Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19820 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19820 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3028/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 1411/2018 depositata il 26/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE veniva notificato l’atto di recupero n. TL9CR1200059/2015 per il recupero di tributi ritenuti illegittimamente compensati con crediti Iva relativi agli anni 2007 e 2008 per un importo complessivo pari ad € 300.976,56.
In particolare, l’Ufficio contestava la compensazione effettuata in data 16.01.09 eccedenti di € 976,56, relativa al credito Iva esposto nella dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2007; nonché l’intero ammontare delle altre compensazioni effettuate nel 2009, pari ad € 300.00 0,00 relative ad un credito Iva maturato nell’anno d’imposta 2008 non indicato nella dichiarazione Iva 2009 che neppure risultava presentata.
La contribuente impugnava l’avviso di recupero dinanzi alla CTP di Savona rilevando il difetto di sottoscrizione dell’atto da parte del capo Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva delegato, la mancata emissione del PVC, la violazione del principio del contraddittorio preventivo, l’irrilevanza della presentazione della dichiarazione annuale ai fini della sussistenza del credito, nonché, infine, la disapplicazione delle sanzioni amministrative per obiettive condizioni di incertezza nell’interpretazione della norma tributaria.
La CTP adita, con sentenza 194/2017, accoglieva il ricorso, ritenendo sussistente il credito Iva e conseguentemente legittima la compensazione dell’imposta.
Avverso tale sentenza l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla CTR della Liguria che, con sentenza 1411/2018 del 23/10/2018 e depositata in data 26/10/2018, accoglieva parzialmente l’appello
dell’Ufficio limitatamente al credito Iva pari ad € 976,56 e confermando nel resto la sentenza impugnata.
L’Ufficio affida ora il proprio ricorso per cassazione ad un unico motivo.
La contribuente resiste con controricorso e deposita memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso si adombra la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 27, comma 18, D.L. 185/2008, 13 comma 5 D.lgs. n. 471/1997, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per aver la CTR annullato la sanzione irrogata dalla Direzione Provinciale di Savona, considerato che il comportamento del contribuente è sanzionato in ugual misura sia nel testo previgente (art. 27, comma 18, D.L. 185/2008) sia in quello successivo alla riforma sanzionatoria ( art. 13, comma 5, D.lgs. 158/2015). L’Ufficio evidenzia che, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, il principio del favor rei avrebbe potuto operare soltanto laddove la norma successiva avesse abrogato tout court la sanzione o ne avesse mitigato l’entità.
Il motivo è infondato.
Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che ‘ In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, è applicabile la sanzione di cui all’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008, vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella prevista dall’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza – alla luce anche dell’art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti
costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile ‘ (Cass., sez. Un., n. 34452 del 2023).
Nella specie, tuttavia, la CTR ha accertato -nell’esercizio del suo libero sindacato -l’esistenza del credito compensato, il che fa franare il ragionamento esplicitato dall’erario nel mezzo di censura ed esclude l’applicabilità delle sanzioni.
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge .
Così deciso in Roma, il 10/04/2025.