Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5164 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5164  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 6463/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Riscossione
-intimata – avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale  della Sicilia n. 7644/15/2022, depositata il 16.09.2022.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  3  dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Ragusa rigettava il ricorso proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA,  emessa  a  seguito  di  controllo  automatizzato
Oggetto: Tributi – controllo automatizzato – credito IVA inesistente – comunicazione di irregolarità
sulla dichiarazione Modello NUMERO_DOCUMENTO (per l’anno di imposta 2015) , con la quale era stato recuperato un credito IVA, ritenuto inesistente, in quanto derivante dalla dichiarazione dei redditi Modello NUMERO_DOCUMENTO 2015 (relativa all’anno d’imposta 2014), omessa, essendo stata presentata oltre il previsto termine ordinario;
 con  la  sentenza  in  epigrafe  indicata,  la  Commissione  tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dalla contribuente, osservando, per quanto qui rileva, che:
-l’eccezione riguardante l’omessa notificazione dell’atto prodromico alla cartella esattoriale impugnata e, segnatamente, della comunicazione di irregolarità, proposta dalla contribuente nel ricorso introduttivo e riproposta con l’atto di appello, era fondata e assorbente di ogni altra questione, in quanto detta comunicazione non era agli atti del processo e la prova del suo invio non poteva ricavarsi dalla semplice menzione, nella cartella di pagamento, della sua data di consegna;
-l’invio della preventiva comunicazione di irregolarità era obbligatorio, perché  il  recupero  dell’IVA  era  controverso  o  non derivava da un mero controllo formale;
-l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
 la  contribuente e l’RAGIONE_SOCIALE  riscossione  rimanevano intimati.
CONSIDERATO CHE
 Con l’unico  motivo di  ricorso,  l ‘RAGIONE_SOCIALE  ricorrente denuncia  la violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ,  in  relazione  all’art.  360,  comma  1,  n.  3) cod.  proc.  civ.,  per avere la CTR errato nel ritenere necessario, nel caso di liquidazione automatizzata,  il  previo  invio  della  comunicazione  di  irregolarità, senza considerare che l’Ufficio non aveva disconosciuto alcuna
eccedenza d’imposta di anni precedenti, ma aveva solamente preso atto  che  la  contribuente  non  aveva  documentato  contabilmente  il credito  IVA  riportato  nel  Modello  unico  2016  (riguardante  i  redditi dell’anno 2015), derivante dalla dichiarazione omessa  dell’anno precedente (Modello unico 2015, relativa ai redditi dell’anno 2014) ;
il motivo è fondato;
secondo il costante orientamento di questa Corte, l’art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36bis d.P.R. n. 600/1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest’ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento, sicché in tale ipotesi non è dovuta la comunicazione di irregolarità ( ex plurimis , Cass. 30 giugno 2021, n. 18405);
-l’utilizzo in compensazione di un credito di imposta ritenuto dall’Amministrazione inesistente, in quanto riguardante un anno di imposta, in relazione al quale la dichiarazione annuale è stata presentata in ritardo e, quindi, omessa, non comporta alcuna incertezza né un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, trattandosi di una ipotesi sovrapponile all’omesso versamento di quanto dichiarato, poiché la compensazione considerata illegittima equivale al mancato versamento di parte RAGIONE_SOCIALE somme alle scadenze previste (cfr. Cass. n. 10709 del 2019, in motivazione), fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo
d’imposta,  assoggettati  ad  IVA  e  finalizzati  ad  operazioni  imponibili (Cass. Sez. U. n. 17758 dell’8.09.2016);
 la  sentenza  impugnata  non  si  è  attenuta  ai  richiamati  principi, essendosi limitata ad affermare che la preventiva comunicazione era obbligatoria,  in  quanto ‘il  recupero  Iva  è  controverso  e  non  deriva certo da un mero controllo cartolare ‘ ;
 in  conclusione,  il  ricorso  va  accolto  e  la  sentenza  impugnata  va cassata, con rinvio, per nuovo esame, anche sulle questioni ritenute assorbite,  e  per  la  liquidazione  RAGIONE_SOCIALE  spese  di  questo  giudizio  di legittimità,  alla  Corte  di  Giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della Sicilia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e  rinvia, anche  per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità,  alla  Corte  di  Giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della Sicilia, in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 dicembre 2024