Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1661 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5797/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1438/2014 depositata il 14/07/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La contribuente impugnava l’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione ex art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997, concernente l’utilizzo indebito in compensazione di un credito Iva. La sanzione era giustificata dalla mancata presentazione dell’istanza di cui all’art. 8, co. 2 e 3, del d.P.R. n. 542 del 1999 (cd. ‘modello TR’), con conseguente illegittima utilizzazione del meccanismo compensativo.
La CTP di Siena accoglieva il ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente.
La CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rigettava il susseguente appello erariale evidenziando che ‘ il modello TR ha valore meramente informativo ‘, rilevando che ‘ il suo mancato invio non ha prodotto pregiudizio all’attività di controllo ‘, soggiungendo, infine, la’ violazione commessa dalla società contribuente è meramente formale ‘.
Il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE è affidato ad un unico motivo. La contribuente è rimasta intimata.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, dell’art. 8, co. 2 e 3, d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 38 -bis d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR, pur dando atto RAGIONE_SOCIALE circostanza pacifica RAGIONE_SOCIALE mancata presentazione, da parte RAGIONE_SOCIALE società contribuente dell’istanza di compensazione di cui all’art. 3 d.P.R. n. 542 del 1999, ritenuto illegittima l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione posto che l’omissione di una comunicazione meramente ‘informativa’ non sarebbe stata idonea a concretizzare alcun pregiudizio per l’attività di controllo. Il motivo è fondato.
Questa Corte (Cass. n. 28734 del 2017 cit.) ha enunciato il seguente principio di diritto: ” in tema d’IVA, la dichiarazione di cui
al D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3, integra, sin dal momento RAGIONE_SOCIALE sua introduzione e prima ancora RAGIONE_SOCIALE previsione di uno specifico termine per il suo espletamento, un presupposto RAGIONE_SOCIALE compensazione, per cui, pur non escludendo, in presenza RAGIONE_SOCIALE altre condizioni, l’esistenza del credito IVA, suscettibile di rimborso, e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria, giustifica l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, commi 1 e 2 ” (v. anche Cass. n. 11270 del 2022).
La previsione contenuta nel D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, commi 2 e 3, disciplina le modalità per richiedere il rimborso del credito IVA di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38bis , ovvero, in alternativa, la compensazione.
La questione prospettata con il motivo di ricorso in esame attiene alla corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE previsione normativa richiamata, in particolare riguarda la natura condizionante, ai fini dell’ottenimento del rimborso ovvero del corretto esercizio RAGIONE_SOCIALE compensazione, dell’istanza in essa prevista.
Sul punto, questa Corte ha affermato (Cass. n. 33102 del 2019; Cass. n. 28734 del 2017 cit.) che, in tema d’IVA, l’errata utilizzazione RAGIONE_SOCIALE compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito d’imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, poiché comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, per cui è sanzionabile ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13.
Ed invero, la dichiarazione di cui al D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3, contenente i dati richiesti per l’istanza di rimborso, integra un presupposto RAGIONE_SOCIALE compensazione, per cui, pur non escludendo, in presenza RAGIONE_SOCIALE altre condizioni, l’esistenza del
credito IVA, suscettibile, comunque, di rimborso, e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria, giustifica l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, commi 1 e 2. Ciò comporta, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR che la violazione non è formale, ma sostanziale, in quanto incidente sul versamento (Cass. n. 28938 del 2020) e che la condotta è sanzionabile secondo quanto previsto dall’art. 13, cit., poiché si traduce in un mancato versamento dell’imposta.
Preme, inoltre, precisare che quanto rilevato vale sin dal momento dell’introduzione di tale adempimento con il D.P.R. n. 435 del 2001 ed ancora prima RAGIONE_SOCIALE previsione di uno specifico termine per il suo espletamento con il D.P.R. n. 126 del 2003, attesa la funzione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione, strumentale a controlli di tipo sostanziale. La sentenza del giudice del gravame non è dunque conforme alla suddetta linea interpretativa, sicché il motivo di ricorso in esame è fondato.
In ultima analisi, il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello e il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa per un nuovo esame alla CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che procederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio alla CTR RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione