Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7234 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7507/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 755/2021 depositata il 30/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
L’Agenzia delle entrate ha notificato a NOME COGNOME, quale socio accomandatario di RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, un avviso di accertamento finalizzato al recupero a tassazione di importi di tributi indebitamente compensati. Nel pvc alla base dell’avviso si osserva va l’utilizzo di un credito di imposta in relazione ad attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 d.l. n. 145 del 2013, ancorché difettasse il requisito della novità che necessariamente deve caratterizzare gli investimenti in ricerca e sviluppo in funzione della fruizione del regime fiscale previsto dalla disciplina anzidetta.
La CTP di Asti rigettava il ricorso del contribuente. La CTR del Piemonte, viceversa, ne accoglieva l’appello.
L’Agenzia ha avanzato ricorso per cassazione incentrato su un solo motivo. Resiste NOME COGNOME con controricorso.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 D.L. n. 145 del 2013 e del D.M. 27 maggio 2015 nonché dell’art. 10 l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR riconosciuto l’agevolazione fiscale, confondendo l’innovatività ‘in concreto’ accertata in relazione allo svecchiamento dell’impresa con l’innovatività generale ‘o di mercato’ necessaria ai fini della fruizione dell’agevolazione medesima.
Il motivo è fondato e va accolto.
L’art. 3 D.L. n. 145 del 2013 prevede che a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014 è attribuito un credito d’imposta nella misura del 25%, elevata al 50% nei casi indicati al comma 6bis , delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
L’attività di implementazione organizzativa di un servizio di ronda, sulla scorta di dispositivi non inediti, né ignoti al mercato non è suscettibile di rientrare nell’alveo applicativo dell’agevolazione fiscale in parola.
Il comma 4 dell’art. 3 d.l. n. 145 del 2013 in effetti enuclea un novero di attività di ricerca e sviluppo, cui sono consustanziali il tratto della sperimentazione e dell’acquisizione di nuove conoscenze.
In particolare, si tratta, dal lato dell’impresa che lo sostiene, di sopportare un costo di ricerca e sviluppo suscettibile di produrre i propri effetti virtuosi negli anni, non subito.
Le attività di dotazione telefonica degli addetti alla ronda non costituiscono iniziative riconducibili entro la lett. a) del comma in parola, che parla di ‘ lavori sperimentali o teorici ‘ finalizzati all” acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili ‘.
Dette attività non sono sussumibili neppure nella lett. b), non sostanziandosi in una ‘ ricerca pianificata ‘, né declinandosi in ‘ indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze ‘, quand’anche da impiegare in processi o servizi esistenti. È da esse avulso anche il profilo della ‘ creazione di componenti di sistemi complessi ‘ o di ‘ prototipi ‘.
Le attività di organizzazione della ronda non sono ascrivibili nemmeno alla lett. c) della norma, che evoca come necessaria l” acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati ‘. Manca il profilo dell”elaborazione’ di progetti e piani o prototipi su cui s’incentra la disposizione.
Le attività afferenti il servizio di ronda non riproducono in vitro nemmeno la sostanza della lett. d) del ridetto art. 3, in quanto non si compendiano nella produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, ‘ a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali ‘.
Le attività in parola finiscono, piuttosto, per inscriversi entro l’ambito applicativo del successivo comma 5 dell’art. 3 d.l. n. 145 del 2013, quali ‘ modifiche ordinarie o periodiche ‘ a servizi esistenti, idonee a rappresentare meri ‘ miglioramenti ‘.
Su queste premesse consta un’evidente violazione della norma evocata in rubrica.
La sentenza d’appello va, pertanto, cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR del Piemonte in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR del Piemonte in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14/09/2023