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Credito imposta estero: no decadenza senza richiesta

Un contribuente ha ottenuto il riconoscimento del credito imposta estero anche se non richiesto nell’anno di competenza. La Cassazione ha stabilito che, in assenza di una specifica norma sulla decadenza, si applica la prescrizione ordinaria di dieci anni, respingendo il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria.

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Pubblicato il 8 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Credito Imposta Estero: La Cassazione Conferma la Prescrizione Decennale

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su una questione cruciale per i contribuenti con redditi internazionali: la gestione del credito imposta estero. La sentenza stabilisce un principio fondamentale: il diritto a detrarre le imposte pagate all’estero non si perde se non viene esercitato nell’anno di competenza, ma segue l’ordinario termine di prescrizione decennale. Questa decisione offre importanti chiarimenti e tutele contro la doppia imposizione.

I Fatti del Caso: Una Cartella di Pagamento Inattesa

Il caso nasce da un controllo automatizzato dell’Amministrazione Finanziaria sulla dichiarazione dei redditi di un contribuente per l’anno 2014. L’Ufficio contestava l’indicazione di un credito per imposte pagate all’estero relative a redditi prodotti in anni precedenti (dal 2009 al 2013). Secondo l’Amministrazione, il contribuente era decaduto dal diritto di usufruire del credito perché non lo aveva richiesto nelle dichiarazioni relative agli anni in cui i redditi erano stati prodotti.

Di conseguenza, veniva emessa una cartella di pagamento per un importo complessivo di oltre 117.000 euro. Il contribuente impugnava l’atto, dando inizio a un contenzioso che, dopo un esito sfavorevole in primo grado, vedeva le sue ragioni accolte dalla Commissione Tributaria Regionale. L’Amministrazione Finanziaria, non soddisfatta, ricorreva in Cassazione.

La Decisione della Cassazione sul Credito Imposta Estero

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, confermando la sentenza di secondo grado favorevole al contribuente. I giudici hanno chiarito che la normativa vigente non prevede un termine di decadenza per l’indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi.

La Differenza tra Vecchia e Nuova Normativa

Il punto centrale della decisione risiede nell’analisi dell’evoluzione legislativa. La norma precedente (art. 15 del vecchio TUIR) prevedeva espressamente che la detrazione dovesse essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le tasse estere erano state pagate. Tuttavia, questa previsione è stata volutamente e specificamente abrogata con l’introduzione dell’attuale art. 165 del TUIR. La nuova norma, pur stabilendo i criteri di calcolo del credito, non menziona più alcun termine di decadenza legato alla sua indicazione in dichiarazione.

Quando si Perde il Diritto al Credito?

Secondo la Corte, l’art. 165, comma 8, del TUIR stabilisce che il diritto alla detrazione si perde solo in due casi specifici: l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l’omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero. Nel caso in esame, il contribuente aveva regolarmente dichiarato i redditi esteri negli anni di competenza; aveva semplicemente posticipato la richiesta di utilizzo del relativo credito. Pertanto, nessuna delle condizioni che comportano la perdita del diritto si era verificata.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte Suprema ha motivato la sua decisione sottolineando che, in assenza di una specifica norma che imponga un termine di decadenza, si deve applicare il termine di prescrizione ordinario di dieci anni, previsto dall’art. 2946 del codice civile. La mancanza di una sanzione di decadenza nell’attuale art. 165 TUIR non è una svista, ma una scelta precisa del legislatore volta a rafforzare il principio di contrasto alla doppia imposizione internazionale.

I giudici hanno inoltre richiamato un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui gli obblighi internazionali assunti dall’Italia per evitare la doppia imposizione impediscono di considerare l’omessa indicazione del credito in dichiarazione come causa di decadenza dal beneficio. Il diritto al credito imposta estero, una volta sorto, può essere fatto valere entro il termine decennale, confermando che il contribuente aveva agito correttamente esponendo il credito nella dichiarazione del 2015.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Contribuenti

Questa ordinanza rappresenta una garanzia significativa per i contribuenti che percepiscono redditi all’estero. Le implicazioni pratiche sono chiare:

1. Nessuna decadenza per mancata indicazione: Non si perde il diritto al credito d’imposta se non lo si inserisce nella dichiarazione dell’anno in cui il reddito è stato prodotto.
2. Prescrizione decennale: Il credito può essere recuperato e utilizzato entro dieci anni dal momento in cui è sorto.
3. Obbligo di dichiarazione del reddito: Resta fondamentale dichiarare sempre i redditi prodotti all’estero nell’anno di competenza. L’omissione di tale adempimento, sì, comporta la perdita del diritto al credito.

In conclusione, i contribuenti possono gestire con maggiore flessibilità il recupero delle imposte pagate all’estero, avendo la certezza che un mero ritardo nella richiesta del credito non ne pregiudica il diritto, purché gli obblighi dichiarativi sui redditi siano stati correttamente adempiuti.

Se non richiedo il credito d’imposta per redditi esteri nell’anno in cui li ho prodotti, perdo il diritto?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la mancata richiesta del credito nella dichiarazione dell’anno di competenza non comporta la decadenza dal diritto. È necessario, però, aver dichiarato i redditi esteri in quella stessa dichiarazione.

Qual è il termine per richiedere il credito d’imposta estero?
In assenza di uno specifico termine di decadenza, si applica il termine di prescrizione ordinario di dieci anni, come previsto dall’art. 2946 del codice civile. Il diritto al credito può quindi essere esercitato entro questo arco temporale.

In quali casi si perde definitivamente il diritto al credito per le imposte pagate all’estero?
Il diritto alla detrazione si perde, secondo l’art. 165, comma 8, del TUIR, solo in due ipotesi: in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o qualora in essa non vengano indicati i redditi prodotti all’estero.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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