Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 931 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 931 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
Oggetto: Iva -compensazione crediti d’imposta
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17453/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza n. 898/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 21/2/2023.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME .
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma l’atto di recupero n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate aveva proceduto al recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione nell’anno 2018, per un ammontare complessivo pari ad euro 128.154,66, nonché all’irrogazione di una sanzione pari al 100% degli importi compensati. L’Ufficio aveva ritenuto indebita la compensazione perché i crediti erano, in parte, di titolarità di un soggetto terzo che aveva proceduto all’accollo dei debiti tributari della contribuente, in parte, privi di adeguata giustificazione.
Il Giudice di prime cure respinse il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio respinse l’appello della contribuente.
Avverso tale ultima pronuncia la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate ha resistito con controricorso.
4. Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380bis c.p.c. in data 13 giugno 2025, in considerazione della rilevata manifesta infondatezza dei tre motivi, la ricorrente con atto depositato in data 16 luglio 2025 ha chiesto la decisione del ricorso, e quindi, ai sensi degli artt. 380bis e 380bis .1 c.p.c., è stata disposta la trattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.
Parte ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 49ter , d.l. n. 223 del 2006 poiché la sentenza impugnata ha escluso l’eccepita decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento una volta decorsi trenta giorni dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE deleghe di pagamento senza disporne la sospensione, ritenendo erroneamente che la disposizione da ultimo citata non sancisca alcuna decadenza a carico dell’amministrazione finanziaria.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Ai sensi dell’art. 37, comma 49ter , d.l. n. 223 del 2006, « L’RAGIONE_SOCIALE entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all’articolo 22 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. (…) ».
La norma delinea una procedura di controllo preventivo che l’amministrazione finanziaria può facoltativamente utilizzare per verificare se l’utilizzo dei crediti in compensazione da parte del contribuente sia o meno corretto. La procedura, che ha inizio con un atto mediante il quale l’Ufficio dispone la sospensione fino a trenta giorni RAGIONE_SOCIALE deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 ss. d.lgs. n. 241/1997 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, può avere due diversi esiti: – o dal controllo emerge il corretto utilizzo del credito (situazione, questa, a cui la legge equipara il vano decorso del termine di trenta giorni senza che l’amministrazione abbia comunicato alcunché), e allora la delega è eseguita, con relativa sistemazione contabile; – o dal controllo risulta una compensazione indebita, e allora la delega di pagamento viene scartata e le compensazioni cui essa è finalizzata non hanno esecuzione e non possono formare oggetto di contabilizzazione.
Come si vede, la procedura di cui trattasi, meramente facoltativa e il cui ambito applicativo è circoscritto a quelle compensazioni che sulla base di una prima valutazione l’Ufficio ritiene possano presentare profili di rischio, ha lo scopo di evitare, in chiave eminentemente inibitoria, l’attuazione pratica della compensazione: scopo che viene realizzato ponendo nel nulla la delega con la quale l’interessato intenda procedere ad una compensazione indebita. In questo caso, dunque, l ‘intervento dell’Ufficio si colloca, per così dire, ‘ a monte ‘ , impedendo che la compensazione dedotta (indebitamente) dal contribuente possa essere ‘materialmente’ eseguita, cioè avere un concreto seguito contabile.
2.2. La disciplina ora descritta, come detto volta a prevenire il prodursi degli effetti (o, almeno, di alcuni degli effetti) di un illecito tributario, non tocca in alcun modo il potere impositivo dell’amministrazione finanziaria, che questa può esercitare ex post , nei ben più ampi termini decadenziali previsti dalle pertinenti disposizioni normative, al fine di recuperare i tributi evasi in conseguenza di un omesso versamento dovuto ad un’indebita compensazione di crediti.
2.3. In definitiva, la tesi della ricorrente secondo cui l’art. 37, comma 49ter , d.l. n. 223 del 2006 avrebbe introdotto uno stringente termine decadenziale di trenta giorni per l’esercizio del potere di accertamento da parte dell’Ufficio è in contrasto sia con la ratio della disposizione, che è quella di attribuire all’amministrazione un ulteriore strumento di controllo preventivo che lascia però intatto l’ordinario potere di recupero dell’Ufficio, sia con la lettera della norma, che non sancisce espressamente alcun effetto decadenziale (sull’impossibilità di attribuire a un termine natura decadenza ove tale qualificazione non sia espressamente prevista dalla legge o, comunque, non possa desumersi in via interpretativa in modo univoco cfr. Cass., sez. un., n. 3760/2024).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 212 del 2000 perché la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che, in caso di accollo negoziale del debito d’imposta, non sia consentito opporre in compensazione i crediti dell’accollante. Secondo la ricorrente la conclusione cui sono giunti i giudici d’appello è valida soltanto per le compensazioni dedotte dopo l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2020, dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, norma che tuttavia dispone solo per l’avvenire e non può pertanto applicarsi alle compensazioni per cui è causa, effettuate nell’anno 2018.
4. Il motivo è infondato.
4.1. Deve qui darsi seguito al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui in tema di compensazione di obbligazioni tributarie, l ‘ accollo negoziale di debiti erariali assume efficacia di accollo interno nei confronti dell ‘ amministrazione finanziaria, per cui soggetto debitore nei confronti dell ‘ erario resta sempre l ‘ accollato; ne deriva che, anche relativamente a crediti e debiti d ‘ imposta afferenti alla medesima annualità, l ‘ assenza del presupposto dell ‘ identità soggettiva, già prescritto dall’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, comporta che, anche per le annualità precedenti l ‘ entrata in vigore dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 157 del 2019, né l ‘ accollante può compensare con i propri crediti d ‘ imposta i debiti tributari erariali negozialmente accollati, né l ‘ accollato può pretendere dall ‘ erario che i propri debiti si compensino con i crediti d’imposta dell ‘ accollante (Cass. n. 3930/2025; nello stesso senso v. anche Cass. n. 23934/2024).
4.2. In altri termini, l’ art. 1, comma 2, d.l. n. 124 del 2019, lungi dall’avere una portata innovativa in senso contrario alla compensazione, non fa altro che sancire espressamente la non compensabilità già in precedenza vigente; non compensabilità che trova la sua spiegazione di fondo in una giurisprudenza risalente già a Cass., sez. un., n. 28162/2008 in base alla quale « nel caso di accollo negoziale del debito di imposta, è nullo l’avviso di mora relativo a un debito tributario in relazione alla tardiva presentazione della denuncia IVA, notificato ai debitori accollanti, poiché la disposizione di cui all’art. 11, comma 1 del d.l. n. 151 del 1991 trova applicazione nelle ipotesi di solidarietà tributaria, mentre la volontaria assunzione dell ‘ impegno di pagare le imposte non determina, per l ‘ accollante, l ‘ assunzione della posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma solo quella di obbligato in forza del titolo negoziale ».
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471
del 1997, poiché il Giudice d’appello, nel ritenere corretta l’applicazione della sanzione nella misura del 100%, anziché in quella del 30%, del credito indebitamente utilizzato, ha erroneamente ritenuto che il fatto cui era collegata la sanzione consistesse nell’utilizzo di un credito inesistente, mentre si trattava più propriamente di un credito non spettante.
6. Il motivo è infondato.
6.1. Prima RAGIONE_SOCIALE modifiche normative apportate al d.lgs. n. 74 del 2000 dall’art. 1 d.lgs. n. 87 del 2024, questa Corte, nell’individuare il trattamento sanzionatorio applicabile a chi abbia proceduto indebitamente alla compensazione di crediti o eccedenze d’imposta, trattamento per legge differenziato a seconda che vengano in rilievo ‘credit i inesistenti’ o ‘crediti non spettanti’, ha avuto modo di chiarire che è applicabile la sanzione di cui all ‘ art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008, vigente ratione temporis , ovvero, se più favorevole, quella prevista dall ‘ art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza, alla luce anche dell ‘ art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015, allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l ‘ inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36bis e 36ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all ‘ art. 54bis d.P.R. n. 633 del 1972. È stato altresì precisato che ove sussista il primo requisito ma l ‘i nesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall ‘ art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall ‘ art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile (Cass., sez. un., n.
34452/2023; per un’analoga distinzione tra ‘crediti inesistenti’ e ‘credit i non spettanti’ v. anche Cass., sez. un., n. 34419/2023).
L ‘ art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997, nella formulazione applicabile ratione temporis , è chiaro sul punto dove precisa che il credito è inesistente quando manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo «e» tale inesistenza non sia riscontrabile con controlli cd. automatizzati o formali. L’uso della congiunzione «e» rivela la necessaria contitolarità dei due requisiti -quello strutturale interno correlato ai singoli crediti e quello strutturale esterno di portata generale -per la costruzione della nozione e l’applicazione del regime più severo, che resta circoscritto alle fattispecie di maggiore gravità e offensività. Il corollario è che, in assenza di uno dei due requisiti, il credito, ai fini qui in rilievo, non può qualificarsi come inesistente: non importa che il credito sia carente di elementi costitutivi o sia ‘non reale’ se tale inesistenza è agevolmente rilevabile, restando la vicenda, in tale ipotesi, soggetta al regime giuridico ordinario e meno afflittivo.
6.2. Sulla base RAGIONE_SOCIALE coordinate ermeneutiche dianzi indicate, i crediti dedotti in compensazione dalla ricorrente nel caso di specie erano senz’altro qualificabili come inesistenti: il credito Iva perché risultante non giustificato e perché la sua inesistenza non poteva essere riscontrata in sede di controlli formali o automatizzati, essendo piuttosto emersa dopo il mancato riscontro del contribuente all’invito dell’Ufficio di produrre documentazione giustificativa; il credito dell’accollante perché privo, sotto il profilo soggettivo, di uno dei presupposti costitutivi per la sua insorgenza in capo alla contribuente e perché la sua inesistenza non poteva certo emergere da un controllo formale della dichiarazione, tanto che essa è stata riscontrata tramite l’esame RAGIONE_SOCIALE indicazioni fornite dalla contribuente nei modelli di pagamento.
6.3. I Giudici d’appello, nel ricostruire correttamente i presupposti per la configurazione di un credito inesistente e nel ritenere che i crediti opposti
in compensazione dalla RAGIONE_SOCIALE fossero effettivamente tali, con conseguente applicabilità del trattamento sanzionatorio di cui all’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997, che prevede una sanzione pecuniaria compresa dal il 100% e il 200% del credito indebitamente compensato, si sono pienamente conformati all’orientamento giurisprudenziale sopra ricordato.
6.4. La qualificazione dei crediti per cui è causa quali crediti inesistenti è peraltro confermata anche a seguito RAGIONE_SOCIALE già accennate modifiche apportate all’art. 1 d.lgs. n. 74 del 2000 dall’art. 1 d.lgs. n. 87 del 2024. Per effetto di tali modifiche, la lettera gquater dell’art. 1 d.lgs. n. 74 del 2020 definisce ‘ inesistenti ‘ : 1) « i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella normativa di riferimento » е 2) « i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1 sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici ».
Trattasi di definizione che, sebbene collocata nel l’ambito del d.lgs. n. 74 del 2000, e dunque in tema di reati tributari, risulta applicabile anche in tema di sanzioni tributarie non penali, poiché il riformulato art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone che « salvo quanto previsto al comma 4-ter, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall’art. 1, comma 1, lettere g-quater e gquinquies del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ».
Nell ‘ attuale definizione di crediti inesistenti è stato soppresso l ‘ inciso ‘ e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 », sicché l’ attuale definizione di ‘credito inesistente ‘ risulta circoscritta ai crediti carenti, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi indicati dalla normativa di riferimento,
finendo così per ricomprendere eventuali crediti inesistenti pur se rilevati o rilevabili in occasione dei controlli automatici o formali della dichiarazione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, ai sensi del terzo comma dell’art. 380bis cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ., liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida complessivamente in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente l’ulteriore importo di euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. nonché l’importo di euro 1.500,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME