Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27813 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27813 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14822/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 9742/2018 depositata il 13/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Caserta che aveva respinto il suo ricorso contro la cartella di pagamento
emessa per omesso versamento di IVA per il 2013 la cui dichiarazione era stata presentata nel 2016.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania ha accolto il gravame, fondato sulla ricorrenza di un credito IVA per il 2012, respingendo l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dall’RAGIONE_SOCIALE e ritenendo fond ato il ricorso in quanto, sulla scorta del pronunciamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di questa Corte n. 17757/2016, la mancata presentazione della dichiarazione non precludeva il diritto al credito IVA la cui sussistenza non era stata contestata.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione fondato su un motivo.
Ha resistito con controricorso la contribuente.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, in quanto il principio di non contestazione era stato erroneamente applicato dalla CTR in mancanza di documentazione comprovante la ricorrenza del credito ch e la parte aveva l’onere di produrre.
Il motivo è inammissibile e, comunque, è infondato.
Va premesso che «la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale
automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso , che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Cass. n. 17757 del 2016, enfasi aggiunta; Cass. n. 8131 del 2018).
In questo caso – in cui la stessa RAGIONE_SOCIALE ammette che l’omessa pres entazione della dichiarazione IVA «era stata emendata in giudizio» (v. pag. 5 del ricorso) dalla contribuente, la quale aveva prodotto ulteriore documentazione (comunicazione annuale dati IVA del 26.2.2013, contenente il credito del 2012, avviso di accertamento del 2017 in cui l’Ufficio d ava atto di aver riscontrato i dati di cui alla dichiarazione IVA del 2013, v. controricorso) – l a CTR ha ritenuto l’«esistenza contabile» del credito, aggiungendo che l’RAGIONE_SOCIALE si era limitata ad eccepire la circostanza, di rilievo formale, della mancata presentazione in termini della dichiarazione IVA.
La doglianza, quindi, tende a rimettere in discussione la valutazione dei mezzi di prova, non censurabile in sede di legittimità e, comunque, è infondata perché, a fronte di riscontri documentali del credito IVA, la contestazione dell’RAGIONE_SOCIALE, limitata al dato formale della mancata presentazione della dichiarazione in termini, non poteva precludere la decisione della CTR, in linea con quanto previs to dall’art. 115 c.p.c. secondo cui possono essere posti a fondamento della decisione i fatti «non specificamente contestati».
Le spese, liquidate come in dispositivo, devono essere regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27/09/2023.