Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14648 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14648 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici si domicilia ope legis in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, nello studio del quale, in Roma, al INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO, è elettivamente domiciliata
-controricorrente-
avverso la sentenza n.1287/17 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 23.03.2017 e notificata il 30.03.2017 Rilevato che:
Rimborso- recupero credito di imposta ricerca e sviluppo
la RAGIONE_SOCIALE aveva inteso beneficare di un credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 1 della legge n. 296/06. In conseguenza di ciò utilizzava il credito maturato in compensazione con moRAGIONE_SOCIALE F24.
L’Ufficio riteneva irregolare l’operato della società in quanto il predetto credito non era stato indicato nella dichiarazione moRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO presentata nell’anno di imposta 2011 e, pertanto, disconosceva la detrazione recuperandola a tassazione con avviso di irregolarità notificato in data 26.11.2014.
La società contribuente pagava l’importo richiesto e contestualmente ne richiedeva il rimborso, presentando, altresì, sempre nel 2014, dichiarazione integrativa per l’anno di imposta 2011.
LRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rigettava l’istanza di rimborso ritenendo che la dichiarazione integrativa, con la quale si era provveduto a compilare debitamente l’apposito quadro RU indicando il credito , fosse tardiva.
La RAGIONE_SOCIALE impugnava il diniego dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale che accoglieva il ricorso, ritenendo che la tardività della presentazione della dichiarazione integrativa non fosse di ostacolo al riconoscimento del diritto al rimborso, ma solo alla compensazione.
L ‘Ufficio finanziario proponeva appello che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso -rubricato ‘ violazione e falsa applicazione art. 2 DPR 322/98 e artt. 1 L. 296/06 e 5 Decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE Sviluppo Economico di concerto con quello dell’economia RAGIONE_SOCIALE Finanze n. 76/2008 in combinato disposto, in relazione all’art. 360 n. 3′ -l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’errore commesso dalla C.T.R. nell’ avere considerato irrilevante ai fini del diritto al rimborso l’intempestività della dichiarazione integrativa presentata nel 2014, invece che entro il 31.12.2013.
1.1. La censura è fondata.
Invero, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto: “La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 dpr 322/1998 e dall’istanza di rimborso di cui all’art. 38 dpr 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria” (Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016).
Nella fattispecie in esame, è pacifico che la dichiarazione integrativa, contenente l’indicazione dei crediti, omessa nella dichiarazione
originaria, sia stata presentata oltre i termini, risultando, pertanto, inidonea ad emendare la dichiarazione presentata precedentemente; la presentazione tardiva RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni integrative, oltre ad impedire la compensazione dei crediti originariamente omessi, non è idonea a modificare o integrare validamente, con l’inserimento di nuovi elementi, le dichiarazioni che il contribuente assume lacunose o errate in suo danno (così, Cass. n.31619/19).
Peraltro, va rilevato che, con specifico riguardo ai crediti di imposta relativi alle spese sostenute per ricerca e sviluppo, questa Corte (cfr. Cass. n. 34266 del 15/11/2021), nell’attribuire natura negoziale, e non di scienza, alla dichiarazione resa per usufruire del credito, ha avuto modo di statuire che <<in tema di imposte sui redditi, l'indicazione del credito di imposta di cui si intende beneficiare nella dichiarazione dei redditi, all'interno dell'apposito quadro, è richiesta a pena di decadenza con riferimento ai crediti sorti per ricerca e sviluppo competitivo ai sensi della l. n. 449 del 1997 ed alla l. n. 317 del 1991, oltre che al d.m. n. 275 del 1998; la medesima sanzione della decadenza opera anche per il credito di imposta di cui al d.lgs. n. 297 del 1999, che, da un lato, attiene oltre che agli investimenti diretti RAGIONE_SOCIALE società nella ricerca industriale, anche agli interventi di sostegno all'occupazione, e, dall'altro, con gli artt. 4 e 6, rimanda in modo espresso all'art. 5 della l. n. 449 del 1997 ed al d.m. n. 275 del 1998, con conseguente applicazione anche della prevista sanzione della decadenza (Cass. n. 2395 del 2017; Cass. n. 19185 del 2019; Cass. n. 31052 del 2018).
Il Collegio ritiene di dare seguito, condividendolo a tale principio pur se reso con riguardo al credito di imposta di cui all'art.3, comma 1, del d.lgs. n.297 del 1999 attesa la sostanziale coincidenza di tale norma con quella, oggetto di esame, relativa ai costi 'sostenuti per attività di ricerca e sviluppo precompetitivo'.
Ne consegue a fronte della decadenza in cui era incorsa la Società la legittimità del rifiuto opposto all'istanza di rimborso.
Né può accedersi alla diversa soluzione propugnata dalla Società e ribadita in memoria sulla scorta di documenti di prassi e di quanto diversamente previsto dall'art.13 d.lgs. 8 gennaio 2024 n.1 ('decreto adempimenti ' ) in quanto la risposta a interpello attiene a normativa successiva a quella in esame e la irretroattività della norma indicata è sancita dall'ultimo capoverso dell'invocato art.13 ove se ne prevede l'applicazione con riferimento alle dichiarazioni…relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla Società.
Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti mentre quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna RAGIONE_SOCIALE alla refusione in favore dell'RAGIONE_SOCIALE entrate RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 3.800,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME