Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25253 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25253 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10779/2019 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO
-intimata- avverso la Sentenza della Commissione Regionale dell’Emilia -Romagna n. 2309/2017 depositata il 01/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE avendo maturato per l’anno 2008 un credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo pari ad euro 24.298,00, corrispondente al 10% dei suddetti costi, ai sensi di quanto disposto dall ‘art. 1, commi da 280 a 283 della L. n. 296/06 e non avendo immediatamente usufruito di tale credito, stante l’incapienza delle imposte dovute, lo portava in compensazione nell’anno 20 12.
In data 27/11/2012 l’Agenzia delle Entrate emetteva l’atto di recupero del credito di imposta n. CODICE_FISCALE a mezzo del
quale contestava l’utilizzo nell’anno 2012 del predetto credito, maturato nel 2009, e procedeva al recupero integrale dello stesso, con della sanzione pari al 100% del credito recuperato.
Il disconoscimento veniva motivato dall’Amministrazione sul presupposto che , al momento dell’utilizzo del credito di imposta in compensazione, la società contribuente avesse perduto i requisiti soggettivi per la fruizione del beneficio, in quanto impresa in crisi ammessa al concordato preventivo e dunque rientrante nella ipotesi di esclusione di cui all’ art. 3 del decreto interministeriale n. 76 del 28 marzo 2008.
Avverso tale provvedimento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Modena, contestando l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate e sostenendo, al contrario, che i requisiti per il riconoscimento del credito avrebbero dovuto essere valutati al momento della presentazione delle domande, e dunque nel 2008, quando la società era nelle condizioni di fruirne.
Le ragioni della società contribuente trovavano accoglimento e, in esito, la CTR dell’Emilia -Romagna rigettava, con la sentenza indicata in epigrafe, l’appello erariale.
L ‘Agenzia delle entrate ricorre avverso la predetta decisione con unico motivo.
La società contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 280, 282 e 283 della L. n. 296/2006, dell’ art. 3 del Decreto 28 marzo 2008, n. 76, dell’art. 29, commi 2 e 3 del D.L. 29/11/2008, n. 185, dell’art. 2, comma 236 della L. n. 191/2009.
1.1. Sostiene la ricorrente che nella sentenza impugnata la CTR avrebbe erroneamente individuato il momento di insorgenza del
diritto a fruire al credito di imposta per attività di ricerca industriale in quello della richiesta di fruizione del credito presentata con domanda telematica, pur in assenza del nulla osta alla fruizione, per esaurimento delle risorse disponibili. Ad avviso della Difesa erariale, al contrario, i presupposti per la sussistenza del credito di imposta devono continuare a permanere sino al momento in cui il beneficio viene accordato all’impresa.
Giova premettere all’esame della superiore censura un sintetico richiamo alla cornice normativa e giurisprudenziale in materia.
2.1. La legge 296 del 2006 attribuiva un credito di imposta del 10% (poi innalzato al 40% ex legge 244 del 2007 per i contratti con università) per il periodo 2007-2009 in relazione al sostenimento di costi di ricerca e sviluppo (la norma è stata poi abrogata nel 2012). I costi non potevano superare per ciascuna impresa e ciascun periodo di imposta 15 milioni di euro (poi 50 milioni ex legge 244 del 2007).
2.2. Successivamente, l’art 29, comma 1, d.l. 185 del 2008, affermando che «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti», stabilì che tutti i crediti di imposta vigenti (inclusi quelli previsti dalla legge 296 del 2006) fossero soggetti ad un tetto massimo fruibile dalle imprese (375 milioni per il 2008, 533 milioni per il 2009) ai sensi della normativa generale già in vigore per i
crediti di imposta, rappresentata dal d.l. 138 del 2002 convertito in L. n. 178 del 2002.
2.3. Per i crediti di imposta di cui alla legge 296 del 2006 occorreva, quindi, una selezione per i contribuenti da ammettere al beneficio (e che non ne avessero già usufruito nel periodo anteriore al novembre 2008 – eventualmente in compensazione), anche per i crediti maturati prima dell’entrata in vigore del d.l. 185 del 2008 perché relativi a costi sostenuti – ai sensi della già citata legge 296 del 2006 – prima di tale data, per il caso in cui i contribuenti non ne avessero, come detto, già usufruito.
2.4. L’art. 29, commi 2, 3 e 5 del d.l. 185 del 2008 previde quindi, per la selezione, l’invio da parte dei contribuenti di un formulario telematico, con una finestra temporale entro la quale introdurre le domande, poi stabilita con successivo atto amministrativo nel periodo decorrente dalle ore 10 del 6.5.2009 (giorno denominato poi informalmente “click day”) alle ore 24 del 5.6.2009. Recitavano, infatti, i suddetti commi 2, 3 e 5: «2. Per il credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l’anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l’anno 2009, a 654 milioni di euro per l’anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l’anno 2011. A decorrere dall’anno 2009, al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l’effettiva copertura finanziaria, la fruizione del credito di imposta suddetto è regolata come segue: a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l’inoltro
del formulario vale come prenotazione dell’accesso alla fruizione del credito d’imposta; b) per le attività di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell’accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a). 3. L’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l’ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati: a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta è possibile nell’esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi; b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b), la certificazione dell’avvenuta presentazione del formulario, l’accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a). 4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b), i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l’importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l’anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. L’utilizzo del credito d’imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l’ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell’anno di presentazione dell’istanza e, per la residua parte, nell’anno successivo. 5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2 a 4 del
presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario».
La società ricorrente introdusse la domanda, ricevendo però la comunicazione del diniego alla fruibilità del credito di imposta per “esaurimento risorse”.
3.1. Successivamente a tali fatti, al fine di sopperire all’esaurimento delle disponibilità finanziarie, l’articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73) dispose – per gli anni 2010 e 2011 – uno stanziamento di ulteriori risorse destinate al finanziamento del credito d’imposta in argomento (complessivamente pari a 350 milioni di euro). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato il 4 marzo 2011 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state individuate le modalità di utilizzo dell’ulteriore stanziamento disposto dal comma 236 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009. Con le nuove risorse, il credito di imposta divenne utilizzabile nella misura massima del 47,53%.
Quindi, questa Corte aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art 29 comma 1 d.l. 185 del 2008 per violazione dell’art. 3 Cost., in relazione al trattamento normativo per i crediti già maturati nel 2007 e 2008, anteriormente all’entrata in vigore del suddetto d.l. 185, per violazione del principio dell’affidamento dei privati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
4.1. In via subordinata, aveva anche sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 comma 2 lett. a) e comma 3 d.l. 185 del 2008 per violazione dell’art 3 Cost., per avere fondato la procedura di selezione su mero criterio cronologico.
5. La Corte costituzionale, con sentenza n. 149 del 2017, ha dichiarato in parte infondate ed in parte inammissibili le questioni. 5.1. In riferimento alla prima questione, relativa al contrasto dell’art. 29 comma 1 d.l. 185 del 2008 con l’art. 3 Cost. – che, in sostanza, si traduce nella asserita violazione del principio dell’affidamento perché lo Stato italiano dapprima (nel 2006) ha riconosciuto un credito di imposta per la spese per ricerca, senza prevedere un tetto massimo per l’utilizzo di tale credito, e successivamente (nel 2008) ha introdotto tale tetto, operante anche per i crediti relativi alle spese sostenute prima che la nuova normativa entrasse in vigore (e quindi le spese sostenute tra il 2006 ed il 2008) -, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione affermando che un intervento retroattivo del legislatore che incida su diritti soggettivi perfetti non è di per sé in contrasto con la Costituzione se non è irrazionale, se è giustificato a salvaguardia di altri valori costituzionali e se è proporzionato; nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la mancanza di tetto massimo per la fruibilità dei crediti di imposta giustificasse un intervento anche retroattivo per salvaguardare le finanze statali (art. 2, 3 e 81 Cost); inoltre, gli ulteriori interventi normativi, di cui alla legge 191 del 2009 per tutelare le posizioni dei titolari di crediti “perdenti”, hanno salvaguardato il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’intera disciplina, considerato che gli ulteriori stanziamenti previsti hanno permesso la copertura di circa metà dei loro crediti, e tenuto conto che i crediti di imposta originariamente riconosciuti coprivano solo il 10 per cento dei costi destinati alla attività di ricerca, sicché il loro venir meno non può avere avuto una incidenza decisiva sul complesso andamento economico delle imprese.
5.2. In merito alla seconda questione, relativa al contrasto dell’art. 29, comma 2 lett. a), e 3, d.l. 185 del 2008 con l’art. 3 Cost., che, in sostanza, si traduce nel dubbio sulla legittimità di un
sistema di fruibilità dei crediti basato su un meccanismo, quale quello della priorità temporale della domanda telematica fino ad esaurimento risorse, che conduce a risultati del tutto scollegati non solo dal merito delle ragioni di credito ma anche dalla solerzia nel loro esercizio, perché fondato su elementi, in fin dei conti, casuali, quale la velocità dei meccanismo di trasmissione informatica all’interno di una marea vastissima di concorrenti -, occorre sempre riferirsi a quanto affermato dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato inammissibile la questione perché un eventuale accoglimento della stessa determinerebbe un nuovo assetto normativo “caratterizzato da iniquità e irragionevolezza”, in quanto nel frattempo il legislatore è intervenuto con la legge n. 191 del 2009 per salvaguardare, almeno in parte, la posizione dei “perdenti”, cosicché la dichiarazione della illegittimità della normativa del 2008 farebbe perdere ai “vincitori” il beneficio ottenuto, senza che gli stessi possano essere recuperati ai sensi della legge 191 del 2009, dato che i finanziamenti da essa previsti sono riservati ai soli “perdenti” della prima procedura.
Va pertanto rilevato che, secondo la ora richiamata ricostruzione costituzionalmente orientata della disciplina, il credito di imposta riconosciuto dalla L. n. 296/2006 nasce come diritto soggettivo perfetto, pur inciso nel quantum dalla sopravvenuta disciplina dettata dall’art. 29, commi 2, 3 e 5 del d.l. 185 del 2008 e quindi dalla l. n. 191 del 2009, il cui combinato disposto è stato ritenuto rispettoso dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4848 del 2020 – Rv. 657371 -01; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5733 del 09/03/2018 – Rv. 647279 – 01).
6.1. Analogamente, sebbene con riguardo alla diversa questione della distinzione, a fini sanzionatori, tra crediti ‘inesistenti’ e ‘non spettanti’, questa Corte ha affermato che il credito di imposta per ricerca e sviluppo esiste se dichiarato nell’anno in cui è svolta l’attività agevolata (nella specie, il 2008) , indipendentemente dal
suo mancato utilizzato nell’anno in cui nacque per mancanza di nulla osta da parte dell’amministrazione finanziaria, che oppose all’utilizzazione del detto credito l’insufficienza di risorse finanziarie (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8287 del 29/03/2025 – Rv. 674436 02).
7. Quanto sopra trova riscontro nei documenti di prassi della stessa Amministrazione, e segnatamente nella Risoluzione n. 100/E del 19 ottobre 2011, riportata per stralcio anche nel ricorso, ove si afferma che « Dall’esame della normativa istitutiva dell’agevolazione e del delineato quadro interpretativo si evince che per le attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, il diniego del predetto nulla-osta non impedisce la maturazione del credito di imposta ma inibisce l’utilizzo del credito di imposta maturato -nei termini in precedenza specificati – nei relativi periodi di imposta, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, senza tuttavia escludere la possibilità di un futuro utilizzo in funzione delle disponibilità finanziarie eventualmente stanziate negli esercizi successivi. Al fine di sopperire all’esaurimento delle disponibilità finanziarie, l’articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto -legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73) ha disposto – per gli anni 2010 e 2011 – uno stanziamento di ulteriori risorse destinate al finanziamento del credito d’imposta in argomento (complessivamente pari a 350 milioni di euro). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato il 4 marzo 2011 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state individuate le modalità di utilizzo dell’ulteriore stanziamento disposto dal comma 236 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009. In particolare, il comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto individua i soggetti destinatari delle predette risorse in quelli rientranti nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 29 della legge n. 296 del 2006
che, avendo già avviato l’attività di ricerca anteriormente al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 185 del 2008 che ha disposto la procedura di monitoraggio), hanno inoltrato per via telematica all’Agenzia delle entrate il formulario (Modello FRS), ma sono rimasti insoddisfatti dall’esito della procedura di prenotazione delle risorse per esaurimento del plafond disponibile».
Da quanto sinora osservato discende l’infondatezza della tesi sostenuta dalla Difesa erariale, secondo cui il credito di imposta controverso sarebbe sorto solo alla data di emanazione del decreto interministeriale 4 marzo 2011 che, pur chiosando nel senso che «Resta fermo il potere dell’Agenzia delle entrate in ordine al controllo della effettiva sussistenza dei presupposti per la spettanza del credito di imposta», nulla indica, né -per le ragioni più volte evidenziate avrebbe potuto indicare -differenti criteri temporali per la valutazione dei presupposti per la fruizione del credito di imposta. Né può, pertanto, ostare alla attribuzione del credito di imposta, già sorto per effetto della L. n. 296/2006, il successivo accesso della società contribuente al concordato preventivo.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si provvede alla liquidazione delle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimat a.
Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 10/09/2025.