Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10422 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10422 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo pec
-resistente- avverso la sentenza n.4699/67/16 della Commissione tributaria regionale della Lombardia-Sez. distaccata di Brescia, depositata il 12 settembre 2016;
Tributi-cartella-IRAP
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE propose ricorso avverso la cartella di pagamento emessa ex art.36 bis del d.P.R. n.600 e relativa a IRES dell’anno di imposta 2011, avendo l’Ufficio disconosciuto il credito di imposta per la ricerca scientifica indebitamente compensato in quanto non correttamente indicato nel quadro RU del modello unico per l’anno 2011. La contribuente evidenziò di avere presentato dichiarazione integrativa per correggere l’errore trattandosi di errore formali.
La Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso ma la decisione, appellata dalla Società, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, la quale ha annullato la cartella impugnata rilevando la legittimità della dichiarazione integrativa e l’avvenuta valida documentazione del credito di imposta.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE affidandosi a due motivi.
La Società ha depositato atto al fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.
Considerato che:
1 Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006 n.296 (e successive modifiche) nonché dell’art.5 del d.m. n.76 del 28.03.2008 perpetrata dalla C.T.R. laddove aveva riconosciuto la debenza del credito di imposta e la possibilità di emendare la dichiarazione malgrado il decreto ministeriale invocato avesse
espressamente sanzionato con la decadenza l’omessa indicazione di detto credito nella dichiarazione dei redditi.
2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE stesse disposizioni normative invocate con il primo mezzo di impugnazione laddove la C.T.R. aveva ritenuto possibile che il contribuente emendasse la dichiarazione, malgrado fossero trascorsi i termini di legge e non fosse possibile correggere con dichiarazione integrativa l’omessa indicazione nel quadro RU.
3. I motivi, strettamente connessi, possono trattarsi congiuntamente e sono fondati alla luce del consolidato principio espresso in materia da questa Corte secondo cui: <> (v.Cass. n. 11070 del 09/05/2018; Cass.n.34266 del 15.11.2021; id. n. 10029 del 2018).
4.La sentenza impugnata che da tali principi si è discostata va, pertanto, cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originariamente proposto dalla Società.
Attese le alterne vicende processuali le spese dei gradi di merito vanno compensate integralmente tra le parti mentre quello del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.
Condanna la resistente alla refusione in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese liquidate in complessivi euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2024.