Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6704 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6704 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13735/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA LIGURIA N. 781/2023 depositata il 29/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE presentava dichiarazioni integrative relative agli anni d’imposta 2011 e 2012 onde usufruire dell’agevolazione prevista dall’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2001, in tema di detassazione della quota di reddito destinata ad investimenti ambientali (c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE ambientale’) riservata alle piccole e medie imprese in contabilità ordinaria.
L’Ufficio notificava due avvisi -nn. TL3032203459/2018 e TL3032203460/2018 -con cui, ai sensi degli artt. 39, comma 1, 41 -bis e 43 DPR n. 600 del 1973) accertava: per il 2011, una perdita di € 11.307,00 a fronte di quella indicata nell’integrativa di € 120.864,00; per il 2012, un reddito di € 31.947,00 a fronte della perdita indicata nell’integrativa di € 167.382,00.
La contribuente impugnava entrambi gli avvisi, dando origine ad un contenzioso coltivato sino in cassazione.
Per gli anni 2012 e 2013, la contribuente presentava inoltre istanza di rimborso, cui l’RAGIONE_SOCIALE opponeva diniego, non impugnato.
A seguito RAGIONE_SOCIALE integrative, di cui in apertura, per il 2011 ed il 2012, la contribuente presentava ulteriori integrative per il 2013, il 2014 ed il 2015.
Segnatamente, in riferimento al 2014, ossia l’a.i. cui si riferisce il presente giudizio, la contribuente compilava i seguenti righi: RX1 IRES, ‘Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione’, GN7, ‘Eccedenza di imposta risultante dalla presente dichiarazione’ e GN11, ‘Eccedenza da utilizzare’ per € 85.564,00.
2.1. In esito a controllo automatizzato ex art. 36 -bis DPR n. 600 del 1973, la medesima era attinta da comunicazione d’irregolarità con cui le
veniva contestato un minor credito IRES da precedente dichiarazione di € 85.564,00.
2.2. Stante il mancato pagamento, seguiva la formazione di ruolo esecutivo confluito nella cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA notificata dall’RAGIONE_SOCIALE in data 3 maggio 2019.
Avverso ruolo e cartella, la contribuente proponeva ricorso.
Nella resistenza dell’RAGIONE_SOCIALE, che evidenziava come il motivo per cui era stata emessa la cartella consisteva in un errore nella compilazione della dichiarazione, nel senso che il recupero afferiva all’errata imputazione del credito nella dichiarazione relativa all’a.i. 2014, esulando la rilevanza di ogni questione in ordine al credito vantato nell’integrativa, la CTP di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 23/4/20 del 23 gennaio 2020, rigettava il ricorso.
La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CGT2 della Liguria, con la sentenza in epigrafe, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione:
‘La cartella impugnata risulta emessa a seguito di controllo che ha evidenziato un errore nella compilazione della dichiarazione atteso che il recupero contesta l’errata imputazione del credito nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2014; la contribuente ha inserito come eccedenza dell’anno antecedente un credito che proviene a sua volta da un’altra dichiarazione integrativa presentata per l’anno d’imposta 2013.
La norma relativa alle integrative favorevoli (art 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322/1998) non prevede il riporto dei crediti maturati a seguito di presentazione dell’integrativa, ma esprime la necessità di inserire tali crediti nel quadro DI della dichiarazione di competenza dell’anno nel quale è stata presentata la dichiarazione integrativa (nell’ispecie nel modello Unico Redditi 2017 per l’annualità 2016). Il credito è stato dunque automaticamente e correttamente non riconosciuto così evitandone la duplicazione’.
Presentava la contribuente ricorso per cassazione con quattro motivi. Resisteva l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata del giudizio. La contribuente depositava istanza di decisione e contestualmente memoria (il cui contenuto in realtà replicava detta istanza).
RAGIONI DELLA DECISIONE
I primi due motivi, per comunanza di censure e comunque per economia espositiva, si prestano ad essere enunciati e trattati congiuntamente.
1.1. Con il primo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE disposizioni sulla legge in generale in combinato disposto con l’art. 2, comma 8 -bis d.p.r. 322/1998 e degli artt. 83 e 84 del tuir, in relazione all’art. 360, comma i, n 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, l. 212/2000 e art. 6 d. lgs 472/1997, in relazione all’art. 360, comma i, n 3, c.p.c.’, censurandosi ‘la sentenza nella parte in cui ha attribuito forza di legge alle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione dei redditi che peraltro erano state pubblicate solo successivamente alla trasmissione della dichiarazione da parte della società odierna ricorrente. Con la compilazione della dichiarazione dei redditi la contribuente non ha violato alcuna norma dell’ordinamento giuridico e, come pacificamente ammesso dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non ha duplicato l’agevolazione utilizzandola due volte. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha, invece, recuperato a tassazione due volte la medesima detassazione ex art. 6, commi da 13 a 19, l. 388/2000 che era stata utilizzata conformemente ai principi affermati dal TUIR (arrt. 83 e 84 TUIR)’.
1.2. Con il secondo si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis d.p.r . 600/1973 e dell’art. 6, commi da 13 a 19, l. 388/2000 nonché del combinato disposto di cui agli artt. 19, d.lgs
546/1992, 6, comma 5, e 7 l. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma i, n. 3, c.p.c.’, evidenziandosi ‘l’errore in cui è incorsa la Corte di II Grado ritenendo legittimo ed utilizzabile lo strumento del controllo formale della dichiarazione dei redditi. L’art. 36 D.P.R. 600/1973 essendo un provvedimento privo di motivazione può essere utilizzato per i riscontri di carattere meramente cartolare e non anche per effettuare valutazioni di merito. In ogni caso non è idoneo e legittimo per negare il diritto al rimborso essendo necessaria una istruttoria a cognizione piena ed un provvedimento che rispetti tutte le formalità richieste dal legislatore al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito’.
1.3. Giusta quanto già evidenziato nella proposta di definizione anticipata, che il Collegio condivide, detti motivi sono inammissibili e comunque infondati.
1.3.1. Essi – che, inammissibilmente, in difetto di autosufficienza, non trascrivono la cartella oggetto di giudizio – pretermettono alcun effettivo confronto con la sentenza impugnata, la quale, alla stregua di un accertamento in fatto neppure contestato, afferma che essa discende ‘sic et simpliciter’ da un errore riguardante la compilazione in sé della dichiarazione.
Ed invero, nella sentenza impugnata, si legge chiaramente che ‘il recupero contesta l’errata imputazione del credito nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2014’, avendo la contribuente ‘inserito come eccedenza dell’anno antecedente un credito che proviene a sua volta da un’altra dichiarazione integrativa presentata per l’anno d’imposta 2013’.
L’errore, dunque, consiste nell’inserimento, come eccedenza dell’anno precedente, di un credito proveniente da altra integrativa a favore ultrannuale.
1.3.1.1. Per chiarezza, prima di procedere oltre, par d’uopo precisare che, tale essendo l’errore, non viene in linea di conto, nel caso concreto, l’insegnamento di questa S.C. a termini del quale, anche in materia di detassazione derivante da investimenti ambientali, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto, da cui possa derivare, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge, è comunque emendabile, anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all’art. 2, comma 8 -bis, DPR n. 322 del 1998 sia circoscritto ai fini dell’utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997, dell’eventuale credito risultante dalla rettifica: ragion per cui deve riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all’art. 2 citato (cfr., a mero titolo d’esempio, Cass. nn. 24168 e 8052 del 2025, cui si rinvia anche per ampie citazioni giurisprudenziali).
Quivi – ripetesi – si discute solo dell”errata imputazione del credito’ della cui sussistenza, invece, non di discute – ‘nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2014’.
1.3.2. Ciò priva di fondamento entrambi i motivi, pur pregevolmente articolati.
Il primo, perché i crediti derivanti da dichiarazioni integrative a favore ultrannuali soggiacciono all’inserimento nel quadro DI del mod. redditi.
A stabilirlo, a differenza di quanto argomentato nel motivo, è proprio il comma 8 -bis dell’art. 2 del DPR n. 322 del 1998, il quale prescrive che il credito (in dipendenza dal minor debito o dal maggior credito d’imposta), risultante dall’integrativa presentata oltre il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, deve essere indicato – notasi – nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, se non chiesto a rimborso nell’integrativa stessa; e questa procedura avviene, giust’appunto, mediante la compilazione del suddetto quadro. Ciò si salda con la considerazione che – in tema di agevolazione ambientale – è bensì consentito al contribuente ripartire il credito d’imposta maturato in un anno negli anni successivi, ma il presupposto è che il credito sia stato richiesto in relazione alla dichiarazione dei redditi dell’anno in cui esso è maturato, anche mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, e sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti di legge (Cass. n. 23877 del 2023). Alla luce di ciò, dunque, corretta è la conclusione attinta dalla sentenza impugnata, secondo cui il comma 8 -bis cit. ‘non prevede il riporto dei crediti maturati a seguito di presentazione dell’integrativa, ma esprime la necessità di inserire tali crediti nel quadro DI della dichiarazione’.
Il secondo, perché, derivando la cartella da un mero errore nella compilazione della dichiarazione, in una situazione scevra da incertezze interpretative (che ‘in limine’, secondo la stessa impostazione del motivo, avrebbero riguardato esclusivamente i presupposti per l’agevolazione ambientale, tuttavia, come detto, quivi irrilevanti), legittima era l’applicazione della procedura di controllo automatizzato.
1.3.3. Né, a completamento RAGIONE_SOCIALE superiori considerazioni, ha pregio l’affermazione della contribuente in ordine alla duplicazione dei recuperi.
Tale affermazione – su cui occorre ‘funditus’ soffermarsi – è in fatto indimostrata.
Valga il vero.
1.3.3.1. Su questo profilo, già sviscerato nella proposta di definizione anticipata, si impunta l’istanza di decisione, sostenendo che la disamina di
due provvedimenti giurisdizionali di formazione successiva al ricorso, e perciò non esaminati dal Consigliere delegato in fase di proposta, dimostrerebbero come l’A.F. abbia invece ‘recuperato a tassazione due volte la medesima detassazione ex art. 6, commi da 13 a 19, l. 388/2000 che era stata utilizzata conformemente ai principi affermati dal TUIR (arrt. 83 e 84 TUIR)’.
1.3.3.2. Più nel dettaglio, ad avviso della contribuente, l’RAGIONE_SOCIALE:
-dapprima, con l’avviso di accertamento per il 2013 , ha ‘annullato’ il credito di imposta ritenuto inesistente cagionando (per l’effetto di tale annullamento) la debenza di una maggiore IRES;
-tuttavia, successivamente, con la cartella di pagamento per il 2014 oggetto del presente procedimento , ha richiesto per la seconda volta il pagamento della stessa IRES sub specie di richiesta di restituzione del credito di imposta illegittimamente fruito.
1.3.3.3. A dimostrazione della duplicazione soccorrono, secondo la contribuente (che afferma di non voler ‘contestare le conclusioni cui è pervenuto il Consigliere Delegato all’esito della disamina del ricorso di RGP del 29 maggio 2024 e RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni dell’RAGIONE_SOCIALE ma – tenuto conto che l’ordinanza emessa afferma la mancata dimostrazione della duplicazione dei recuperi effettuata -intende solo sottoporre all’attenzione di Codesta Ecc.ma Corte due provvedimenti giurisdizionali emessi in procedimenti connessi a quello che ci occupa’): la proposta di definizione anticipata, resasi definitiva, della S.C. del 27 giugno 2024 in causa n. 464 del 2023 R.G. e la ‘sentenza n. 473 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria della Liguria il 4 giugno 2025’.
1.3.3.3.1. La proposta di definizione anticipata del 27 giugno 2024 in causa n. 464 del 2023 R.G. ha riguardo all’avviso n. TL3032203555 per IRES relativamente al 2013, mediante il quale la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘non aveva
riconosciuto la legittimità dello scomputo RAGIONE_SOCIALE perdite generate dalle dichiarazioni integrative per gli anni 2011 (€ 120.864) e 2012 (€ 167.382) derivanti dall’utilizzo dell’agevolazione cd. ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed ha perciò disconosciuto (ritenendolo per tale ragione non sussistente) il credito IRES di € 85.565 che risultava dalla dichiarazione dell’anno 2013 accertando in luogo del credito di € 85.565 un’imposta dovuta di € 76.159’; ‘l’imposta accertata di € 76.159 è frutto del mancato riconoscimento del credito di imposta di € 85.564’; la RAGIONE_SOCIALE: ha ‘statuito in modo definitivo la non sussistenza del credito di imposta di € 85.565 che era stato indicato da COGNOME nella propria dichiarazione dei redditi 2013 e quindi l’accertamento (e quindi la debenza) di una maggiore imposta IRES per l’anno 2013 di € 76.159′; ‘l’RAGIONE_SOCIALE – senza avvedersi che tale credito di imposta non riconosciuto (per € 85.565) aveva già generato per il 2013 una maggiore IRES di € 76.159 – ha pertanto emesso la cartella di pagamento n. 048 2019 00076451 05 000 (oggetto del presente contenzioso ) con cui ha contestato a NOME l’omesso versamento a titolo di IRES di tale medesimo importo pretendendone il pagamento’. ‘Ne consegue che, in caso di mancato annullamento della cartella oggetto del presente giudizio, RGP sarebbe tenuta a versare due volte all’erario la stessa somma per il medesimo motivo’.
1.3.3.3.2. La sentenza n. 473 della CGT2 della Liguria è intervenuta in sede di revocazione della medesima sentenza nel presente giudizio impugnata. In essa si legge:
‘Ovvio che la sentenza 781/2023 è tesa ad impedire la duplicazione del credito nelle due annualità (quella di spettanza e quella successiva); ma è altrettanto ovvio che l’Ufficio non potrà comunque richiedere la restituzione due volte, trattandosi – visti gli atti – dello stesso credito di cui all’accertamento (quest’ultimo reso definitivo dall’ordinanza Cass. n. 1819/2024 ) e alla irregolarità riscontrata ex art. 36 -bis ‘.
Ora, secondo la contribuente, ‘con tale statuizione il Giudice della Revocazione ha pertanto stabilito che il credito riconosciuto come non spettante per l’anno 2013, per effetto dell’ordinanza emessa da Codesta stessa Ecc.ma Corte di Cassazione il 27 giugno 2024 di cui al § che precede, è lo stesso azionato ex articolo 36 bis D.p.r. 600/73 con la cartella oggetto del presente procedimento che, anche qualora fosse stata correttamente emessa sotto il profilo formale – non può determinare la restituzione per la seconda volta del credito di imposta di cui RGP non ha il diritto di fruire’.
1.3.3.4. Le superiori difese non paiono condivisibili.
Esse pretermettono, come già osservato dal Consigliere delegato nell’intervenuta proposta di definizione anticipata, condivisa dal Collegio, che il recupero, mediante l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento che quivi ne occupano, afferisce, in realtà, esclusivamente all’errore di imputazione del credito nella dichiarazione relativa all’a.i. 2014, sotto il profilo del non consentito inserimento ‘sub specie’ di eccedenza dell’anno precedente di un credito proveniente da altra integrativa a favore ultrannuale.
L’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento, dunque, colpiscono un errore autonomamente manifestatosi nella dichiarazione per il 2014, oggetto di giudizio, e come tale rilevato nella procedura di controllo automatizzato, in conseguenza della violazione dell’art. 2, comma 8 -bis, DPR n. 322 del 1998, che, in conformità a quanto affermato dalla CGT2 nella sentenza impugnata ed a quanto già innanzi osservato, ‘non prevede il riporto dei crediti maturati a seguito di presentazione dell’integrativa’, poiché essi debbono essere inseriti ‘nel quadro DI della dichiarazione’.
Talché la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., nella proposta di definizione anticipata del 27 giugno 2024 in causa n. 464 del 2023 R.G. evocata dalla
contribuente, abbia ritenuto l’insussistenza ‘del credito di imposta di € 85.565 che era stato indicato da NOME nella propria dichiarazione dei redditi 2013′, riguardando il disconoscimento della ragione di credito per il 2013, non incrocia la contestazione dell’errore dichiarativo, effettuata nella cartella che quivi ne occupa, relativamente al 2014.
D’altronde – nell’alterità logico -concettuale tra la negazione di un diritto di credito in un anno d’imposta antecedente e l’errore, che pur trovando (anche) in tale credito (come nella sequenza RAGIONE_SOCIALE esposizioni ulteriormente pregresse) un antecedente contabile, inficia di per sé la compilazione della dichiarazione per l’anno successivo in forza del divieto di riporto; alterità non revocata in dubbio neppure dalla sentenza n. 473 della CGT2 della Liguria nella causa di revocazione, la quale afferma bensì (peraltro senza alcun accertamento in fatto, limitandosi solo a programmaticamente rammentare all’Ufficio il divieto di esigere due volte la restituzione) l’identità del credito, nondimeno nella riconosciuta duplicità di piani ‘di cui all’accertamento e alla irregolarità riscontrata ex art. 36 -bis ‘ – la contribuente, a tutto voler concedere, non dimostra né l’avvenuto pagamento del dovuto a seguito della definitività dell’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO per il 2013, né la rettifica RAGIONE_SOCIALE appostazioni nelle dichiarazioni, oltreché per il medesimo 2013, per il 2014 (anno in cui, in violazione cioè dell’art. 2, comma 8 -bis, DPR n 322 del 1998, è stato effettuato il riporto).
I successivi due motivi, per comunanza di censure, si prestano ad essere enunciati e trattati congiuntamente.
2.1. Con il terzo motivo si denuncia: ‘Nullità della sentenza, per motivazione meramente apparente non avendo i giudici illustrato l’iter logico giuridico in forza del quale hanno ritenuto che la verifica circa il presupposto dimensionale dovesse essere effettuata sulla base dei dati relativi all’ultimo bilancio chiuso ed approvato antecedente all’utilizzo della
detassazione ex art. 6, commi da 13 a 19 l. 388/2000, violazione dell’art. 132, comma 4 c.p.c. e 36 d. lgs 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’, affermandosi ‘la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, poiché non ha dato compiuta indicazione dell’iter logico giuridico seguito onde giungere alla conclusione che la verifica circa la sussistenza del requisito dimensionale di RAGIONE_SOCIALE dovesse essere effettuato sulla base del bilancio chiuso ed approvato al 31/12/2011 appiattendosi sulla tesi dell’RAGIONE_SOCIALE senza nemmeno spiegare perché non ritenesse valida la tesi della contribuente’.
2.2. Con il quarto motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’artt. 2 e 3 d.m. 18/04/2005, in combinato disposto con l’art. 6, commi da 13 a 19, l. 388/2000, in relazione all’art. 360, comma i, n. 3, c.p.c.’, evidenziandosi ‘l’errore in cui è incorsa la Corte di II grado avendo ritenuto che la verifica del requisito dimensionale dovesse essere effettuata al 31/12/2011 considerando anche i dati della consolidante RAGIONE_SOCIALE L’art. 2, comma 2, D.M. 18/04/2005 prevede che ai fini della valutazione della sussistenza dei parametri dimensionali si debba avere riguardo all’ultimo esercizio chiuso ed approvato precedente alla data di sottoscrizione della domanda che, nel caso di specie, trattandosi di diritto soggettivo coincideva con il momento di avvio dell’investimento (mai disconosciuto) data alla quale l’ultimo bilancio chiuso ed approvato era quello relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2008′.
2.3. Giusta, nuovamente, quanto già evidenziato nella proposta di definizione anticipata, detti motivi sono inammissibili.
2.3.1. Essi aggrediscono una ‘ratio decidendi’ meramente aggiuntiva espressa dal giudice d’appello, ragion per cui, a fronte del rigetto dei primi due motivi, non sono (più) sorretti da alcun concreto interesse alla decisione.
2.3.2. Ad ogni modo – in disparte che, quanto al terzo, una semplice lettura della sentenza impugnata dimostra come la stessa esibisca una motivazione effettiva sia dal duplice punto di vista grafico che contenutistico (Cass. n. 8053 del 2014) – i contenziosi relativi agli avvisi di accertamento, a mezzo dei quali era stato tra l’altro disconosciuto il possesso del requisito dimensionale, si sono chiusi sfavorevolmente per la contribuente, come da proposte di definizione agevolata relative ai rispettivi ricorsi per cassazione nelle cause ‘sub’ nn. 460, 463 e 464 del 2023 r.g., cui non hanno fatto seguito istanze di trattazione (con conseguente consolidamento RAGIONE_SOCIALE rispettive sentenze d’appello).
Donde, ulteriormente, anche sotto tale profilo, il difetto di alcun concreto interesse.
In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioni consequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380 -bis, comma 3, cod. proc. civ.
3.1. A questo riguardo, la pretesa della contribuente nell’istanza di decisione – secondo cui ‘in ragione della non contestazione della soluzione della controversia prospettata dal Consigliere Delegato e degli elementi di novità portati all’attenzione di Codesta Ecc.ma Corte con la presente memoria, non sussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’articolo 96 c.p.c.’ – non coglie nel segno.
3.2. Fermo che l’istanza di decisione – se non accompagnata da formale rinuncia ad alcuno dei motivi – comporta ‘ex se’ la disamina del ricorso ai fini della decisione da parte del Collegio, nella specie, il disattendimento RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte nell’istanza stessa si allinea al rigetto del ricorso per le medesime ragioni di cui alla proposta di definizione anticipata.
Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spese in ragione di complessivi euro 7.500 (di cui euro 5.000 a titolo di spese
propriamente dette ed euro 2.500 a titolo di maggiorazione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.
La medesima deve essere altresì condannata a pagare la somma di euro 1.000 alla Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 5.000,00, oltre spese prenotate a debito nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 2.500,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 1.000,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 9 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME