezze sull’avvenuto invio della dichiarazione nonché sull’utilizzo del credito da richiedere; al riguardo, ad avviso della ricorrente, diversamente da quanto asserito dal giudice di appello circa l’avvenuta comunicazione, dai ‘dettagli degli addebiti’ in cartella non risultava l’indicazione di alcuna data di invio della detta comunicazione , prevista a pena di nullità.
5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la  nullità  della  sentenza  per  violazione  dell’art.  112  c.p.c.  per  avere  la  CTR omesso  di  pronunciare  sull’eccezione  di  difetto  di  motivazione  della  cartella sollevata dal contribuente nel ricorso introduttivo e ribadita nelle controdeduzioni in appello.
6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 25 del DPR n. 602/73 per avere la CTR rigettato l’eccezione – sollevata nei gradi di merito- di tardività di notifica della cartella in data 27 aprile 2006 in applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 1, comma 5 -bis della legge n. 156/2005 (entro il quarto anno dalla presentazione della dichiarazione nel 2002) sebbene tale norma non potesse operare trattandosi di contestazione relativa a dichiarazione omessa.
7.Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.
7.1. La controversia involge la legittimità di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per il 2001 (MU 2002) con la quale, per quanto ancora di interesse, era stato disconosciuto il credito d’imposta utilizzat o in compensazione e riportato dall’annualità 2000 in relazione alla quale veniva ritenuta dall’Amministrazione omessa la presentazione della relativa  dichiarazione  (per  mancata  ricezione  della  stessa  trasmessa  da  un intermediario).
7.2. In punto di fatto, va puntualizzato che: 1) come si evince dallo stralcio del ricorso introduttivo riportato in ricorso, il contribuente – oltre ad eccepire l’illegittimo utilizzo della procedura automatizzata, il mancato invio della comunicazione di irregolarità e dell’avviso bonario, il difetto di motivazione della cartella e la decadenza per tardività della notifica di quest’ultima – aveva dedotto, contestando nel merito la legittimità della cartella medesima, di avere riportato in compensazione nella dichiarazione per il 2001 (MU2002) un’eccedenza di imposta, esposta nella dichiarazione per l’annualità 2000 (regolarmente ricevuta dall’Uf ficio nonostante la non corretta modalità informatica utilizzata dall’intermediario) e mai contestata dall’Amministrazione ; 2) nella sentenza di primo grado, la CTP, nell’accogliere il ricorso – oltre a statuire in ordine all’illegittimità della procedura automatizzata utilizzata e alla decadenza per tardività di notifica della cartella – aveva ritenuto, nel merito, illegittima la iscrizione a ruolo avendo il contribuente diritto a compensare nella dichiarazione per il 2001 (MU 2002) un’eccedenza di imposta ‘ non contestata e sottoposta a verifiche ‘ riportata dal 2000, annualità in relazione alla quale la relativa dichiarazione, trasmessa dall’intermediario, era stata regolarmente ricevuta dall’Amministrazione (v. stralcio della sentenza della CTP in ricorso pagg. 4 e 10); 3) con l’atto di appello, l’Ufficio aveva dedotto la regolarità della procedura automatizzata, la tempestività della notifica della cartella alla luce della legge n. 156/2005, e la fondatezza del recupero risultando la dichiarazione per l’an no 2000 omessa ( v. sentenza impugnata e controricorso pag.4); 4) nelle controdeduzioni in sede di gravame, il contribuente aveva ribadito le difese spiegate in primo grado (v. controdeduzioni allegate al ricorso).
7.3.Nella sentenza impugnata, la CTR ha ritenuto legittima la cartella impugnata in quanto -oltre all’asserita legittimità della procedura automatizzata, all’invio della  comunicazione  ex  art.  6,  comma  5,  della  legge  n.  212/2000  e  alla tempestività della notifica della cartella -nel merito, era fondata la ripresa del credito portato in compensazione non avendo il contribuente fornito prova circa la regolarità della ricezione in via telematica della dichiarazione relativa al 2000.
7.4.Posto quanto sopra, va ricordato che le Sezioni Unite, con pronuncia n. 17757 dell’8 settembre 2016, hanno affermato che «la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili» (nello stesso senso, Cass., sez. 5, n. 15459 del 2018; Cass., Sez. 6 – 5, n. 8131 del 2018;Sez. 5, n. 4392 del 2018; Sez. 5, Sentenza n. 2588 del 2024).
7.5.Il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione; la sussistenza di tali requisiti esclude, dunque, la rilevanza dell’assenza di quelli formali, ivi comprese le liquidazioni periodiche, purché sia rispettata la cornice biennale prevista dall’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’esercizio del diritto di detrazione (secondo le precisazioni espresse, in particolare, da Cass. 28 luglio 2015, n. 14767, e confermate, tra le altre, da Cass. 3 marzo 2017, n. 5401; a tale cornice biennale hanno fatto espresso riferimento, nel dettare il principio di diritto, le sezioni unite con la sentenza in precedenza richiamata, nella parte in cui hanno precisato, al punto 5.8., che essa identifica «il rilievo generale e interno» che governa l’esercizio del diritto di detrazione). Non c’è, invece, necessità di procedere ad accertamento induttivo, in quanto l’Amministrazione non può pretendere la restituzione di somme per ragioni di pura forma senza addurre rilievi sulla loro
effettiva spettanza. Principio, questo, che è coerente con la giurisprudenza unionale, secondo cui «il principio fondamentale di neutralità dell’ Iva esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi» e che «l’amministrazione finanziaria, una volta che disponga RAGIONE_SOCIALE informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimi», in quanto «i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, quali previsti all’art. 17 della sesta direttiva» (così, Corte Giust., 11 dicembre 2014, RAGIONE_SOCIALE; più recentemente, Corte Giust., 15 novembre 2017, COGNOME; Corte Giust., 15 settembre 2016, Senatex).
7.6.Nella fattispecie in esame, il diritto alla detrazione afferiva ad un credito di imposta – non contestato- sorto nel periodo di imposta 2000 e utilizzato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta 2001, entro il termine biennale di cui alla citata previsione normativa; pertanto, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove- come nel caso di speciepur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili» (da ultimo, Cass. n. 7999 del 21 marzo 2019; Sez. 5, Ordinanza n. 4978 del 2021).
7.7.A tali principi non si è attenuta la CTR nel ritenere legittimo, nel merito, il recupero con la cartella impugnata del credito d’imposta portato in compensazione nella dichiarazione per il 2001 ( MU 2002) per  non essere stata provata dal contribuente la ricezione della dichiarazione relativa al periodo di
maturazione (2000) sebbene si trattasse di un’eccedenza di imposta incontestata e detratta nel rispetto della c.d. cornice biennale.
8.In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, con accoglimento del ricorso originario avverso la cartella.
 Essendosi  consolidata  la  giurisprudenza  di  legittimità  successivamente  al deposito della sentenza di appello, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q. M.
La  Corte accoglie  il  primo  motivo  di  ricorso,  assorbiti  i  restanti,  cassa  la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie  il  ricorso  originario  del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro  2.400,00  per  compensi,  euro  200,00  per  esborsi,  oltre  15%  per  spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 24 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME