Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13536 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
Art. 1 co. 280, l. n. 296/06 – credito di imposta -art. 29 d.l. 185/08 -formulario -necessità- data di fruizione del credito
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1886/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso la medesima in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1773/15, pubblicata in data 19/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEate RAGIONE_SOCIALE Massa Carrara emetteva atto di recupero nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE , per l’anno di imposta 200 8, contestando di aver disposto compensaz ioni utilizzando un credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo che non le competeva, avendo omesso di presentare il formulario previsto dall’art. 29, comma 2, lett. a ) del d.l. n. 185 del 2008, previsto a pena di decadenza dal contributo.
La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara che lo rigettava quanto al merito ma lo accoglieva quanto alle sanzioni, in ragione della non chiara formulazione della norma.
Contro tale decisione proponeva appello in via principale l’RAGIONE_SOCIALE e proponeva altresì appello incidentale la società.
La Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello della società contribuente e rigettava quello dell’RAGIONE_SOCIALE.
In particolare i giudici del gravame ritenevano, quanto al merito della ripresa, che l’art. 29, comma 2 , lett. a) del d.l. n. 185 del 2008, che aveva imposto il formulario, valesse solo per le attività iniziate prima e non ancora terminate e per quelle iniziate dopo, ma non per le attività iniziate e terminate prima dell ‘ RAGIONE_SOCIALEata in vigore della legge, come nel caso di specie, ove i progetti erano stati conclusi già nel 2007; una diversa interpretazione della norma avrebbe comportato infatti la lesione di un diritto soggettivo già maturato né poteva aver rilievo l’art. 5 dell’allegato al d.l. n. 18 del 2002, in quanto tale disposizione faceva
riferimento ai crediti di imposta previsti dalle disposizioni all’epoca vigenti e non a quelli istituiti dopo; quanto alle sanzioni, l’annullamento del merito ne comportava l ‘ illegittimità, fermo peraltro che nel caso di specie si trattasse di crediti non spettanti ma non inesistenti, non potendo trovare applicazione l’art. 27, comma 18, del d.l. n. 185 del 2008.
Contro tale sentenza propone ricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE con due motivi.
La società resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17/04/2024.
Considerato che:
La ricorrente RAGIONE_SOCIALE propone due motivi di ricorso, RAGIONE_SOCIALEambi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ .
Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 d.l. n. 186 del 2008, 1, commi 280-283, della l. n. 296 del 2006, e dell’art. 81 Cost., avendo la CTR violato le predette disposizioni che prevedevano, per il caso di crediti di imposta non utilizzati al 31/12/2008, la decadenza in caso di omessa presentazione del formulario, finalizzato a garantire l’utilizzazione dei crediti RAGIONE_SOCIALEo il limite della copertura finanziaria.
Col secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 27, comma 18, primo periodo, d.l. n. 185 del 2008, 6 e 7 d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto in mancanza del formulario, la cui presentazione costituiva un elemento integrativo della fattispecie, il credito era inesistente.
1.1. Si premette che in materia tributaria, la controversia avente ad oggetto l’atto di recupero di un credito di imposta nei confronti di una società di persone non comporta il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci. Invero, differentemente dall’atto di accertamento, che
incide immediatamente sull’imponibile e solo mediatamente sull’imposta – per cui, avendo ad oggetto un’imposizione IRPEF o ILOR a carico di una società di persone, si riflette automaticamente sull’imposizione IRPEF a carico dei soci ex art. 5 del d.P.R. 22/12/1986, n. 917 – l’atto di recupero incide direttamente sull’imposta già specificamente definita nei confronti della società e su di essa sola gravante, non determinando alcun riflesso su quella definita a carico dei soci (Cass. 06/08/2014, n. 17648).
Il primo motivo è fondato.
2.1. La Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 2006, all’ art. 1, commi da 280 a 283 (abrogati per il disposto del d.l. n. 83 del 2012, art. 23, comma 7, convertito con la l. n. 134 del 2012, e del numero 42 del relativo Allegato 1, ma applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame), aveva attribuito alle imprese – a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009 – un credito d’imposta, fruibile in compensazione nel modello F24, pari al 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo.
La legge non fissava alcun tetto globale alla erogazione dei crediti di imposta né prevedeva limiti di copertura del minor gettito fiscale derivante dalla relativa fruizione da parte dei contribuenti; conseguentemente, il singolo contribuente non era tenuto alla presentazione di alcuna istanza preventiva di ammissione al beneficio e poteva fruire del credito con la mera indicazione del credito stesso nella dichiarazione dei redditi.
Successivamente, con il d.l. 29/11/2008, n. 185, art. 29, convertito con la l. n. 2 del 2009 (c.d. decreto anticrisi, adottato nell’ intento, enunciato nell’epigrafe, di fronteggiare l’eccezionale situazione di crisi internazionale , provvedendo, tra l’altro, a potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli
obiettivi fissati dal programma di stabilità e crescita approvato in sede Europea ), il legislatore, nel primo comma, estese anche al credito di imposta di cui si tratta la disciplina sul monitoraggio dei crediti di imposta dettata dal d.l. 8/07/2002, n. 138, art. 5, commi 1 e 2, convertito con la l. n. 178 del 2008, e conseguentemente, nel comma 2, introdusse un tetto massimo al credito di imposta fruibile da parte RAGIONE_SOCIALE imprese, definendo i relativi stanziamenti nel bilancio dello Stato.
La procedura di selezione dei crediti, resasi quindi necessaria alla luce di tale sopravvenienza, era prevista nella seconda parte del comma 2 nonché nel comma 3 dell’art. 29 .
Con tali disposizioni si stabiliva che, a decorrere dall’anno 2009, per la fruizione del credito d’imposta le imprese dovessero inoltrare, a pena di decadenza, RAGIONE_SOCIALEo trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, per via telematica all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEate un apposito formulario, valevole come prenotazione dell’accesso alla fruizione del credito d’imposta ; che poi i formulari venissero acquisiti ed evasi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEate rispettandone rigorosamente l’ordine cronologico di arrivo; che l’RAGIONE_SOCIALE provvedesse, in via telematica e con procedura automatizzata, a rispondere alle imprese che avevano presentato il formulario, comunicando alle stesse, ove si trattasse di attività già avviate prima del 29 novembre 2008, esclusivamente un nulla-osta, ai soli fini della copertura finanziaria e, ove invece si trattasse di attività avviate a partire dal 29 novembre 2008, la certificazione dell’avvenuta presentazione del formulario, l’accoglimento della relativa prenotazione nonché, nei successivi novanta giorni l’eventuale diniego, in ragione della capienza .
In effetti, con provvedimento del 21 aprile 2009, il Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEate stabilì che i formulari per i progetti d’investimento in attività di ricerca e sviluppo già avviati alla data del
28 novembre 2008 (il cui modello era stato approvato con precedente decreto dello stesso Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEate del 24 marzo 2009) dovessero essere presentati, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10:00 del 6 maggio 2009 (c.d. click day ) alle ore 24:00 del 5 giugno 2009.
2.2. La validità di tale assetto normativo è stata confermata dalla Corte costituzionale (al rinvio alla quale RAGIONE_SOCIALEambe le parti fanno riferimento nei propri atti introduttivi) che, con sentenza n. 149 del 2017, ha ritenuto:
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, in riferimento all’art. 3 Cost., per violazione del principio di affidamento del cittadino nella certezza RAGIONE_SOCIALE situazioni giuridiche, nella parte in cui, nell’introdurre un tetto massimo di stanziamento e una procedura per la selezione dei crediti d’imposta in discussione, non fa salvi i diritti e le aspettative sorti in relazione ad attività di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008 (data di RAGIONE_SOCIALEata in vigore del citato d.l.), evidenziando che la disposizione censurata è inserita nel primo intervento legislativo diretto a fronteggiare la crisi economica internazionale iniziata nel 2008, e – alla luce RAGIONE_SOCIALE sue finalità e del contesto economico che ne ha visto la genesi – ha una causa normativa adeguata, perché trova giustificazione nei principi, diritti e beni di rilievo costituzionale tutelati dagli artt. 2, 3 e 81 Cost.; essa inoltre non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto la retroattiva ablazione dei crediti non ammessi nella selezione si è ridotta di circa la metà per effetto dei successivi interventi normativi che hanno destinato ulteriori stanziamenti ad essi soltanto, con la conseguenza che la posizione dei loro titolari (c.d. creditori perdenti ) è stata incisa non già in maniera assoluta, ma solo in una misura (pari al 5 o al 20 per cento dei costi sostenuti) non decisiva per il complessivo andamento
economico RAGIONE_SOCIALE imprese. Né è senza rilievo che il diritto in questione non sia espressione di una pretesa fondata su un rapporto convenzionale, ma abbia ad oggetto il riconoscimento di un beneficio, per di più di natura fiscale, e quindi maturato in un ambito in cui il tasso di politicità RAGIONE_SOCIALE scelte legislative è massimo, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza della Corte EDU;
-inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 29, commi 2, lett. a), e 3, nella parte in cui, anche per i crediti d’imposta relativi a costi sostenuti dalle imprese per attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, prevedono una procedura (selettiva) di ammissione al beneficio fiscale basata sul criterio cronologico di ricezione RAGIONE_SOCIALE domande telematiche dei contribuenti, evidenziando che l’eventuale accoglimento della questione determinerebbe un assetto normativo caratterizzato da iniquità e irragionevolezza.
2.3. Pertanto, successivamente, questa Corte (Cass. 28/02/2018, n. 4579; Cass. 24/02/2020, n. 4848) ha ritenuto che in tema di credito di imposta, la procedura di assegnazione prevista dall’art. 29 del d.l. n. 185 del 2008, relativa alle spese per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, commi da 280 a 283, della l. n. 296 del 2006, nella parte in cui si applica anche ai crediti maturati e non fruiti prima dell’RAGIONE_SOCIALEata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, non viola il legittimo affidamento del contribuente, in quanto, come evidenziato da Corte Cost. n. 149 del 2017, la retroattività di tale normativa non è irrazionale e costituisce una misura proporzionata e giustificata dall’esigenza di salvaguardare le finanze statali.
2.4. Le citate disposizioni non prevedono quindi una differenza, ai fini della necessità di presentare il formulario, tra attività iniziate e concluse prima dell’RAGIONE_SOCIALEata in vigore (28 novembre 2008) e attività iniziate prima e non ancora concluse o attività iniziate dopo tale data,
ma danno rilevanza esclusivamente alla fruizione del beneficio, che sia avvenuta prima o dopo la data dell’1 gennaio 2009 , restando esclusa da tale procedura solo l’ipotesi del beneficio di cui a tale data si sia già fruito.
Questa Corte (Cass. 04/05/2021, n. 11614), richiamando la circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEate n. 17 E del 17 aprile 2009, ha infatti già avuto modo di precisare che ciò che rileva, ai fini della necessità dell’utilizzo del formulario e dell’invio dello stesso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEate, in relazione al credito d’imposta per la ricerca maturato nell’anno 2007, come nel caso di specie, è la fruizione del suddetto credito d’imposta RAGIONE_SOCIALEo il 31 dicembre 2008. Se la fruizione è stata anteriore a tale data, non v’è la necessità di invio del formulario; mRAGIONE_SOCIALEe se tale fruizione è avvenuta a decorrere dal 1 gennaio 2009 vi è la necessità di redigere il formulario e di inviarlo al l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEate per i necessari controlli.
Sul punto, la già citata circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEate ha espressamente previsto che non sono tenuti, invece, alla presentazione del formulario i soggetti che hanno sostenuto spese per attività di ricerca e sviluppo esclusivamente nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 ed hanno interamente utilizzato RAGIONE_SOCIALEo il 31 dicembre 2008 il relativo credito maturato (paragrafo 2.7.), irrilevante essendo che ciò sia avvenuto con compensazione interna nella dichiarazione dei redditi o con compensazione dell’eccedenza ai sensi dell’art. 17 della l . n 241 del 1997.
2.5. Dovendosi dare continuità a tali condivisi principi, ha quindi evidentemente errato la CTR nel dare rilevanza alla circostanza che l’attività fonte del credito di imposta fosse stata terminata già nel 2007 dovendo invece verificare se il credito, sorto nel 2007, fosse stato utilizzato o meno, nei predetti termini, RAGIONE_SOCIALEo il 31 dicembre 2008, mRAGIONE_SOCIALEe nel caso di specie costituisce circostanza pacifica che il credito
sia stato utilizzato in compensazione con modello F24 in data 15/01/2009.
Il secondo motivo è relativo alle sanzioni, e deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del primo, anche in considerazione che le considerazioni svolte sul punto dalla CTR appaiono un mero obiter , avendo infatti essa annullato la pretesa nel merito.
Concludendo, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento del secondo, cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 17 aprile 2024.