Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34904 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34904 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10181/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE
DELLO
STATO
(ADS80224030587)
-ricorrente-
contro
COGNOME
COGNOME
NOME
-controricorrente-
sul ricorso incidentale proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA n. 3607/2016 depositata il 19/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025
dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La Commissione tributaria regionale della Sicilia ( hinc: CTR), con la sentenza n. 3607/2016 depositata in data 19/10/2016, ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 45/5/12 del 09/11/2011, con cui la Commissione tributaria provinciale di Agrigento aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME NOME ( hinc: il contribuente) contro la cartella di pagamento avente a oggetto il recupero di un credito di imposta ex art. 62 l. n. 289/2002.
La CTR, pur ritenendo fondata la contestazione dell’RAGIONE_SOCIALE circa la corretta lettura degli atti da parte del giudice di prime cure -che aveva ritenuto contestata l’utilizzazione di un credito d’imposta già riconosciuto nell’anno 2007, me ntre il contribuente aveva, a giudizio del giudice di primo cure, usato il residuo credito
d’imposta di Euro 17.033 nel 2006, in realtà riportato nel 2007 aveva, tuttavia, concluso per la fondatezza dell’appello incidentale del contribuente, evidenziando che, con la cartella impugnata è stato chiesto il versamento di Euro 17.033 che, in realtà, il contribuente per l’anno d’imposta 2006 (oggetto di controllo automatizzato) non avrebbe dovuto versare, trattandosi non di importo usato in compensazione in tale anno, ma di somma portata a nuovo per il 2007. In realtà, l’amministrazione finanziaria a vrebbe dovuto recuperare la somma di Euro 17.033 nell’anno d’imposta in cui il credito è stato effettivamente usato, pur non essendo più consentito (2007). Così procedendo l’ufficio ha, infatti, chiesto il versamento di un’imposta prima che fossero maturat i i presupposti per la sua esazione.
2.1. È stato, invece, ritenuto infondato il motivo di gravame relativo alla pronuncia sulle spese, in quanto l’indicazione del credito residuo di Euro 17.033 era comunque erronea.
Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
Il contribuente ha proposto controricorso, contenente il ricorso incidentale con un motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato il controricorso avverso il ricorso incidentale del contribuente.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 101 cod. proc. civ., nonché degli artt. 54 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992.
1.1. Con tale motivo la ricorrente in via principale censura la sentenza impugnata perché -pur riscontrando positivamente il vizio
prospettato dalla parte appellante incidentale -ha poi ritenuto infondato l’appello , condividendo la prospettazione dell’appellante incidentale, secondo cui il credito di Euro 17.033 è stato usato (sebbene non più consentito) nell’anno d’imposta 2007, con la conseguenza che la ripresa eseguita in merito all’anno d’imposta 2006, implica il pagamento di un’imposta prima che ne siano maturati i presupposti. In realtà, la CTR ha condiviso un’argomentazione non prospettata quale mo tivo di ricorso originario davanti al giudice di prime cure, ma inserita, per la prima volta, nelle controdeduzioni dell’appellante incidentale. Si tratta, tuttavia, di un’argomentazione estranea ai motivi di ricorso incidentale, incentrati sulla violazione dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 3 legge n. 241 del 1990.
Nella specie il riferimento all’insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva non era mai stato proposto come mancanza dell’indebito uso della somma da realizzarsi solo nell’anno 2007 (con Modello 2008), ma si era fermato all’affermazione della legittimità della fruizione del credito d’imposta.
La sentenza impugnata -nel dare rilievo a un motivo che non avrebbe potuto essere oggetto di contestazione -integra la violazione, oltre che della disciplina di riferimento, del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Con il secondo motivo di ricorso principale è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973 dell’art. 62, lett. d), legge n. 289 del 2002.
2.1. La ricorrente rileva come la legge 23/12/2000, n. 388 abbia previsto la possibilità di fruire di crediti d’imposta in relazione agli investimenti eseguiti nelle aree svantaggiate -fino al 31/12/2006, escludendo, oltre tale termine, l’uso dei crediti.
L’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973 fa riferimento alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte effettuata sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze rilevabili direttamente dalla dichiarazione del contribuente e da dati già in possesso dell’anagrafe tributaria. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (n. 23826 del 2004) il potere previsto dall’art. 36 bi s cit. è riconducibile a quello tipico dell’accertamento, rispetto al quale si configura come un minus . In particolare, può comportare la rettifica della dichiarazione oppure l’escl usione o la riduzione di scomputi di ritenute, detrazioni o, come nel caso di specie, di crediti d’imposta. Nel caso in esame, a seguito del controllo della dichiarazione presentata nel 2007 per il periodo d’imposta 2006, l’Ufficio non poteva che rettificare un dato errato indicato dal contribuente nella stessa dichiarazione, cioè il riporto del credito di Euro 17.033, in quanto non più spettante, essendosi esaurita la sua utilizzazione nell’anno d’imposta 2006.
La ricorrente rileva, poi, come il controllo adoperato dall’ufficio sia di tipo formale, con la conseguenza che l’irregolarità poteva essere rilevata solo nell’anno in cui il credito è stato indebitamente indicato in compensazione o compensato, attesa, da un lato la natura cartolare del controllo della dichiarazione disciplinata dall’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973 e, dall’altro lato, il regime di scadenza del credito d’imposta definito dall’art. 8 legge n. 388 del 2000.
Con il terzo motivo di ricorso principale è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., nonché degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, n. 4, 29 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992.
3.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che la motivazione della sentenza impugnata è irrimediabilmente affetta da contraddittorietà
manifesta e irriducibile, tale da non rendere comprensibili le ragioni seguite dall’iter argomentativo del giudice di seconde cure.
3.2. Con tale motivo la ricorrente, richiamati i passaggi della sentenza impugnata dove, da un lato, afferma che la cartella impugnata chiede il versamento di una somma (Euro 17.033) che il contribuente non avrebbe dovuto versare nel 2006 e, dall’altro lato, respinge il motivo di gravame relativo alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, affermando che l’importo di cui è stato intimato il pagamento non avrebbe potuto essere usato in compensazione nel periodo d’imposta successivo.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale il contribuente ha denunciato l’illegittimità della sentenza della CTR per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54bis d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 3 legge n. 241 del 1990, in combinato disposto con l’art. 7 legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
4.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per mancata pronuncia sull’eccezione di nullità e/o inesistenza della cartella di pagamento impugnata, non ricorrendo i presupposti previsti negli artt. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972. Non si trattava, infatti, di correggere un errore materiale o di calcolo, ma di risolvere una questione giuridica sulla base dell’uso della disciplina in tema di credito d’imposta (art. 62, comma 1, lett. d), legge n. 289 del 2002). Per eliminare tale credito d’imposta l’amministrazione avrebbe dovuto, invece, prima notificare apposito avviso di rettifica ex art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972 e solo dopo provvedere alla relativa iscrizione a ruolo.
4.2. Costituisce, inoltre, principio consolidato quello secondo cui la cartella di pagamento non preceduta da un avviso di accertamento deve essere motivata in modo congruo, sufficiente e intellegibile.
Passando all’esame del ricorso principale deve ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità svolta, in via preliminare dalla controricorrente, con particolare riferimento alla sentenza della CTR che si sarebbe pronunciata nel contenzioso tra il contribuente e l’agente della riscossione, non risultando tale pronuncia agli atti. Dall’illustrazione dell’eccezione, inoltre, risulta che l’RAGIONE_SOCIALE (odierna parte ricorrente) sia rimasta estranea a tale ricorso.
Ciò premesso occorre esaminare, preliminarmente, il secondo motivo di ricorso principale, che è infondato. A tal fine occorre rilevare che, a pag. 12 del ricorso in cassazione, si legge che: « a seguito del controllo della dichiarazione 2007 presentava per il periodo d’imposta 2006, l’Ufficio non poteva che rettificare un dato errato indicato dal contribuente nella stessa dichiarazione, ossia il riporto del credito di € 17.077,00, in quanto non più spettante perché appunto, come detto in precedenza, la sua utilizzazione si era esaurita nell’anno d’imposta 2006, come previsto d alla norma prima richiamata. A fronte RAGIONE_SOCIALE utilizzazioni effettuate negli anni 20032004, 20052006, residuava nell’anno 2006 un credito d’imposta pari a € 17.033,00, che veniva indicato in dichiarazione come credito residuo da riportare per l’anno 2007 . Il contribuente, pertanto, ha legittimamente utilizzato il credito d’imposta nel periodo compreso tra il 2003 e il 2006, ma allo scadere dell’anno 2006 è decaduto dall’utilizzo del re siduo credito non poteva essere utilizzato ed è, quindi, stato legittimamente recuperato e iscritto a ruolo.»
6.1. Nel caso di specie risulta, quindi, che una volta usato il credito d’imposta ex art. 62, comma 1, lett. d), legge n. 289 del 2002, nel periodo compreso tra il 2003 e il 2006, la contribuente abbia riportato -nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2006 presentata nel 2007 – la parte residua nel successivo anno d’imposta .
La cartella di pagamento è stata emessa per il recupero del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate in sede di controllo ex art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973 del Modello Unico 2007 relativo all’anno d’imposta 2006.
Giova quindi ribadire che l’art. 36bis , comma 2, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, prevede che il controllo automatizzato sulle dichiarazioni presentate dal contribuente può riguardare anche la riduzione dei crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge, o non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni. In termini generali, dunque, ai fini del legittimo ricorso all’art. 36bis , d.P.R. n. 600/1973, l’ufficio è legittimato alla verifica del corretto riporto in dichiarazione di un credito di imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, e ciò anche facendo riferimento alle dichiarazioni presentate dal contribuente negli anni precedenti, senza che tale verifica comporti un accertamento sostanziale che presuppone valutazioni giuridiche o esame di atti non consentiti dalla procedura (Cass. 16/11/2018, n. 29582). Occorre, tuttavia, evidenziare che l’erronea esposizione del credito d’imposta può comportare solamente la rettifica degli errori materiali o di calcolo, ma non anche l’emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito non dichiarato, a meno che non si accerti che il contribuente abbia anche illegittimamente utilizzato il credito di imposta esposto, così generando un debito nei confronti dell’amministrazione, che in tal caso legittima la pretesa di recupero dell’importo mediante la notifica della cartella di pagamento (Cass., 20/07/2021, n. 20643; Cass. 17/11/2025, n. 30320).
6.2. La cartella di pagamento impregiudicato l’esercizio, da parte dell’amministrazione finanziaria, del potere di controllare la correttezza RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi presentate e di correggere eventuali errori materiali o di calcolo – può essere emessa, pertanto,
solo quando, a seguito della verifica compiuta in sede di controllo automatizzato, sia accertato che, a causa di errori materiali o di calcolo, il contribuente abbia illegittimamente usato un credito di imposta. Solo tale illegittimo utilizzo si traduce in un debito del contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria che legittima la pretesa al recupero dell’importo mediante la notifica della cartella di pagamento. Diversamente, nel caso di mancato utilizzo del credito di imposta, ove si sia accertato che lo stesso non era stato correttamente esposto, l’amministrazione finanziaria può solo procedere alla rettifica dell’errore materiale o di calcolo, ma non può emettere una cartella di pagamento ai fini del recupero di un credito di imposta che, in quanto non utilizzato, non si è tradotto in un debito del contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria (Cass., n. 20643 del 2021 cit.; conf., n. 30320 del 2025, cit.).
6.3. Nel caso di specie, pertanto, l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto limitare il controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973 relativo all’anno 2006 alla (sola) rettifica della dichiarazione nella parte in cui riportava (per i successivi anni d’imposta) un credito non più spettante. L’eventuale utilizzo del credito riportato a nuovo avrebbe dovuto essere, poi, oggetto di apposita attività di verifica relativa all’anno d’imposta in cui il credito riportato fosse stato effettivamen te utilizzato. L’amministrazione finanziaria ha, invece, ricondotto, nel caso di specie, l’emissione di una cartella di pagamento a una rettifica formale che riguardava un credito che era riportato nei successivi anni d’imposta, senza essere effettivamente usato dal contribuente nell’anno interessato dalla dichiarazione oggetto di controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973.
Non solo il secondo motivo di ricorso è infondato, ma nella misura in cui la questione sottesa all’emissione della cartella si rivela
dirimente, restano assorbiti tanto il primo e il secondo motivo di ricorso principale che il ricorso incidentale.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso principale è infondato e deve essere rigettato, con il conseguente assorbimento del ricorso incidentale.
8.1. La ricorrente principale deve essere condannata a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio.
…
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.400,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, 15% spese generali, IVA e c.p.a.
Così deciso in Roma, il 29/10/2025.
La Presidente NOME COGNOME