Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12558 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente
–
contro
NOME COGNOME ;
-intimato –
Avverso la sentenza n. 443/1/17 depositata il 18 maggio 2017 e resa dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La CTR dell’Abruzzo, nel rigettare con la sentenza impugnata l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la sentenza di primo grado di conferma delle cartelle notificate al contribuente. Le cartelle si riferivano alla seguente vicenda.
A seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973, veniva disposta la riscossione di IRPEF non versata (anni d’imposta 2010 e 2011) per crediti non spettanti. Il contribuente aveva infatti indicato nella dichiarazione un credito
NOME COGNOME
per l’anno 2010 di € 32.744,00 derivante da acconti non versati a seguito di quanto disposto dall’OPCM n. 3780/2009 conseguente al sisma del 6 aprile 2009.
In altri termini il contribuente, a fronte di previsti acconti per € 50.479,00, non li aveva in effetti versati a cagione del provvedimento suddetto; compensato poi l’importo con l’imposta 2010 dichiarata, € 17.735,00, portava in compensazione per l’anno successivo il resto degli ‘acconti’ (appunto € 32.744,00), che però veniva disconosciuto dall’ufficio sul presupposto che fosse oggetto di sospensione solo il credito nei limiti dell’importo dell’imposta dovuta.
La CTR, adìta in sede d’appello dal contribuente, riformava la sentenza che respingeva il ricorso osservando che la limitazione del credito alla sola imposta dichiarata era disposta dalla norma primaria esclusivamente per i comuni posti al di fuori del cratere sismico, mentre per quelli posti all’interno valeva l’integrale sospensione, accompagnata poi dall’ulteriore previsione della ripresa della riscossione solo a partire dal 2012 con una rateizzazione in 120 rate e l’abbattimento del 60 % del dovuto, senza alcuna menzione circa gli acconti.
Peraltro il recupero, sempre secondo la CTR, non sarebbe comunque potuto avvenire a mezzo della procedura automatizzata, in relazione alla complessità del caso e alle sottese questioni giuridiche.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente è rimasto intimato, nonostante la regolarità della notifica avvenuta in data 3 novembre 2017.
CONSIDERATO CHE
2. Con il primo motivo del ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, d.m. 9 aprile 2009, 1, OPCM n. 3780/09, 25, d.l. n. 78/2009, 38 d.l. n. 78/2010, dei
provvedimenti direttoriali e 22, TUIR, nonché 14, preleggi; 54 e 55, d.p.r. n. 60071973.
Ritiene infatti la difesa erariale che erroneamente la CTR avesse ritenuto che l’importo degli acconti riportati dovesse essere solo versato a partire dal gennaio 2012 con le rateizzazioni ed abbattimenti previsti, e ciò per i soggetti residenti all’interno del cratere sismico, giustificando la differenza con quanto accade per i soggetti residenti al di fuori del cratere (per i quali varrebbe la limitazione nell’ambito dell’imposta dovuta) a cagione della diversità di danni subiti a seguito dell’evento sismico.
2.1. Il motivo è fondato.
L’art. 25, comma 2, d.l. n. 78/09 stabilisce la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780, stabilendo la rateizzazione in 60 rate a partire da giugno 2010.
Si tratta dunque di una norma a portata generale.
A sua volta, l’art. 39, d.l. n. 78/10, per i soli soggetti residenti all’interno del cratere, dunque per una platea di contribuenti più ristretta, ha da un lato prorogato la sospensione, dall’altro ampliato la rateizzazione in 120 mensilità, mentre l’art. 33 della l. n. 183/2011 ha infine disposto l’abbattimento dell’imposta del 60 %.
Dal complesso della normativa riportata emerge quindi lo scopo di agevolare, in maniera graduata, i soggetti colpiti dall’evento sismico dell’Abruzzo, senza ovviamente che le disposizioni debbano essere intepretate in guisa da recare agli interessati addirittura una locupletazione.
Invero, seguendo l’interpretazione fatta propria dalla CTR, il contribuente a fronte di un’imposta di € 17.735, essendosi visti sospesi (e quindi all’epoca non versati) acconti per € 50.479,00, versando (per effetto del beneficio dell’abbattimento del 60 %) l’importo di € 20.191,6 per giunta versato in 120 rate – si
vedrebbe riconosciuto un credito, da scontare per intero per € 32.744,00, una sorta di bonus aggiuntivo che nessuna disciplina ha mai previsto.
Soltanto dunque imputando il credito originario di 50.479,00 nei limiti dell’imposta effettiva può conciliarsi l’esigenza di sovvenire soggetti danneggiati con quella di evitare di riconoscere agli stessi addirittura un bonus spendibile a carico di imposta relativa ad annate del tutto estranee ai benefici concessi, fermo restando che invece il credito sarebbe riconosciuto in caso di acconti realmente versati.
L’interpretazione appena indicata non solo si concilia (a differenza di quella fatta propria dalla CTR) con la disciplina di cui all’art. 22, TUIR, che evidentemente si riferisce solo agli acconti versati e dunque alle somme effettivamente erogate dal contribuente, ma altresì finirebbe per configurare una surrettizia forma di aiuto di Stato in contrasto con la disciplina euro-unitaria (in particolare art. 107, TFUE) in tutti i casi in cui sia applicata a soggetti esercenti attività imprenditoriale e professionale (come tra l’altro sembrerebbe accadere nella specie in quanto appunto erano previsti degli acconti).
Tanto basta dunque a superare qualsiasi discrasia apparente in sede di disciplina di dettaglio, in particolare la mancanza dell’inciso inerente alla limitazione all’importo dell’imposta contenuto solo nel provvedimento direttoriale 16 marzo 2010 rispetto a quello del 23 novembre 2010, disposizioni che peraltro per loro natura non possono che adeguarsi alla disciplina primaria.
Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973, avendo secondo la difesa erariale errato la TARGA_VEICOLO nel ritenere nella specie non possibile utilizzare la procedura di controllo automatico.
3.1. Anche tale motivo è fondato, dal momento che evidentemente, per quanto risulta da ciò che si è appena osservato,
l’amministrazione non ha fatto che rettificare la dichiarazione sulla base degli stessi dati forniti dal contribuente (credito e imposte) e di quelli ritratti dall’anagrafe tributaria (sulla legittimità del procedimento di cui all’art. 36 -bis d.p.r. n. 600/1973 allorché lo stesso si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni reperibili nell’anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto, cfr. Cass. n. 24747 del 05/11/2020), limitandosi a disconoscere il credito stesso sulla base della normativa vigente. Che poi l’interpretazione della stessa sia oggetto di controversia, ciò sta nell’ in se della natura impositiva del disconoscimento del credito medesimo, e d’altro canto il recupero di un credito derivante da un acconto non versato emergeva ictu oculi.
In definitiva il ricorso merita accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito il ricorso introduttivo dev’essere respinto.
Le spese, compensate per quelle inerenti ai gradi di merito, seguono quanto al giudizio di legittimità la soccombenza dell’intimato.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito respinge il ricorso introduttivo.
Condanna l’intimato al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE delle spese del giudizio che, compensate per le fasi di merito, liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024