Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33510 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33510 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
Oggetto:
Iva -detraibilità -operazioni esenti -pro rata -locazione di immobili
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19557 del ruolo RAGIONE_SOCIALE dell’anno 201 4 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, per procura speciale in atto pubblico del 30 maggio 2014 allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 176/37/13, depositata in data 11 giugno 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 dal relatore NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Fatti di causa
D all’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva notificato a RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 200 3, aveva disconosciuto il credito Iva richiesto a rimborso ed al recupero della differenza dovuta; avverso l’atto impositivo RAGIONE_SOCIALE aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma; avverso la decisione del giudice di primo grado la società aveva proposto appello.
La Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l ‘appello , in particolare ha ritenuto che: l’avviso di accertamento era sufficientemente motivato; la circostanza che RAGIONE_SOCIALE aveva presentato la dichiarazione integrativa di cui all’art. 9, legge n. 289/2002, ai fini della definizione automatica per gli anni pregressi, non era preclusiva del potere dell’amministrazione finanziaria di contestare il credito vantato dalla società e portato in parte in compensazione ed in parte chiesto a rimborso nell’ anno successivo a quello cui si riferiva la definizione agevolata; non vi era stata una indebita rettifica relativamente ad un esercizio precedente, in quanto l’ufficio si era limitato ad accertare l’esistenza del credito portato in compensazione ed in parte chiesto a rimborso per l’anno 2003 esaminando la dichiarazione dalla quale era scaturito il medesimo credito, avendo proceduto ad un controllo sostanziale sulla
dichiarazione dell’anno successivo; non poteva essere seguita la tesi di RAGIONE_SOCIALE secondo cui la stessa non svolgeva attività di locazione di immobili e dunque realizzando operazioni esenti e quindi estranei dal calcolo del prorata di detraibilità, tenuto conto del fatto che l’acquisto dell’immobile era strettamente collegato alla sua potenzialità reddituale conseguente alla successiva locazione.
RAGIONE_SOCIALE ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso.
Fissata la causa per la trattazione in pubblica udienza, il pubblico ministero depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, peraltro, era rinviata a seguito del l’avvenuta rimessione innanzi alle Sezioni Unite della questione in rilievo nel giudizio.
Successivamente, fissata adunanza camerale, la comunicazione degli avvisi d’udienza non andava a buon fine atteso il decesso di uno dei patrocinanti e la cessazione dall’Albo dell’altro; la società, inoltre, dismetteva le sue attività in Italia trasferendos i all’estero, in Panama, ove, pertanto, era operata la notifica direttamente alla parte in via consolare.
Ragioni della decisione
In via preliminare va dato che la notifica dell’avviso d’udienza , effettuata ai sensi dell’art. 142, primo comma , cod. proc. civ. atteso il mancato buon esito RAGIONE_SOCIALE notifiche pregresse, è andata a buon fine, con avvenuta spedizione della raccomandata alla società in data 31 luglio 2025 e consegna, in pari data, di altra copia al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma, per la trasmissione al Ministero degli Affari Esteri per la consegna al destinatario.
Occorre sottolineare, sul punto, che con lo RAGIONE_SOCIALE panamense non sussistono accordi di cooperazione o convenzioni internazionali in materia di notifica.
Ne deriva che, a fronte dell’impossibilità di eseguire la notifica secondo modalità convenzionali, nella specie inesistenti, è stata avviata la notifica degli atti i.e. del decreto di fissazione dell’udienza unitamente alle ordinanze interlocutorie precedentemente adottate, emessi da questa Corte, legalizzati con Apostille e tradotti in spagnolo da un traduttore pubblico autorizzato -mediante ricorso alla procedura prevista da ll’art. 142, primo comma, cod. proc. civ. , sicché la notificazione si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione, dunque, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, per il 10 settembre 2025.
1.1. Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione di parte ricorrente di cui alla memoria di improcedibilità del controricorso per tardività.
A i sensi dell’art. 370, cod. proc. civ., la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, cioè dalla scadenza del termine di giorni venti dalla notificazione del ricorso da parte del ricorrente.
Occorre precisare che, con riferimento alla verifica della tempestività della notifica del controricorso, e dunque ai fini della valutazione del dies a quo , trovano applicazione le pronunce della Consulta in tema di perfezionamento della notificazione (C. Cost. 24.3.2004, n. 107; C. Cost. 23.1.2004, n. 28; C. Cost. 26.11.2002, n. 477), sicché il termine di quaranta giorni decorre, con riferimento alla controricorrente, dalla avvenuta ricezione della notificazione del ricorso nei suoi confronti (Cass. civ., 28 dicembre 2006, n. 27596), posto che
è solo da quel momento che il controricorrente ha contezza dell’atto ed è posto in condizione di apprestare le proprie difese.
Dalla documentazione prodotta si evince che il ricorso è stato spedito il 14 luglio 2014 e ricevuto il 16 luglio 2014 e la controricorrente ha spedito il controricorso in data 10 ottobre 2014, con successiva consegna in data 14 ottobre 2014.
Tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge n. 742/1969, nel testo ratione temporis applicabile, il termine di costituzione della controricorrente doveva avvenire entro il 10 ottobre 2014.
Poiché la notifica del controricorso è avvenuta il giorno 10 ottobre 2014, lo stesso è stato proposto entro il termine di decadenza, sicché è da considerarsi tempestivo.
Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti.
In particolare, RAGIONE_SOCIALE lamenta che il giudice del gravame, nel suo percorso motivazionale, non avrebbe in alcun modo dato risposta alle diverse ragioni di contestazione da essa prospettate, sia in primo grado che in atto di appello, relative, in particolare: al fatto che in sede di verifica della dichiarazione Iva per l’anno 2003, non era consentita la rettifica ai sensi dell’art. 54, d.P.R. n. 633/1972, dovendo essere effettuata su ogni dichiarazione annuale, sicché la rettifica del credito risultante dalla dichiarazione 2002 doveva essere effettuata con riferimento a tale esercizio e non a quello successivo; al fatto che il credito Iva derivante dalla dichiarazione 2002 era stato inserito nella dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 9, legge n. 289/ 2002, e, quindi, si era consolidato; infine, al fatto che il credito Iva proveniente dall’esercizio 2001, riportato a nuovo nell’esercizio 2002, doveva
essere rimborsato, in quanto la società non svolgeva come attività principale quella di locazione di immobili.
Sulla base di tali circostanze, parte ricorrente lamenta che il giudice del gravame non avrebbe motivato sulle ragioni di censura da essa prospettate né avrebbe ritenuto di dovere aderire alla statuizione del giudice di primo grado, basandosi su presupposti non rispondenti alla vicenda in contestazione, senza prendere in considerazione nessuna RAGIONE_SOCIALE argomentazioni o produzioni documentali proposte dalla società.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Va precisato, in primo luogo, che, secondo il costante orientamento di questa Corte l’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., nel testo novellato dal l’art. 54, decreto -legge n. 83/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione ed è pertanto denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23746; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014 n. 8053).
Con riferimento al caso di specie, il giudice del gravame ha chiaramente argomentato in ordine alle specifiche questioni prospettate dalla società, prendendo in esame i fatti sui quali si era fondata la ragione di contestazione dell’amministrazione finanzia ria ed
ha ritenuto, secondo un argomento logico argomentativo adeguato, che le doglianze della ricorrente non fossero fondate.
In ordine a tali ragioni della decisione, parte ricorrente non evidenzia alcun fatto, principale o secondario, non tenuto in considerazione dal giudice del gravame che, se considerato, avrebbe potuto condurre a una diversa decisione.
In particolare, con riferimento alla questione relativa alla mancanza del potere di rettifica del credito risultante dalla dichiarazione 2002 in sede di verifica della successiva dichiarazione 2003, il giudice del gravame ha precisato che non è precluso all’amministrazione finanziaria di procedere ad una verifica della sussistenza del credito chiesto a rimborso, non trattandosi, in questo caso di rettifica della precedente dichiarazione.
Analogamente deve ritenersi per quanto riguarda la questione relativa al fatto che il credito Iva derivante dalla dichiarazione 2002 era stato inserito nella dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 9, legge n. 289/2002, e, quindi, si era consolidato.
Sul punto, il giudice del gravame ha argomentato precisando che il condono previsto dall’art. 9, legge n. 289/2002 opera una preclusione accertativa solo in relazione ai debiti d’imposta, ma non rende, altresì, incontestabili i crediti vantati dal contribuente e che vengono portati in compensazione nell’anno successivo a quello la cui definizione agevolata si riferisce, sicché rimane integro il potere dell’amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza dei presupposti di credito vantati in un determinato periodo di imposta al fine di verificare la effettiva esistenza, prendendo, in tal modo, in considerazione quanto dichiarato nell’anno precedente .
Infine, con riferimento alla questione relativa allo svolgimento dell’attività di locazione di immobili, il giudice del gravame ha valutato in concreto le modalità di svolgimento della stessa, evidenziando la
circostanza che: la società aveva modificato il proprio statuto un mese prima dell’acquisto, inserendovi anche l’attività di locazione di immobili; la suddetta modifica era in linea con la piena consapevolezza, al momento dell’acquisto, che gli immobili era no oggetto di un contratto di locazione stipulati pochi mesi prima e nel quale la stessa, a seguito dell’acquisto, doveva subentrare .
L a circostanza, dunque, che già al momento dell’acquisto dell’immobile la società aveva ben chiaro che avrebbe dovuto proseguire nel rapporto di locazione, costituiva, secondo il giudice del gravame, ragione di piena consapevolezza della potenzialità reddituale, sicché, correlativamente, si era provveduto a modificare lo statuto estendendo l’attività istituzionale anche a quella di locazione degli immobili.
Il giudice del gravame ha preso espressamente in considerazione le diverse prospettazioni difensive della società, ma ha ritenuto che la esistenza di vincoli giuridici e contrattuali, da cui era derivato un contenzioso protrattosi nel tempo e che aveva consentito alla società di vendere l’immobile solo nel 2007, non potevano costituire ragioni ostative al riconoscimento del fatto che l’attività di locazione rientrava tra le attività istituzionali della società, dunque non poteva ragionarsi in termini di mera occasionalità della stessa, posto che, come detto, l’acquisto era stato compiuto con la piena consapevolezza del successivo utilizzo economico conseguente alla sussistenza del rapporto di locazione.
La RAGIONE_SOCIALE, pertanto, ha chiaramente espresso le ragioni del proprio convincimento, indicando i diversi elementi sulla cui base ha ritenuto di dovere pervenire alla considerazione conclusiva RAGIONE_SOCIALE svolgimento, in modo non occasionale, dell’attività di locazione .
Al suddetto convincimento, inoltre, il giudice d’appello è pervenuto prendendo in considerazione le ragioni addotte dalla società, ma ritenendole non idonee al fine di assumere una diversa decisione.
Non può quindi ragionarsi in termini di vizio della motivazione, come invece postulato dalla ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 9, legge n. 289/2002 e dell’art. 19, d.P.R. n. 633/ 1972.
3.1. Il motivo è infondato.
Lo stesso è articolato su diversi profili di censura.
Il primo profilo di censura attiene alla considerazione che il principio di autonomia dell’imposta impedirebbe all’amministrazione finanziaria di rettificare la dichiarazione Iva per l’anno 2003 facendo riferimento al precedente esercizio.
Sul punto, va osservato, in primo luogo, che lo stesso non tiene conto della ratio della decisione impugnata, avendo il giudice del gravame posto l’attenzione sulla circostanza che nella fattispecie si è trattato di verificare, a seguito della richiesta di rimborso del credito Iva, che lo stesso era esistente, e, al fine di compiere tale verifica, ha dovuto fare riferimento alla dichiarazione dalla quale il credito era sorto.
L a statuizione del giudice del gravame è conforme all’orientamento di questa Corte secondo cui ” In tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad
excepiendum (Sez. U., 15 marzo 2016, n. 5069; Cass. 1° febbraio 2019, n. 3096).
Il principio, dal quale il collegio non ha motivo di discostarsi, è stato nuovamente affermato dalla giurisprudenza successiva di questa sezione (Cass. civ., 31 gennaio 2018, n. 2392), la quale ha, inoltre, negato che in sede di rimborso d’imposta l’Amministrazione finanziaria abbia l’onere di svolgere attività di rettifica della dichiarazione in cui è stato esposto l’asserito credito del contribuente, che dunque non si consolida in mancanza di accertamenti (Cass. civ., 17 giugno 2016, n. 12557).
Di recente, infine, il principio è stato ulteriormente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato il principio secondo il quale ” In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile di iva, l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento ‘ (Sez. U., 29 luglio 2021, n. 21766).
In particolare, è stato precisato che ‘ L’omesso esercizio del potere di controllo non determina, quindi, alcun effetto accertativo del credito vantato, che può derivare soltanto dalla positiva verifica di rispondenza alla realtà di quanto dichiarato (Cass., sez. un., n. 8500/21). Che il credito di cui si discute, anche non dovuto, divenga incontrovertibile soltanto perché è indicato in una dichiarazione non più assoggettabile al potere di accertamento o verifica, striderebbe con la matrice costituzionale dell’azione impositiva, presidiata dai precetti della riserva di legge (art. 23 Cost.), del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), e anche dell’imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) ‘ .
Con il secondo profilo di censura, si evidenzia il fatto che il credito Iva derivante dalla dichiarazione 2002 era stato inserito nella dichiarazione integrativa di cui all’art. 9, legge n. 289/2002, e quindi si sarebbe consolidato.
Sul punto, il giudice del gravame ha correttamente ritenuto che la disposizione agevolativa in esame opera una preclusione accertativa solo in relazione ai debiti di imposta, ma non rende incontestabili i crediti vantati dal contribuente e che vengono portati in compensazione nell’anno successivo a quello in cui la definizione agevolata si riferisce .
La statuizione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ., 3 agosto 2016, n. 16157; 13 novembre 2020, n. 25719) che ha più volte precisato che ‘ la previsione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, elide, in tutto o in parte, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti al potere di accertamento e di contestazione dell’ufficio. In particolare (…) questa corte (Sez. 5, n. 2597 del 2014) ha affermato, richiamandosi anche a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 340 del 2005, che la previsione del cit. comma 9 secondo cui “la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate” debba interpretarsi nel senso che tale definizione non sottrae all’ufficio il potere di contestare il credito esposto dal contribuente )’ .
Infine, con il terzo profilo di censura, parte ricorrente prospetta la ritenuta violazione dell’art. 19, d.P.R. n. 633/1972, in particolare ribadisce la circostanza che l’attività di locazione immobiliare era stata dalla stessa svolta in modo occasionale, dunque non poteva essere considerata un’ attività di impresa ed essere sottoposta al regime del pro-rata, tenuto conto, in particolare, RAGIONE_SOCIALE specifiche condizioni in cui
l’attività era svolta, cioè dell’esistenza di vincoli giuridici (ipoteche) e contrattuali che avevano impedito di svolgere l’attività di vendita .
Il profilo di censura in esame è inammissibile.
La questione che il giudice del gravame doveva definire aveva riguardo alla natura occasionale o meno dell’attività di locazione svolta dalla società.
Sul punto, va chiarito che, in tema di IVA, per verificare se una determinata operazione attiva rientri o meno nell’attività propria di una società, ai fini dell’inclusione nel calcolo della percentuale d’imposta detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cosiddetto “pro rata”), occorre avere riguardo non già all’attività previamente definita dall’atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall’impresa: ai fini dell’imposta, rileva infatti il volume d’affari del contribuente, costituito dall’ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALE cessioni di beni e RAGIONE_SOCIALE prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, e quindi l’attività in concreto esercitata.”
A tal fine, pertanto, oltre agli atti che tipicamente esprimono il raggiungimento del fine produttivo enunciato nell’atto costitutivo dell’ente, occorre avere riguardo anche a quelle attività ulteriori che si raccordino con detto fine secondo parametri di regolarità causale, o che siano comunque ad esso legate da un nesso di carattere funzionale non meramente occasionale (Cass. civ., 25 febbraio 2020, n. 5016; Cass. civ., 9 marzo 2016, n. 4613).
N el caso in esame, il giudice del gravame ha escluso che l’attività di locazione dovesse essere considerata di natura occasionale e, a tal proposito, ha valorizzato non solo quanto risultante dall’atto costitutivo, cioè il fatto che anche l’attività di locazione era stata in esso inserita, ma la stessa coesistenza temporale tra il momento dell’acquisizione del bene e la esistenza di un rapporto contrattuale già
in essere di cui la società era consapevole al momento dell’acquisto dell’immobile .
Sotto tale profilo ha correttamente ritenuto che non poteva ragionarsi in termini di occasionalità dell’attività di locazione, e tale considerazione è corretta alla luce degli elementi valorizzati dal giudice del gravame, posto che l’occasionalità presuppon e la mancanza di un rapporto di regolarità causale con l’attività principale, oltre che una stretta correlazione funzionale con l’attività principale svolta dalla società, mentre il giudice del gravame ha posto l’attenzione, come detto, sul fatto che la locazione degli immobili aveva costituito la conseguenza necessaria dell’acquisto degli immobili, posto che ‘ la decisione di acquisto dell’immobile era collegata alla sua potenzialità reddituale’ e che ‘ solo un mese prima dell’acquisto l’appellante aveva proceduto alla modifica del proprio statuto, inserendo fra le sua attività istituzionali anche quella di locazione di immobili’ .
La CTR, pertanto, ha statuito facendo corretta applicazione dei suesposti principi, avendo fatto riferimento non solo al dato formale del contenuto RAGIONE_SOCIALE statuto, ma anche alla ricostruzione della fattispecie concreta, affermando, di conseguenza, la rilevanza RAGIONE_SOCIALE svolgimento dell’attività locativa nell’ambito dell’attività di impresa della società.
In realtà, con il presente profilo di censura parte ricorrente contesta la diversa rilevanza attribuita dal giudice del gravame alle circostanze impeditive, secondo la tesi di parte ricorrente, della immediata vendita degli immobili a seguito dell’acquisto, ma si tratta, a ben vedere, di una non consentita richiesta di rivalutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto già prese in considerazione nella sentenza censurata.
4. In conclusione, il primo motivo è inammissibile, il secondo infondato, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della controricorrente.
Si dà atto , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite che si liquidano in € 10.700,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME