Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30184 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30184 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27385/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n. 4943/07/24 depositata il 29/07/2024 e notificata il 31/10/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 4943/07/24 del 29/07/2024 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (di seguito CGT2)
respingeva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 16682/08/23 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli (di seguito CGT1), la quale aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso sei atti di recupero di un credito d’imposta concesso per ricerca e RAGIONE_SOCIALE con riferimento agli anni 2017-2022.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, gli atti di recupero conseguivano alla circostanza che il credito d’imposta per ricerca e RAGIONE_SOCIALE di cui aveva beneficiato la società contribuente era insussistente in quanto il progetto dalla stessa realizzato era privo del carattere di novità, essendo integralmente copiato da una tesi di laurea.
1.2. La CGT2 respingeva l’appello proposto da AE evidenziando che: a) come riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria, NM aveva fatto concreta applicazione di un’idea astratta, rielaborandola; b) «lo scopo principale della ricerca realizzata dalla RAGIONE_SOCIALE contestata stato quello di promuovere e realizzare un progetto innovativo per ottimizzare i processi aziendali, migliorare i processi di produzione/assemblaggio, ossia lo RAGIONE_SOCIALE di metodologie non disponibili sul mercato, ovvero mutuate da altri settori tecnologici, e che i risultati conseguiti durante lo svolgimento del processo di realizzazione del progetto contribuito ad accrescere il livello complessivo del know-how aziendale, vale a dire in ultima essenza allo RAGIONE_SOCIALE e l’innovazione del settore»; c) l’Amministrazione finanziaria doveva, comunque, chiedere, prima di procedere al recupero, il parere tecnico al RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), da ritenersi nel caso di specie necessario.
Avverso la sentenza della CGT2 AE proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
NOME resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione di AE è affidato a tre motivi, di seguito illustrati.
1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CGT2 reso motivazione apparente, avendo il giudice di appello sorvolato sulla questione principale oggetto dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, vale adire il plagio di una tesi di laurea che fa perdere di novità al progetto predisposto da RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’essere il progetto di attività di ricerca e RAGIONE_SOCIALE della contribuente una pedissequa copiatura di precedenti lavori universitari, in specie, di una tesi di laurea, che non aveva portato peraltro ad alcuna applicazione nell’ambito del processo produttivo dell’impresa.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 3 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, conv. con modif. nella l. 21 febbraio 2014, n. 9, per avere la CGT2 erroneamente ritenuto il requisito della novità per il semplice fatto che l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto alla NM di aver dato concreta applicazione ad un’idea astratta (contenuta in una tesi universitaria), realizzandola attraverso una
propria autonoma rielaborazione, senza tenere conto della assenza di qualsivoglia innovazione creativa.
I motivi di ricorso sono complessivamente inammissibili.
2.1. La CGT2 ha deciso la controversia sulla base di due distinte rationes decidendi , ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali idonea a determinare il rigetto dell’appello di AE: a) la prima ratio è confermativa della decisione del giudice di primo grado, allorquando si afferma che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto procedere al recupero del credito senza previa acquisizione del parere del RAGIONE_SOCIALE, in tale ipotesi assolutamente necessario; b) la seconda ratio attiene, invece, alla natura dell’attività posta in essere da RAGIONE_SOCIALE, riconosciuta come rientrante nell’attività di ricerca e RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Orbene, la ratio decidendi sub a) non è stata impugnata dall’Ufficio ed, essendo idonea di per sé a determinare il rigetto dell’appello proposto da AE, rende superfluo l’esame della ulteriore ratio decidendi di cui sub b) (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. n. 17182 del 14/08/2020; Cass. n. 13880 del 06/07/2020; Cass. n. 10815 del 18/04/2019; Cass. n. 15399 del 13/06/2018).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 1.042.419,47.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che liquida in euro 15.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10/07/2025.
Il Presidente
NOME LA COGNOME